martedì, febbraio 19, 2008

A GENTILE RICHIESTA... UN PO' DI CONTROINFORMAZIONE!

Vi riporto un interessantissimo articolo di Marco Liguori, in cui si parla della transazione IRAP sulle plusvalenze dei calciatori, effettuata dal Palermo.
Questo comportamento è diverso da quello seguito dall'Inter.

Il Palermo rateizza l’Irap sulle plusvalenze dei calciatori
Marco Liguori

Il Palermo ha trovato un accordo con il fisco sull’applicazione dell’Irap alle plusvalenze calciatori. Lo spiega il presidente Maurizio Zamparini nelle relazioni sulla gestione dei bilanci consolidato (chiuso con una perdita di 245mila euro, in calo dai 541mila del 2005/06) e civilistico 2006/07, nella parte relativa a un controllo dell’Agenzia delle Entrate. In esse si legge che "l’esito del procedimento è di tale utilità per l’intero sistema che la Lega Nazionale professionisti ne ha fatto oggetto di apposita comunicazione a tutte le società". La vicenda ha inizio il 21 novembre 2006 quando l’Agenzia svolse "un accesso mirato ai fini Irap relativamente ai periodi di imposta 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, al fine di acquisire dati e notizie necessari a verificare il trattamento fiscale" sulle plusvalenze da cessioni di calciatori. Il successivo 12 dicembre "è pervenuto un avviso di accertamento" che ha contestato il mancato assoggettamento all’Irap di plusvalenze da vendita giocatori per l’esercizio 2001/02, e di quelle "da cessione dei calciatori provenienti dal settore giovanile che, negli esercizi d’imposta 98/99 e 01/02 furono evidenziate come "sopravvenienze attive" non assoggettabili e non assoggettate all’imposta". L’Agenzia contestò anche che la società non aveva applicato l’Irap sui "proventi da compartecipazioni per gli esercizi 01/02, 02/03 e 03/04". Totale per imposte, sanzioni e interessi: 2,1 milioni. Il Palermo ha ottenuto che la Lega calcio richiedesse il parere del professore Maurizio Leo "nell’interesse di tutte le associate" che "confortava la correttezza della impostazione seguita". Zamparini spiega che "d’intesa con i nostri consulenti si è quindi ritenuto attivare la procedura della "istanza di accertamento con adesione" che, senza pregiudicare la possibilità di un successivo ricorso" avrebbe consentito il raggiungimento a un "soddisfacente accordo transattivo". "L’Agenzia delle entrate ha accettato – sottolinea Zamparini – buona parte delle nostre argomentazioni e il 19 aprile si è proceduto a definire la procedura con il pagamento rateizzato di 907.000 euro".
Nella relazione si legge che la società ha effettuato nel novembre 2006 un lease back sul marchio. L’operazione, di durata 9 anni, è stata svolta con Locat (Unicredit) ed "ha generato una plusvalenza di 30 milioni di euro". La quota di competenza per l’esercizio 2006/07 è di 2,22 milioni: i restanti 27,78 milioni sono stati iscritti nei risconti passivi. Essa non include il titolo sportivo e prevede la retrolocazione del marchio alla squadra siciliana "con opzione di riacquisto da esercitare al più tardi alla scadenza dei 9 anni". Ciò ha consentito, prosegue Zamparini, di raggiungere due obiettivi "con la generazione di disponibilità liquide nette per 21 milioni". Il primo: ristrutturazione della "esposizione bancaria maturata a seguito dell’esito negativo degli esercizi scorsi". L’altro è di "fare efficacemente ed autonomamente fronte ai fabbisogni della gestione corrente".
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Fonte: Liberomercato 26 gennaio 2008 pagina 8
E http://www.ilportaledelsud.org/marco_liguori.htm

Se qualcuno dell'inter ha letto questa notizia, secondo me inizierà a tremare, altro che colpo del centenario!

Vi spiego il perché riportandovi il comportamento dell’Inter, in materia di IRAP,negli ultimi tre bilanci di pubblico dominio.

Nel bilancio consolidato al 30/06/2006 di F.C. Internazionale nella relazione della società di revisione KPMG a pagine 2 si legge:

4 L’IRAP accantonata in bilancio non comprende l’imposta relativa alla plusvalenza di € 158 milioni generata dalla operazione di cessione dei marchi dalla Capogruppo F.C. Internazionale Milano S.p.A. alla controllata Inter Brand S.r.l.. Gli amministratori, come indicato in nota integrativa, supportati da autorevoli professionisti indipendenti stanno attentamente se l’imposta sia dovuta in conseguenza di dubbi sulla legittimità della norma. Tuttavia, sulla base della attuale normativa il debito per l’IRAP dovrebbe essere rilevato in bilancio. Pertanto, qualora il Gruppo avesse rilevato quanto sopra descritto secondo i principi contabili di riferimento, le voci “Imposte sul reddito dell’esercizio” e “Debiti tributari” sarebbero superiori per € 6,7 milioni e , conseguentemente, la perdita d’esercizio consolidata ed il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2006 sarebbero rispettivamente superiore e inferiore per € 6,7 milioni.

Nella nota integrativa a del medesimo bilancio a pagina 23 si legge:
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Nella nota integrativa al bilancio del 30/06/2005 di F.C. Internazionale è scritto:
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Nella nota integrativa al bilancio del 30/06/2004 di F.C. Internazionale è scritto:
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Come noto, l’IRAP è stata dichiarata legittima.

Dalla lettura del bilancio al 30.06.2007, non ancora di pubblico dominio, aspetto di conoscere il comportamento dell’Inter sia per quanto riguarda l’IRAP sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti
sia per quanto riguarda l’IRAP sulla plusvalenza conseguita in esito alla cessione dei marchi Inter


Il Cagliari calcio ricorre contro il Fisco sull'Irap
di Marco Liguori

Il Cagliari ha aderito alla moda della cessione del marchio a una controllata. Sull’esempio di quanto compiuto in passato da Milan, Inter e Chievo, il presidente Massimo Cellino ha descritto l’operazione nella relazione sulla gestione al bilancio 2006/07, che ha fruttato una plusvalenza di 29,42 milioni di euro iscritta alla voce "proventi straordinari". Nel testo si legge che essa è stata svolta tramite la sottoscrizione da parte del Cagliari dell’aumento del capitale sociale "da euro 10mila a euro 100mila della Ec Sport service srl, liberato mediante conferimento di ramo d’azienda" composto da quattro elementi. Oltre al marchio ci sono anche il complesso sportivo Ercole Cellino di Assemini, la partecipazione totalitaria nella Sgs (che ha il 30% della squadra rossoblù) e la library delle immagini delle partite di calcio del Cagliari. "Il valore del ramo di azienda – scrive Cellino nella relazione – è stato determinato da un’apposita perizia giurata di stima" per "complessivi euro 45.000.000, di cui euro 90.000 destinati all’aumento all’aumento del capitale sociale della conferitaria Ec Sport Service". La restante somma di 44,91 milioni è stata destinata "ad apposita riserva del patrimonio netto della stessa". Con ciò il Cagliari ha acquisito il 90% della Ec Sport Service, mentre quest’ultima è subentrata in tutti i contratti in essere riguardanti il ramo d’azienda ceduto. In esso è compreso il debito residuo di 1,72 milioni del mutuo verso Intesa Mediocredito.
Il Cagliari motiva l’operazione "al fine di razionalizzare, nell’ambito delle varie società, le attività svolte dal gruppo". Dall’analisi del conto economico si evidenzia però che la plusvalenza straordinaria di 29,42 milioni è stata determinante per la formazione dell’utile netto di 26,60 milioni: il conto economico presenta uno squilibrio costi/ricavi di 5,34 milioni, in diminuzione dai 6,86 del 2005/06. Tra i ricavi spiccano 2,32 milioni di plusvalenze calciatori: non c’è quella di Suazo all’Inter, probabilmente imputata sul 2007/08. Nel verbale dell’assemblea sociale di approvazione del bilancio si legge che 10,99 milioni dell’utile finale sono stati destinati "a totale copertura delle perdite pregresse" e 14,83 milioni "al fondo di riserva straordinaria".
Sempre nella relazione sulla gestione, Cellino spiega anche di un "processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari consegnato il 16/7/2007". In seguito a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento con cui "viene contestato il mancato assoggettamento ad Irap delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori realizzate negli esercizi dal 30/6/2002 al 30/6/2006". Per questo problema la società aveva già istituito un fondo rischi senza includere le sanzioni, poiché si è avvalsa di diversi pareri legali richiesti dalla Figc (allo Studio Uckmar, allo Studio Vitali e al prof. Marongiu) che escludono l’applicazione dell’Irap su questi proventi. Il Cagliari proporrà ricorso alla commissione tributaria.

Per completezza di informazione, vi riporto la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che ribadisce l'assoggetamento ad IRAP delle plusvalenze realizzate con la cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori.

RISOLUZIONE N. 213/E
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Roma, 19 dicembre 2001
Normativa e Contenzioso

Oggetto: Trattamento IRAP delle plusvalenze realizzate dalle società calcistiche in sede di cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori.

Con la nota prot. 29754 del 9 aprile 2001, una Direzione Regionale ha chiesto alla scrivente un parere sull’imponibilità ai fini IRAP dei proventi che le società calcistiche realizzano all’atto del trasferimento dei calciatori.
Il dubbio interpretativo è sorto in seguito alle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana ….. - Lega Nazionale Professionisti che, da ultimo con nota del 1° marzo 2001, ha affermato che “l’eventuale maggior somma conseguita nella cessione del contratto di un calciatore non costituisce plusvalenza tassabile agli effetti IRAP.”

Normativa di riferimento
Il contratto di prestazione sportiva tra le società e gli sportivi professionisti è attualmente disciplinato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 586.
In precedenza, l’atleta professionista era legato alla società, oltre che dal contratto di prestazione sportiva, anche dal cosiddetto “vincolo sportivo” che configurava un rapporto autonomo e distinto rispetto al contratto di prestazione sportiva, in base al quale la società acquisiva un diritto, esclusivo ed alienabile a terzi, all’utilizzo dell’atleta per l’intera durata della sua carriera sportiva.
A seguito della legge di riforma n. 91 del 1981, invece, tutti gli elementi del rapporto di lavoro tra società e atleta professionista, compresa la durata del rapporto stesso, sono esclusivamente fissati nel contratto di prestazione sportiva.
In particolare, in base all’art. 5 della citata legge, “il contratto…….può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto…….E’ ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”.
Va peraltro precisato che, ai sensi dell’art. 6 della legge suindicata, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge n. 485 del 1996, alla società presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile è riconosciuto un premio di addestramento e formazione tecnica.
La tesi sostenuta dalla Federazione Italiana …. In dottrina esistono opinioni contrastanti in merito alla natura del contratto con cui avviene il trasferimento dell’atleta.
Parte della dottrina, tra cui quella alla quale fa riferimento la FEDERAZIONE ITALIANA ..., considera tale fattispecie caratterizzata dalla commistione di almeno tre atti, o contratti, distinti. Il primo è l’accordo tra due società sportive e l’atleta per il trasferimento di quest’ultimo; il secondo è l’accordo tra le due società sportive per la risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva in essere; il terzo è la stipulazione del nuovo contratto di prestazione sportiva, tra l’atleta e la nuova società.
Questa ricostruzione della fattispecie è giustificata dalla circostanza che, nella pratica, la nuova società sportiva e l’atleta rinegoziano il contenuto del contratto di prestazione sportiva, in merito alla scadenza, al corrispettivo e ad altri elementi accessori.
In sostanza, si afferma che il corrispettivo versato dalla società che acquisisce le prestazioni sportive dell’atleta, non ha come causa la cessione del contratto esistente, ma solo la sua anticipata cessazione. La società cessionaria non acquista il contratto in essere, ma solo il diritto di concludere un nuovo contratto con l’atleta, peraltro subordinato alla concorde volontà di quest’ultimo.
Secondo questa tesi il diritto a concludere un nuovo contratto con l’atleta, per quanto bene immateriale, non sarebbe annoverabile tra quelli strumentali all’esercizio dell’attività sportiva. Ciò perché, in assenza della stipulazione del successivo contratto di prestazione sportiva, questo diritto “non è suscettibile di alcuna autonoma funzione produttiva”. Di conseguenza, “le somme pattuite tra le società sportive per l’anticipata risoluzione del contratto di lavoro del calciatore professionista non costituiscono plusvalenze relative a beni strumentali, soggette all’imposta regionale sulle attività produttive.”
Interpretazione
Diverse sono le ragioni che inducono la scrivente a non poter condividere la tesi sostenuta dalla FEDERAZIONE ITALIANA ....
In primo luogo, pur riconoscendo che l’accordo per il trasferimento di un atleta è a volte il risultato di trattative complesse e di più atti tra loro collegati, soprattutto nel caso della cessione di calciatori professionisti molto quotati o nel caso del trasferimento del calciatore da o per l’estero, si ritiene che la fattispecie non si discosti dallo schema tipico della cessione del contratto.
Infatti, oggetto del contratto tra la società sportiva e l’atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso. Con la cessione del contratto, la società sportiva cessionaria acquista, con il consenso dell’atleta ceduto, proprio il diritto oggetto del contratto e succede in tutti gli obblighi e i diritti connessi.
La società cessionaria, in base agli accordi con l’atleta, potrà:
- continuare il rapporto contrattuale con i medesimi contenuti;
- regolarlo in modo diverso (quanto a durata, corrispettivo ed altri elementi accessori);
- cedere, a sua volta, il diritto alla prestazione sportiva, prima della scadenza pattuita.
Questa interpretazione della fattispecie è confermata dal tenore letterale del già citato art. 5 della legge n. 91 del 1981, che definisce cessione del contratto il trasferimento di un atleta da una società ad un’altra, in pendenza della durata del contratto stesso.
Ulteriore conferma emerge anche dall’esame della normativa speciale relativa alle società calcistiche. Gli articoli 95 e seguenti delle Norme Organizzative Interne, con le quali la FEDERAZIONE ITALIANA ... ha disciplinato la “variazione di tesseramento” del calciatore, fanno riferimento espresso alla cessione del contratto. In particolare, la variazione di tesseramento di un calciatore consegue alla scadenza di un precedente contratto di prestazione sportiva o alla cessione dello stesso prima della scadenza. Inoltre è espressamente previsto che il rapporto conseguente alla cessione del contratto possa avere scadenza diversa da quella originaria.
In sostanza, con la cessione del contratto, ciò che viene ceduto è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta dietro corrispettivo, che costituisce l’elemento essenziale del contratto. L’eventuale modifica di elementi accessori del contratto ceduto, quali la scadenza o la quantificazione del corrispettivo, non influisce sulla qualificazione giuridica della fattispecie.
Il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, oggetto del contratto ceduto, deve essere considerato un bene immateriale strumentale.
Secondo corretti principi contabili di redazione del bilancio, il relativo costo è un’immobilizzazione, in quanto non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i suoi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Non può, tuttavia, essere considerato un onere pluriennale, in quanto il costo è collegato all’acquisizione di uno specifico diritto.
Pur nella sua atipicità, il diritto all’utilizzo della prestazione sportiva dell’atleta può essere meglio assimilato ai beni immateriali, come le concessioni, che danno diritto ad un facere esclusivo da parte dell’utilizzatore.
Il Ministero delle Finanze aveva già espresso un orientamento conforme a tale tesi nella riunione degli ispettori compartimentali delle II.DD. del 24-25 novembre 1988. In quella sede, anche se con riferimento al vincolo sportivo, il Ministero aveva affermato che quest’ultimo andava compreso tra gli altri diritti iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, suscettibili di generare plusvalenze e ammortizzabili ai sensi dell’art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tale orientamento ha rappresentato una novità rispetto alla posizione assunta dal Ministero nella risoluzione n. 1694 del 21 novembre 1981, nella quale si era affermato che “il prezzo pagato dalla società cessionaria, in quanto costo che partecipa alla produzione del reddito di più esercizi, può essere ricompreso, in mancanza di specifica previsione normativa, nella categoria dei costi di cui al terzo comma dell’art. 71 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597”, ossia tra gli altri costi ad utilizzazione pluriennale.
L’ultima pronuncia del Ministero, che si ritiene di poter confermare anche oggi dopo l’abolizione del vincolo sportivo, è giustificata dalla modifica subita dalla disciplina dell’ammortamento dei beni immateriali contenuta nell’art. 68 del TUIR.
Il testo dell’art. 69 del DPR n. 597 del 1973 individuava in modo preciso i diritti rientranti tra i beni immateriali ammortizzabili; di conseguenza, in mancanza di specifica previsione normativa, i diritti diversi da quelli enunciati dovevano, necessariamente, rientrare nella previsione normativa del terzo comma del successivo art. 71.
Il comma 2 dell’art. 68 del TUIR, invece, include tra i beni immateriali la categoria residuale degli “altri diritti iscritti nell’attivo di bilancio”, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
In sostanza, qualsiasi diritto iscritto nell’attivo di bilancio costituisce bene immateriale ammortizzabile ai sensi dell’art. 68 del TUIR, quindi fiscalmente a rilevanza strumentale.
Dal punto di vista del legislatore fiscale, infatti, per i beni immateriali il concetto di strumentalità coincide con quello di ammortizzabilità.
Se, quindi, il diritto in questione è un bene immateriale strumentale, il compenso derivante dalla sua cessione genera plusvalenze o minusvalenze classificabili tra i componenti ordinari.
Le società calcistiche, infatti, hanno come oggetto sociale l’esercizio di attività sportive e delle attività connesse o strumentali, quali la preparazione e la gestione di squadre di calcio. Il trasferimento di un calciatore è un atto che rientra nella gestione di una squadra di calcio, e rappresenta un evento collegato all’attività ordinaria della società calcistica.
Nello schema di bilancio che il legislatore ha recepito dalla IV Direttiva CEE, il carattere ordinario o meno di un provento deve essere valutato con riferimento alla sua estraneità all’attività ordinaria dell’impresa, circostanza che non è sicuramente riscontrabile nel caso in esame.
In base ai principi contabili, la gestione ordinaria si distingue in gestione caratteristica e gestione accessoria. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni, quando la cessione del bene costituisce, come nel caso in esame, un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi e oneri della gestione ordinaria accessoria.
Nello schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, le plusvalenze e le minusvalenze devono essere imputate rispettivamente alle voci A) Valore della produzione - 5) altri ricavi e proventi e B) Costi della produzione – 14) oneri diversi di gestione e non alla voce E) Proventi ed oneri straordinari.
Infine, si osserva che la FEDERAZIONE ITALIANA ... si limita ad affermare che i proventi in questione “non costituiscono plusvalenze relative a beni strumentali, soggette all’imposta regionale sulle attività produttive” senza addivenire a una qualificazione degli stessi, utile ai fini del loro corretto trattamento tributario. Si può supporre che, contrariamente a quanto sopra affermato, essi siano considerati proventi straordinari, classificabili nella voce di conto economico E) – 20) e che in quanto tali non siano da assoggettare ad IRAP.
Tale conclusione non sarebbe condivisibile. Nell’ipotesi in cui si volesse considerare tali proventi componenti straordinari di reddito, essi sarebbero comunque imponibili ai fini dell’IRAP sulla base del principio di correlazione, sancito all’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446/97. E ciò, in quanto tali componenti sono chiaramente correlati al costo, deducibile ai fini IRAP, a suo tempo sostenuto dalla società di calcio per acquisire il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta.

Conclusioni
L’importo pagato dalla società sportiva cessionaria per ottenere la cessione del contratto dell’atleta deve essere iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le altre immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.7. Esso rappresenta il corrispettivo dovuto per succedere nel contratto di prestazione sportiva esistente e in tal modo acquisire il diritto alla prestazione esclusiva dell’atleta, sia pure a tempo determinato.
Tale diritto costituisce un bene immateriale, strumentale all’esercizio dell’impresa, sia fiscalmente, perché ammortizzabile ai sensi dell’art. 68 del TUIR, sia civilisticamente, perché necessario per conseguire l’oggetto sociale.

La plusvalenza, o la minusvalenza, realizzate su tale diritto a seguito della cessione del contratto di prestazione sportiva, sono relative ad un bene strumentale e devono essere considerate componenti ordinari e non straordinari di reddito, classificabili rispettivamente nelle voci di conto economico A) – 5), ovvero B) – 14).
Ne consegue che esse concorrono a formare la base imponibile IRAP della società sportiva ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 446 del 1997.

Infine, si ritiene che le società calcistiche, che si siano uniformate alle indicazioni fornite dalla FEDERAZIONE ITALIANA ... e non abbiano, pertanto, assoggettato ad IRAP le plusvalenze in questione, non possano invocare, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, la causa di non punibilità consistente nell’errore sul fatto o sull’obiettiva condizione di incertezza della portata della norma, prevista dall’art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la cui applicazione presuppone l’assunzione di comportamenti comunque ispirati alla normale diligenza da parte del contribuente. Circostanza quest’ultima che non ricorre necessariamente per il semplice fatto di aver uniformato il proprio comportamento alle indicazioni dell’associazione della categoria di appartenenza.


Bilancio al 30/06/2007 S.S.Lazio spa

<Si segnala che la S.S. Lazio S.p.A., aderendo all’impostazione fornita da Lega nazionale Professionisti (di seguito L.N.P.) e dalla stessa confermata con parere di professionista del 4 settembre 2007, nonostante l’orientamento contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.
L’adesione alla Sanatoria Fiscale 2002, avvenuta in data 16 maggio 2003, estesa automaticamente anche all’IRAP, ha superato tale problematica per tutti i periodi di imposta oggetto della definizione (pertanto, fino al 30 giugno 2001).
Appare opportuno precisare che tale problematica non è stata superata per il periodo di imposta 2001/2002, in quanto l’interpretazione ministeriale esclude la possibilità di adesione alla Sanatoria Fiscale prevista dalla Legge 350/03, per le imposte dirette, alle società con esercizi a chiusura infrannuale prima del 31 dicembre 2002.
Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 3), ha notificato alla Società due avvisi di accertamento a seguito di una verifica iniziata il 19 marzo 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai fini IRAP, dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) realizzate dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, dalla stagione 02/03 alla stagione 04/05. Da tali avvisi sono emersi due rilievi, consistenti nel recupero di base imponibile IRAP per Euro 49,07 milioni, pari ad imposte per circa Euro 1,84 milioni.La S.S. Lazio S.p.A. ha, comunque, accantonato nel Fondo rischi e oneri l’ammontare complessivo delle potenziali imposte relative alle stagioni 01/02, 02/03, 03/04 e 04/05 (nella stagione 05/06 non vi sono state plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori; nella stagione 06/07, pur considerando le plusvalenze maturate, non vi è stato imponibile IRAP) e l’importo minimo per sanzioni previste dall’articolo 32 comma 2 D.Lgs. 446/1997 nella considerazione di provvedere al pagamento nei termini indicati negli avvisi di accertamento ricevuti il 23 luglio 2007.>>


Nella Relazione sulla gestione del Bilancio chiuso al 30/06/2000, tra i fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, è scritto:

<>

L’italiano, non proprio corretto, è dell’Inter, evidentemente ci sono troppi stranieri.

Bilancio al 30/06/2001
Nota Integrativa All. 7
Proventi e Oneri Straordinari
(voce E20 e 21 di bilancio)
Plusvalenze – Minusvalenze Cessione Diritto Prestazioni Calciatori

Nominativo Calciatore Ceduto
Vampeta
Società Cessionaria
Paris SG
Ricavo
47.229.120.000
Costo Originario
35.119.800.000
Fondo Rip.Costo Diri Prest.Calc.
4.282.902.440
Costo Residuo
30.836.897.560
Plusvalenze
16.392.222.440

Dopo qualche anno, su una rivista, furono pubblicate delle foto di Vampeta, che avrebbe dovuto “rafforzare ulteriormente l’organico” dell’Inter, nella stagione 2000/2001.

Dopo qualche anno ancora, scoppiò uno scandalo, si parlò di alcune convocazioni della nazionale brasiliana, non fatte per merito, ma per altre finalità.


Il nome di Vampeta riappare misteriosamente nel bilancio al 30/06/2002

ecco i dati:
Fonte:Bilancio al 30/06/2002
Nota Integrativa All. 7
Vampeta
Società cessionaria
Paris St. Germain
Ricavo
9.757 migliaia di euro
Costo originario
12.196 migliaia di euro
Costo residuo
12.196 migliaia di euro
Minusvalenza
2.439 migliaia di euro

Traduciamo in Lire il costo originario
12.196.000 x 1936,27 = 23.614.748.920 x 2 = 47.229.497.840

Ricordiamo che nel bilancio al 30/06/2001 risulta ceduto al Paris St Germain per Lire 47.229.120.000.

Che io sappia per le cessioni all'estero non esistono le compartecipazioni, ma solo cessioni definitive con diritto di riacquisto ad un prezzo determinato.

Nel Bilancio al 30/06/2002
Il nome di Vampeta figura anche tra i giocatori in compartecipazione ex art. 102 NOIF a pagina 24.
Marcos S. Vampeta
Squadra compartecipante
Paris St Germain
saldo al 30/06/2001
12.196 migliaia di euro
compartecipazione chiusa nell'anno
12.196 migliaia di euro


Riguardo al bilancio in rosso dell'Inter ed un'eventuale ripianazione di Moratti:

Il discorso è particolarmente complesso
(e a dire il vero bisogna lanciarsi anche in qualche previsione... non troppo azzardata però!)
io suddividerei l'analisi in tre fasi:


1) fase I nella quale si analizzano le possibili cause scatenanti che potrebbero portare a perdite maggiori del previsto, diminuzioni del fatturato ecc. della società inter. Vedere se queste cause possano portare ad un accellerazione (dopo capirete perchè parlo di accellerazione ) della politica di credito che viene fatta nei confronti del moratti. (chiaramente se vi sono queste cause scatenanti)

2) Analisi della situazione economica generale (e del quadro giuridico) che può portare ad accellerazione dell'attuale fase di crisi (economica) latente che a mio avviso esiste nell'inter.

3) Possibili contromisure che il Morattino II può adottare per limitare i danni.

Premesso che la crisi latente dell'inter stava per esplodere (di fatto lo ha ammesso lo stesso Moratti quando ha detto che aveva dato incarico ad una Banca d'Affari di trovare acquirenti per il suo "gioiello)
da questo possiamo dedurre che le intercettazioni sono state quanto mai provvidenziali...una fantastica coincidenza, non c'è che dire.

Detto questo passo all'analisi delle varie fasi:

FASE I
L'elemento che potrebbe portare ad una perdita rilevante è l'uscita dalla CL dell'inter ed in prospettiva qualche guaio giudiziario....che ormai può arrivare solo da un eventuale coinvolgimento ufficiale nell' affaire intercettazioni-telecom....vedremo.
Altri possibili guai, a voler cercare il pelo nell'uovo, potrebbero arrivare dal mercato...molti giocatori cardine sono in la con gli anni, inoltre vi è la possibilità che veramente si facciano le norme contro il proliferare degli stranieri....
ragazzi io non vedo altri possibili guai....

FASE II
La fase economica come sappiamo è estremamente complessa....inesorabilmente le banche dovranno cambiare politica....a Londra i governanti delle 4 "potenze" europee hanno chiesto ai mercati finanziari
maggior trasparenza....ovvero esattamente il contrario di ciò che fa l'inter e la sua interbanca dove siede quale consigliere Morattino II (alla faccia dei "conflitti d'interesse"!!!!)...inoltre vi è una variazione del quadro giuridico (giuridico in senso lato sia chiaro...gli avvocati non mi bacchettino!)
ovvero l'entrata in vigore delle norme di Basilea II.
In definitiva l'inter avrà senz'altro un atterraggio.....ma la questione quindi è:
l'atterraggio sarà morbido e controllato?
Oppure sarà uno schianto?

FASE III
Le possibili contromisure potrebbero essere queste:
1) Moratti copre le perdite con il suo patrimonio personale
2)Moratti trova soci che lo "aiutino" nella gestione del gioiello di via Durini
3) Moratti cede (a prezzi di saldo probabilmente) l'inter
4)Intervengono "aiuti di stato".....vedo la cosa particolarmente difficile da giustificare per la politica di fronte all'opinione pubblica.
5) Un Mix delle quattro precedenti soluzioni.


INTER INARRESTABILE (NELL’ACCUMULARE DEBITI) – MORATTI SPENDE 80 MILIONI L’ANNO PER ABBATTERE LE PERDITE DEL CLUB NERAZZURRO – NELL’ULTIMA STAGIONE IL “ROSSO” È AUMENTATO DEL 31% RISPETTO AL 2006…
Marco Liguori per “LiberoMercato”

"Si segnala che negli ultimi tre esercizi gli utilizzi per coperture perdite ammontano a 247.755 migliaia". Questa esorbitante cifra è scritta nella nota integrativa del bilancio al 30 giugno 2007 dell’Inter depositato in Camera di Commercio. Il documento specifica che 26,5 milioni di euro, sul totale di 247,8 milioni, derivano da "abbattimento del capitale sociale".

In pratica, la società controllata da Massimo Moratti (tramite la Internazionale Holding) ha speso in ciascuno degli esercizi 2004/05, 2005/06 e 2006/07 ben 82,6 milioni per ripianare le passività. Nell’ultimo di essi, il rosso è ammontato a 206,8 milioni, in consistente aumento dai 31,14 dell’anno precedente quando era stata effettuata la plusvalenza di 160 milioni derivante dalla vendita dei marchi alla controllata Inter Brand.

Nonostante ciò, l’Inter non ha problemi grazie alle consistenti disponibilità finanziarie del suo azionista di riferimento. Sempre nella nota integrativa si legge infatti che in "seguito al deficit patrimoniale al 30 giugno 2007, la società si sarebbe trovata nella situazione prevista dall’art. 2447 del Codice Civile se il socio di riferimento non avesse provveduto, successivamente al 30 giugno 2007, ad effettuare versamenti a completamento dell’aumento di capitale sociale già deliberato dall’assemblea dei soci del 22 giugno 2007 per l’importo complessivo di euro 70.670.903".



L’Inter presentava alla fine dello scorso esercizio un patrimonio netto negativo di 70,2 milioni. Il primo aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato: nell’assemblea del 27 dicembre scorso è stato approvato un altro incremento di capitale di circa 100 milioni. Nella nota si sottolinea ancora che "è in corso di attuazione un ulteriore versamento di 35 milioni a copertura delle perdite in formazione". Inoltre Moratti "ha espresso la consueta volontà di supportare anche per il futuro, in caso di necessità, economicamente e finanziariamente la società".

Riguardo al conto economico, i costi superano per 188 milioni i ricavi. Tra questi, vi sono 24 milioni di plusvalenze calciatori. Lo stato patrimoniale presenta un aumento dei crediti da 49,9 milioni a 75,2 milioni. Nonostante ciò, lo squilibrio rispetto ai debiti risulta di 348,4 milioni. Lo stato debitorio, ammontante a 423,7 milioni (424,4 milioni nel 2005/06) presenta l’importo più elevato di 144,3 milioni verso la Inter Brand per l’uso dei marchi.

Tra gli 80,8 milioni di altre passività, vi sono 36,7 milioni riferiti "a una cessione pro soluto ad un primario istituto di credito di parte dei corrispettivi derivanti dal contratto di cessione" di diritti tv per la stagione 2007/08. Soldi già spesi dall’Inter, che presenta tra i ricavi la ragguardevole somma di 91,5 milioni per diritti televisivi.

Infine, sull’applicazione dell’Irap sulle plusvalenze calciatori, l’Inter "ha ricevuto un avviso di accertamento a tali plusvalenze per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2002. Inoltre nel mese di luglio 2007 è stato notificato analogo accertamento sull’esercizio chiuso al 30 giugno 2003. L’Agenzia delle entrate ha accertato complessivamente maggiore Irap per euro 5,3 milioni più interessi e sanzioni per euro 2 milioni". La società ha presentato ricorso.

http://dagospia.excite.it/articolo_index_37761.html


F.C.Internazionale Spa - Bilancio al 30/06/2007 - Nota integrativa pagina 21

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1 commento:

Anonimo ha detto...

Sopresa: Il SISMI spia i Fiscalisti (e non solo)

Si arriva a questa intrigante conclusione leggendo un articolo che titola:

"GENOVA - SPY STORY AL PESTO - ECCO COME COECLERICI SPA SPIAVA"

Notizia tratta dal portale Indymedia al link:


http://piemonte.indymedia.org/article/1347

Desecretati" dopo altre 8 anni documenti TOP SECRET. Dagli scaffali impolverati (ed incustoditi) della Procura delle Repubblica di Genova torna alla luce un carteggio riservato (e alquanto sconcertante). Un Thriller senza pari, storie di intrighi e spionaggio internazionale all'ombra della Lanterna. Lui - ALTANA PIETRO - è uno scomodo "giornalista" economico genovese/torinese. Vien denunciato dalla società Armatrice COECLERICI SPA per spionaggio industriale e intercettazioni telefoniche abusive. Il quotidiano ligure pubblica la notizia: "SPIATA VIA FAX L'ALTA FINANZA, INTERCEPTOR RUBA I SEGRETI DI AZIENDE ED AVVOCATI" (IL LAVORO-REPUBBLICA 20/12/1994)

La Procura Genovese dovrà giocoforza disporre il suo proscioglimento. Si scoprirà che il "giornalista" è anche un agente del SISMI" (Servizio Segreto Militare).

http://piemonte.indymedia.org/article/3566

In questo link è pubblicata una lettera confidenziale inviata dall'agente del SISMI alle autorità di governo italiane a cui è allegata una memoria riservata dove compare il nome di diverse società oggetto di interesse da parte del SISMI, ed anche il nominativo di diversi noti professionisti, tra cui Victor Uckmar, Antonio Lovisolo ...

Da quì in avanti il giallo si fà più fitto ed impenetrabile. Il cronista/spia si trasforma in Sherlock Holmes investigando sulla shipping company. Si alternano trame, cospirazioni e colpi di scena. Il novello detective scopre che la società armatoriale COECLERICI SPA è a capo di un'intelligence da far impallidire il Pentagono e far invidia ad Ekelon. Ma è solo la punta dell'iceberg....


Buona lettura



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Surprise: The SISMI spy tax consultant (and not only)



We arrived at this intrigant conclusion by reading an interesting article titled:



"GENOVA SPY STORY - HERE'S HOW COECLERICI SPA HAS SPIED"



News from the Indymedia's portal from the link:



http://piemonte.indymedia.org/article/1347



Detected after 8 years other TOP SECRET documents.



From the dusty shelves (and unattended) of the Tribunal of Genoa returns to life a very confidential documentation (and somewhat disconcerting). A unique Thriller, stories of international intrigue and espionage in Genoa. He - ALTANA PIETRO - is an inconvenient genoan Economic "journalist". Was denounced by the Coeclerici SPA shipping company for industrial espionage and illegal wiretaps. The ligurian journal publishes news: "SPIED VIA FAX HIGH FINANCE, INTERCEPTOR STEAL SECRETS OF THE COMPANIES AND LAWYERS" (IL LAVORO-REPUBBLICA 20/12/1994).



The courts of Genoa discover they should have clear his acquittal. You will discover that the "journalist" is also an agent of SISMI (military secret service).



http://piemonte.indymedia.org/article/3566



This link has published a confidential letter sent by the SISMI’s Agent to the Italian Government Authority, to which is attached a confidential dossier where we find the name of several companies of interest by the SISMI, and also the names of several professionals, including Victor Uckmar, Antonio Lovisolo ...



From here forward, the mystery gets more dense and impenetrable. The reporter/spy turns to Sherlock Holmes investigating the shipping company. Alternate plots, conspiracies and coups scene. The young detective discovers that the company owner's Coeclerici Spa is the parent of un'intelligence to fade from the Pentagon and to envy to Ekelon. But it is only the tip of the iceberg ....


Good reading



juve

juve/


NON UN EURO ALLA GAZZETTA!!!

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