mercoledì, giugno 06, 2007

IL CASO INTER-SPEZIA

Per la serie "LORO SI CHE SONO ONESTI" assieme all'associazione "NOI GIORNALISTI OMERTOSI" presentiamo questo interessante documento sui rapporti tra Inter e Spezia, infine esamineremo cosa dovrebbe prevedere il regolamento in questi casi.


La notizia risale al 27/04/2005 e rappresenta un piccolo neo sulla faccia onesta dell'Inter.
Il caso della concentrazione Fc Internazionale - Spezia Calcio 1906 è stato oggetto dell'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ma, come ovvio che sia in questi casi, non ha avuto un gran risalto mediatico.
Ripropongo di seguito i provvedimenti adottati ossia l'avvio istruttoria del 27/01/2005 e la sua conclusione del 27/04/2005, che si concludono con una sanzione amministrativa di 5.000 euro per violazione dei principi della concorrenza.
Anche se la somma è ridicola, a mio modesto avviso, è pur sempre una violazione dei principi di lealtà e correttezza che pregiudica l'assegnazione dello scudetto dell'onestà.
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Fonte: L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO sito agcm.it

Provvedimento
C6878 - FC INTERNAZIONALE MILANO/SPEZIA CALCIO 1906

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DATI GENERALI tipo Avvio istruttoria
numero 14002
data 27/01/2005
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 4/2005
errata corrige 19/2005
Procedimenti collegati
Procedimenti collegati
- 19_2-Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni (esito: Violazione articolo 19 comma 2)
- 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
LA PRESENTE VERSIONE DEL PROVVEDIMENTO È QUELLA VIGENTE
C6878 - FC INTERNAZIONALE MILANO/SPEZIA CALCIO 1906
Provvedimento n. 14002
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 gennaio 2005;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, della medesima legge, l’Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;
VISTA la documentazione in possesso dell’Autorità;
CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI
La società Spezia Calcio 1906 S.r.l. (di seguito Spezia Calcio) è una società avente per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel rispetto delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“F.I.G.C.”). La Spezia Calcio è presente nel campionato di serie C1 con la squadra di calcio denominata Spezia.
Il fatturato realizzato da Spezia Calcio nell’ultimo esercizio, come da bilancio approvato al 30 giugno 2004, è stato di 2,26 milioni di euro.
Il soggetto che ha acquisito il controllo esclusivo della Spezia Calcio 1906 S.r.l. è la società FC Internazionale Milano S.p.A. (di seguito Inter), società avente per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e quelle ad esse connesse e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel rispetto delle norme direttive della F.I.G.C.. L’Inter è presente nel campionato di serie A con l’omonima squadra calcistica.
Il fatturato realizzato dall’Inter nell’ultimo esercizio, come da bilancio approvato al 30 giugno 2004, è stato di 168,31 milioni di euro.
L’Inter è controllata con una quota pari al 62% del capitale sociale dal Sig. Massimo Moratti il quale detiene partecipazioni, di controllo e non, in numerose società. A titolo esemplificativo detiene, insieme al fratello Gian Marco, il controllo congiunto della “Angelo Moratti S.A.P.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti” società che a sua volta controlla la “Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde” che nel 2003 ha realizzato un fatturato consolidato di oltre 4.174 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, da parte della società Inter, e tramite essa dal Sig. Massimo Moratti, del controllo esclusivo della società Spezia Calcio.
Secondo le notizie apparse sulla stampa, a fine novembre 2004 la società controllata da Massimo Moratti avrebbe acquistato un’ulteriore partecipazione, rispetto a quella di minoranza già detenuta dalla stessa nella società spezzina, con ciò arrivando a detenere il controllo esclusivo della società Spezia Calcio.
Le visure camerali in possesso dell’Autorità confermano tali notizie. Infatti, l’elenco soci depositato presso la Camera di Commercio in data 21 novembre 2003 attribuisce all’Inter una quota del 30% del capitale sociale di Spezia Calcio, mentre lo stesso elenco depositato il 13 dicembre 2004 attribuisce alla stessa Inter una quota pari al 92,21%.
Sulla base di tali elementi l’operazione in esame appare idonea a conferire alla società Inter e, tramite essa, al Sig. Massimo Moratti, il controllo esclusivo sulla società Spezia Calcio.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L'operazione, in quanto comportava l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, citata legge, in quanto, al momento della realizzazione dell’operazione stessa, il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese interessate era risultato superiore alla soglia di cui al citato articolo (411 milioni di euro). Per il calcolo del fatturato rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione di un’operazione di concentrazione occorre considerare il fatturato del gruppo nel suo insieme cui appartiene l’impresa acquirente [Punto 36, della Comunicazione della Commissione 98/C 66/04, in GUCE n. C/66 del 02/03/1998.]. In tal senso si rileva che il gruppo cui l’Inter fa parte è quello controllato dalla persona fisica Massimo Moratti (suo diretto controllante), gruppo che fatturava, come detto, importi ampiamente superiori la soglia prevista all’articolo 16 per l’obbligo di comunicazione. A tal riguardo si evidenzia inoltre che la Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione [Punto 8, secondo capoverso della Comunicazione 98/C 66/02, in GUCE n. C/66 del 02/03/1998.], specifica che “... si può anche avere acquisizione del controllo da parte di una persona che controlli (da sola o congiuntamente) almeno un'altra impresa, oppure da parte di un insieme composto di persone (che controllano un'altra impresa) e/o di imprese. In tale contesto il termine ‘persona’ ricomprende anche gli enti pubblici e quelli privati, come pure le persone fisiche”.

CONSIDERATO, pertanto, che l’operazione in oggetto, in quanto comportava l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è risultato superiore alla soglia minima prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l’operazione sopra individuata era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che, dalla documentazione in possesso dell’Autorità, emerge che l’operazione di cui trattasi è stata realizzata nel corso del 2004, ma non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, legge n. 287/90;


DELIBERA
a) di contestare alla società FC Internazionale Milano S.p.A. e al Signor Massimo Moratti la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall’articolo 16, comma 1, legge n. 287/90, della relativa operazione di concentrazione;
b) l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società FC Internazionale Milano S.p.A. e del Signor Massimo Moratti per l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva dell’operazione di cui alla precedente lettera a);
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Marinali;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione “F” dai legali rappresentanti della società FC Internazionale Milano S.p.A. nonché dal Signor Massimo Moratti, o da persone da essi delegate;
e) che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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Provvedimento
C6878 - FC INTERNAZIONALE MILANO/SPEZIA CALCIO 1906

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DATI GENERALI tipo Non avvio istruttoria; Chiusura istruttoria
numero 14264
data 27/04/2005
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 17/2005
errata corrige 19/2005
Procedimenti collegati
Procedimenti collegati
- 19_2-Inottemperanza all'obbligo di notifica delle concentrazioni (esito: Violazione articolo 19 comma 2)
- 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Autorizzazione)
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
LA PRESENTE VERSIONE DEL PROVVEDIMENTO È QUELLA VIGENTE

C6878 - FC INTERNAZIONALE MILANO/SPEZIA CALCIO 1906
Provvedimento n. 14264
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 aprile 2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la propria delibera del 17 gennaio 2005, notificata in data 11 febbraio 2005, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e del Sig. Massimo Moratti per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTE le memorie difensive delle parti, pervenute in data 11 marzo 2005, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81;

VISTO l’atto della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. pervenuto in data 14 aprile 2005;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI
La società Spezia Calcio 1906 S.r.l. (di seguito Spezia Calcio) è una società avente per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel rispetto delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“F.I.G.C.”). La Spezia Calcio è presente nel campionato di serie C1 con la squadra di calcio denominata Spezia.
Il fatturato realizzato da Spezia Calcio nell’ultimo esercizio, come da bilancio approvato al 30 giugno 2004, è stato di 2,26 milioni di euro.

Il soggetto che ha acquisito il controllo esclusivo della Spezia Calcio 1906 S.r.l. è la società FC Internazionale Milano S.p.A. (di seguito Internazionale), società avente per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e quelle ad esse connesse e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel rispetto delle norme direttive della F.I.G.C. L’Internazionale è presente nel campionato di serie A con l’omonima squadra calcistica.
Il fatturato realizzato dall’Internazionale nell’ultimo esercizio, come da bilancio approvato al 30 giugno 2004, è stato di 168,31 milioni di euro.
L’Internazionale è controllata con una quota pari al 62% del capitale sociale dal Sig. Massimo Moratti il quale detiene partecipazioni, di controllo e non, in altre società.
Il Sig. Massimo Moratti detiene il controllo esclusivo delle società C.M.C. S.p.A., Trinacria Monteforte IX S.r.l. e Jair S.r.l., e congiunto, con il fratello Gian Marco, della società Angelo Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti (di seguito Sapa), che, a sua volta, controlla la Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde, società a capo dell’omonimo gruppo.
Il fatturato realizzato dalle società controllate, esclusivamente e congiuntamente, dal Sig. Massimo Moratti nel 2003, come risulta dagli ultimi bilanci approvati al 2003, è pari a circa 4.175 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame è consistita nell’acquisizione, da parte della società Internazionale del controllo esclusivo della società Spezia Calcio.
In data 28 ottobre 2004, con atto trascritto a libro soci il 10 novembre 2004, l’Internazionale ha acquistato un’ulteriore partecipazione, rispetto al 30% già detenuto dalla stessa nello Spezia Calcio, con ciò arrivando a detenere l’87,37% del capitale sociale.
Sulla base di tali elementi l’operazione in esame appare idonea a conferire alla società Internazionale il controllo esclusivo della società Spezia Calcio.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L'operazione in esame, in quanto comportava l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, citata legge, in quanto, al momento della realizzazione dell’operazione stessa, il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate era risultato superiore a 411 milioni di euro.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI
Si riportano qui di seguito le principali argomentazioni addotte dalle parti in merito all’omessa comunicazione preventiva dell’operazione in esame.
Preliminarmente, le parti sostengono che l’Internazionale è diventata azionista di maggioranza dello Spezia Calcio senza una reale volontà di acquisire il controllo della società, ma esclusivamente a seguito di vicende legate al ripianamento della pesante situazione debitoria e alla copertura delle ingenti perdite dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2004 della società spezzina, cui l’Internazionale ha provveduto partecipando ad un aumento di capitale sottoscrivendo anche la quota non opzionata da altri soci. Proprio a seguito di tale intervento finanziario, “volto unicamente a preservare il capitale umano e sportivo della società spezzina e non ad acquisirne la maggioranza delle quote sociali”, l’Internazionale arriva a detenere l’86,37% del capitale dello Spezia Calcio.
Tale percentuale, peraltro, raggiunge il 94,4% il successivo 19 novembre allorquando l’Internazionale rileva un’ulteriore quota acquisendola dal socio Fin Sport. S.r.l..
In via principale le parti contestano la legittimità del procedimento de quo in ragione dell’insussitenza dell’obbligo di comunicazione in capo all’Internazionale a al Sig. Massimo Moratti. A detta delle parti “E’ incontestabile, infatti, come la somma dei fatturati dell’Internazionale (e delle sue controllate), e dello Spezia risulti ampiamente inferiore ai valori delle soglie previste dalla legge”. Tale argomentazione troverebbe conforto nella normativa comunitaria di riferimento, ovvero nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di imprese interessate che al punto 13 chiarisce come, in caso di acquisizione di controllo esclusivo, le imprese interessate sono la società acquirente e la società acquisita, da cui le parti fanno discendere che i fatturati da prendere in considerazione per il raggiungimento delle soglie, nel caso di specie, siano esclusivamente quelli dell’Internazionale e dello Spezia Calcio “rimanendo escluso il dott. Moratti, il quale non partecipa direttamente all’operazione in esame”.
Fatta tale premessa, nella memoria difensiva si sostiene che l’Autorità avrebbe commesso un errore nell’applicazione, alla fattispecie, della nozione di controllo prevista dal Regolamento n. 139/04, all’articolo 3.3, in luogo di quella di cui all’articolo 5.4, la quale ultima, come la stessa Autorità ha già avuto modo di osservare [Provv. n. 12600 del 13/11/2003, in Bollettino 46/03], è più stringente della prima in quanto consente di considerare nel calcolo del fatturato di gruppo solo i turnover delle società legate all’impresa controllante sulla base di una delle situazioni di diritto elencate nello stesso comma 4 dell’articolo 5. Tale ricostruzione, secondo le parti, consentirebbe di concludere “che una relazione di controllo congiunto non può rientrare nel concetto di fatturato di gruppo”. Il caso di specie non rientrerebbe, inoltre, nemmeno nell’ipotesi prevista alla lettera e) dell’articolo 5.4 del citato Regolamento “che prevede l’inserimento del fatturato delle imprese soggette al controllo congiunto di due o più società del gruppo”, in quanto sia la Sapa che la Saras sarebbero soggette al controllo congiunto di una sola impresa del gruppo, ovverosia il Sig. Massimo Moratti.
Ad avviso delle parti non sarebbe applicabile al caso di specie nemmeno il punto 40 della Comunicazione sul calcolo del fatturato, in base al quale, nel caso di imprese comuni fra imprese interessate e terzi, “la prassi della Commissione è consistita nel ripartire fra le singole imprese interessate il fatturato condiviso in parti eguali da tutte le società che detengono il controllo dell’impresa comune” [Comunicazione della Commissione citata, punto 40.], in quanto, come discende dalla lettera di detta disposizione, ciò si riferisce esclusivamente alle imprese comuni delle imprese interessate e non alle imprese comuni delle società madri di una delle imprese interessate. Sotto tale profilo, dunque, sarebbe errato includere nel fatturato di gruppo anche solo una parte del fatturato della Sapa o della Saras, in quanto non possono essere considerate imprese comuni dell’impresa interessata Internazionale.
In subordine, nella memoria si rileva che, anche qualora l’Autorità non dovesse condividere quanto sostenuto dalle parti in merito all’insussistenza dell’obbligo di notifica, non vi sarebbero comunque gli estremi per l’irrogazione di una sanzione, e ciò in ragione dei seguenti elementi.
In primo luogo si richiama l’assoluta buona fede dell’Internazionale e del Sig. Massimo Moratti derivante dalla citata interpretazione dell’articolo 5.4 del Regolamento n. 139/04, interpretazione che ha condotto a ritenere che l’operazione in oggetto non rientrasse nel campo di applicazione della legge antitrust.
Si osserva peraltro come l’Autorità, nel caso in esame, sia “fuoriuscita dai canoni comunitari e civilistici di interpretazione della nozione di fatturato di gruppo, innovandone la portata” con ciò escludendo che il fatto, in quanto non previsto dalla legge in modo espresso, possa dare applicazione ad una pena, secondo il principio generale richiamato all’articolo 1 della legge n. 689/81.
Le parti ribadiscono infine come l’acquisizione della maggioranza dello Spezia Calcio da parte dell’Internazionale sia stata determinata esclusivamente dal comportamento dei precedenti soci i quali non hanno provveduto alla ricapitalizzazione per la propria quota esponendo così la società al rischio di fallimento “con ciò in quanto l’intenzione era quella di salvare la società spezzina a gestire in questo modo di transizione che avrebbe dovuto sfociare nella vendita del pacchetto di maggioranza ad un terzo acquirente”, intenzione che è tutt’ora immutata e che, pertanto, non connoterebbe l’operazione di quella idoneità a modificare durevolmente la struttura del mercato, come peraltro richiesta anche dal citato Regolamento n. 139/04.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE
Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione in esame è stata realizzata in data 28 ottobre 2004, così che il menzionato obbligo di comunicazione preventiva risulta violato.
Dal momento che l'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo dell’impresa interessata dall’operazione concentrativa e, solo in via sussidiaria, sui soggetti controllanti la stessa, la responsabilità della mancata notifica dell'operazione in esame deve essere attribuita, in primis, alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A..
Con riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti, si rileva quanto segue.
In primo luogo, in merito a quanto sostenuto sull’insussistenza dell’obbligo di notifica in capo all’Internazionale e al Sig. Massimo Moratti, in ragione del mancato raggiungimento delle soglie previste all’articolo 16 comma 1 della legge n. 287/90, si osserva quanto segue.
Non può anzitutto condividersi quanto riportato nella prima parte della memoria, là dove si sostiene che nel calcolo delle soglie previste per l’obbligo di comunicazione vadano inclusi i soli fatturati realizzati dall’impresa acquirente e dall’impresa acquisita, ovvero, esclusivamente, quelli dell’Internazionale e dello Spezia Calcio. Come peraltro osservato nella stessa memoria, infatti, è la normativa comunitaria a stabilire quali siano i fatturati da considerare ai fini del calcolo delle soglie includendovi, esplicitamente, quelli realizzati delle imprese che controllano l’impresa interessata [Cfr. Regolamento n.139/04, art. 5.3, lett. d).]. Nel caso di specie, quindi, debbono ritenersi inclusi nel calcolo i fatturati realizzati dal Sig. Massimo Moratti, in qualità di soggetto controllante l’Internazionale, ovvero i fatturati delle imprese da questi controllate.
Parimenti inaccoglibile appare la tesi secondo la quale la corretta applicazione della normativa comunitaria porterebbe ad includere nel calcolo del fatturato di un gruppo solo gli importi realizzati dalle società controllate in via esclusiva dal soggetto che controlla l’impresa interessata. Sulla base infatti di quanto previsto dall’articolo 5.4, là dove elenca le situazioni di diritto che conducono all’acquisizione del controllo, si potrebbe, infatti, concludere “che una relazione di controllo congiunto non può rientrare nel concetto di fatturato di gruppo” [Cfr. Memoria delle parti.].
Si osserva preliminarmente che, in ragione dell’impossibilità di coprire lo spettro degli scenari concreti con particolare riferimento ai casi di controllo congiunto, la Commissione nella Comunicazione sul calcolo del fatturato [Comunicazione della Commissione citata, punto 40.] ha previsto un principio generale sulla base del quale l’apprezzamento deve “riflettere nella maniera più accurata possibile la forza economica delle imprese implicate nell’operazione”.
E’ evidente quindi che, se a capo di un gruppo di imprese c’è un’impresa comune tra due soggetti, qualunque operazione di concentrazione direttamente conclusa da uno dei due non potrà non tenere conto del volume d’affari generato dalle società del gruppo che lo stesso soggetto controlla, ancorché per la parte di sua spettanza. Diversamente si arriverebbe all’assurdo che basterebbe mettere a capo di un gruppo un’impresa controllata congiuntamente da due soggetti per eludere le soglie di fatturato per tutte quelle operazioni di concentrazione realizzate direttamente dai soggetti controllanti medesimi, nelle quali l’impresa acquisita non raggiunga da sola la soglia minima di fatturata prevista dalla norma.
In realtà, come chiarito dalla stessa Comunicazione, in tutti questi casi sarà computata nel calcolo solo la parte di fatturato corrispondente alla quota detenuta dal soggetto interessato nell’impresa comune.
Ciò risponde, peraltro, alla stessa nozione del concetto di controllo, contenuta nella normativa nazionale e comunitaria, là dove non si distingue tra controllo esclusivo e controllo congiunto ogni qualvolta si abbia a riguardo la crescita dimensionale di un’impresa. A dimostrazione di ciò valga da solo il fatto che un’operazione con la quale si acquisisce il controllo congiunto di un’impresa è ritenuta un’operazione di concentrazione suscettibile di notifica e di controllo preventivo da parte dell’Autorità, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Quanto sostenuto poi in merito al fatto che il caso di specie non rientrerebbe nemmeno nell’ipotesi prevista alla lettera e) dello stesso articolo 5.4, “che prevede l’inserimento del fatturato delle imprese soggette al controllo congiunto di due o più società del gruppo”, in quanto sia la Sapa che la Saras sarebbero soggette al controllo congiunto di una sola impresa del gruppo, ovverosia il Sig. Massimo Moratti, tale ricostruzione è, alla luce della stessa lettera del novellato articolo 5, comma 4, lettera e), palesemente erronea e fuorviante.
Il nuovo testo infatti prevede esplicitamente che nel calcolo del fatturato va ricompreso quello delle imprese nelle quali “una o più imprese” dispongono congiuntamente dei diritti o dei poteri di cui alla lettera b), ovvero di quei diritti o poteri che consentono il controllo (esclusivo) di un’impresa.
Né può sostenersi l’inapplicabilità del punto 40 della Comunicazione sul calcolo del fatturato, in base al quale, nel caso di imprese comuni fra imprese interessate e terzi “la prassi della Commissione è consistita nel ripartire fra le singole imprese interessate il fatturato condiviso in parti eguali da tutte le società che detengono il controllo dell’impresa comune” [Comunicazione della Commissione citata, punto 40.], in quanto è lo stesso articolo 5.4 a definire il fatturato dell’impresa interessata, non già come il fatturato della sola impresa acquirente o della sola impresa acquisita, ma quanto come la somma dei fatturati delle imprese del gruppo cui l’impresa interessata (acquirente o acquisita) appartiene. E’ quindi corretto computare nel fatturato realizzato dalle imprese interessate quello dell’Internazionale, e delle imprese da questa controllate, quello del soggetto controllante l’Internazionale ovvero del Sig. Massimo Moratti e delle imprese da quest’ultimo controllate in via esclusiva, per l’intero importo, e in via congiunta, per la quota di controllo corrispondente, ovvero, nel caso di specie, per la metà.
In realtà tale ricostruzione non appare, diversamente da quanto sostenuto dalle parti, una reale innovazione nell’interpretazione del concetto di fatturato di gruppo, in quanto è coerente con quanto già osservato dall’Autorità in un caso precedente [C6228 I.Net/Biosistemi, relativo all’acquisizione, da parte della società I.NET, società di diritto italiano controllata da British Telecommunications (BT), del controllo della società Siosistemi. ].
Nel provvedimento n. 12750, relativo al caso appena citato, l’Autorità ha infatti avuto modo di osservare che “in conformità ai principi comunitari in materia di calcolo del fatturato, ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione [Cfr. Comunicazione 98/C 66/04 del 2 marzo 1998, p. 42.], non sempre l’intero fatturato delle imprese soggette al controllo di imprese interessate nella transazione è computabile. In particolare, la citata Comunicazione, riguardo alle imprese comuni, indica chiaramente, al paragrafo 38, lettera e), che il fatturato di un’impresa interessata nella transazione risulta dalla somma dei fatturati di: “quelle imprese (tra le altre) nelle quali varie imprese (e non una soltanto, dunque, come nella fattispecie) ai sensi dei punti a)-d) (ovvero imprese interessate, loro controllate, loro società madri e altre controllate da queste ultime) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al punto b) (ovvero di diritti o poteri di controllo); per poi aggiungere, al paragrafo 40, che: “[…] nel caso delle imprese comuni fra imprese interessate e terzi […]” occorre “ripartire fra le singole imprese interessate il fatturato condiviso in parti eguali da tutte le società che detengono il controllo dell’impresa comune […]”.
Pertanto, dal momento che la società che deteneva il controllo dell’acquirente controllava congiuntamente anche un’impresa comune insieme ad altre due società che non erano parti della concentrazione, il fatturato delle imprese interessate, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90, è stato calcolato comprendendovi non l’intero fatturato dell’impresa comune, bensì soltanto un terzo di esso.
Si sottolinea come il caso appena citato è del tutto simile a quello oggetto del presente procedimento dal momento che l’impresa comune non era controllata congiuntamente dall’impresa interessata, ma dalla sua controllante.
In merito all’applicabilità della sanzione, si evidenzia che l’operazione in esame è stata posta in essere quando la legge n. 287/90 era da tempo in vigore.
L’Autorità è consapevole delle peculiarità proprie del mondo dello sport, e in particolare del calcio professionistico, peculiarità che sono state già oggetto di considerazione da parte della Commissione [C-176/96, Lehtonen, Rec. P.I-268; C-415/93, Bosman, Rec.p.I-4921.].
Pur tuttavia non può ritenersi che tali particolarità possano essere invocate al fine di sostenere l’inapplicabilità del diritto antitrust al settore del calcio professionistico. Il rilievo economico dello stesso settore, infatti, unitamente, ad altre caratteristiche che connotano le imprese ivi operanti da un alto livello di imprenditorialità, consentono senza dubbio di apprezzare l’attività delle società calcistiche come un’attività di impresa, come tale soggetta all’applicazione delle norma poste a tutela della concorrenza.
Le medesime peculiarità, tuttavia, portano ad escludere l’esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo spettante all'Autorità sulle operazioni di concentrazione.
Il carattere colposo dell'omissione non vale, però, ad escludere la responsabilità della parte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 689/81, che, infatti, prevede la responsabilità per un'azione od omissione “cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".
Accertata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità in capo alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A., si ritiene di procedere all'irrogazione della sanzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.
Ai fini della determinazione dell'ammenda, l'articolo 11 della legge n. 689/81, dispone di fare riferimento "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche".
In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori, tra i quali rientrano senz'altro gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata, che, nel caso di specie, non appaiono essere restrittivi, secondo la valutazione dell'operazione qui di seguito svolta.

VI. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE
L’operazione in esame interessa il settore del calcio professionistico.
In tale settore operano le imprese che gestiscono società di calcio che giocano nei campionati delle serie A, B e C. L’Internazionale, in particolare, è presente con la squadra di calcio denominata Inter nel campionato di calcio di serie A.
L’impresa acquisita è presente, invece, nel campionato di calcio di serie C1 girone A con la squadra di calcio denominata Spezia.
Nell’ambito del formulario sono stati definiti diversi mercati interessati dall’operazione in oggetto. Le squadre di calcio professionistico, infatti, operano in una serie diversificata di ambiti tutti riconducibili, secondo quanto riportato dalla parte, all’evento sportivo. Sulla base delle informazioni fornite, per le società calcistiche sarebbe possibile individuare sei mercati del prodotto: i) il mercato dell’offerta di intrattenimento; ii) il mercato della vendita dei diritti premium TV a pagamento; iii) il mercato della vendita dei diritti Tv di serie C; iv) il mercato della compravendita di calciatori; v) il mercato del merchandising sportivo; vi) il mercato delle sponsorizzazioni/pubblicità sportive. Tutti i suddetti mercati, sebbene siano ritenuti distinti tra loro, sarebbero fortemente interconnessi e condizionati da diversi fattori, quali: la localizzazione geografica delle squadre, il successo negli eventi, a sua volta condizionato da fattori diversi tra i quali la titolarità del diritto di utilizzare i migliori giocatori, la possibilità di ottenere alti introiti dalla vendita dei diritti sportivi e dalle sponsorizzazioni.
In merito al primo mercato, quello relativo all’offerta di servizi di intrattenimento, esso sarebbe suscettibile di ulteriori specificazioni che porterebbero a definizioni sempre più “strette” del mercato del prodotto, ma che, in ogni caso, non sarebbero, a detta della parte, idonee a condizionare il giudizio positivo sull’operazione in oggetto. Una prima definizione ricomprende tutti i servizi di intrattenimento, compresi i cinema e i teatri, ritenuti sostituibili dal punto di vista del consumatore. Una seconda definizione ricomprende l’offerta di eventi sportivi in generale. Una terza definizione ricomprende l’offerta delle sole partite di calcio a livello professionistico divise secondo leghe di appartenenza, pertanto, in ambito nazionale, un mercato di serie A e B e uno di serie C. Un’ultima definizione di mercato del prodotto ricomprende l’offerta di partite di calcio divise per singola categoria ovvero, per quanto riguarda i campionati professionistici nazionali, un mercato di serie A, un mercato di serie B, un mercato di serie C1 e un mercato di serie C2 .
Prescindendo dalle motivazioni e dalle analisi sottese alle definizioni fornite, in qualunque modo si definisca il mercato, gli effetti dell’operazione appaiono trascurabili anche in ragione del modesto fatturato realizzato dall’impresa oggetto di acquisizione.
Anche con riferimento agli altri mercati, il cui ambito geografico è nazionale (eccezion fatta per il mercato della compravendita di giocatori per il quale non si può escludere una definizione più ampia), gli effetti dell’operazione sembrano del tutto trascurabili.
In particolare, per ciò che riguarda il mercato dei diritti televisivi si rileva la mancanza di effetti apprezzabili dovuta al fatto che l’acquirente non è attiva nel mercato dei diritti televisivi premium a pagamento. Per quanto riguarda invece la cessione dei diritti televisivi highlights in chiaro, in differita, dei diritti radiofonici, delle gare e manifestazioni ufficiali, nonché dei diritti internet, di nuove tecnologie (WAP) e dei nuovi mezzi di diffusione (GPRS, UMTS, ecc.) applicati alla telefonia cellulare, è la Lega di C a provvedere alla negoziazione collettiva stipulando contratti con le emittenti interessate, le quali trasmettono tutte a livello locale.
Sulla base delle suesposte considerazioni e anche in considerazione della volontà espressa dall’Internazionale di cedere, quanto prima, la partecipazione maggioritaria nello Spezia Calcio, si ritiene che l’operazione di concentrazione non sia idonea a modificare in modo sostanziale e durevole la struttura concorrenziale dei mercati interessati.

CONSIDERATO che l'operazione in oggetto, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate risulta essere stato superiore, con riferimento all'esercizio chiuso nell'anno precedente alla realizzazione dell'operazione in esame, al limite previsto dal suddetto articolo;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile delle infrazioni contestate, che l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Spezia Calcio 1906 S.r.l. è stata posta in essere dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della suindicata società all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:
-l'assenza di dolo da parte dell'agente;
-la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in esame;
-il fatturato realizzato dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A nell’esercizio precedente la contestazione dell’infrazione (2004) pari a 168,31 milioni di euro;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società F.C. Internazionale Milano S.p.A nella misura di euro 5000 (cinquemila), per l'operazione non notificata, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

Alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di euro 5000 (cinquemila) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo esclusivo di Spezia Calcio 1906 S.r.l..
La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento delle stesse, la società F.C. Internazionale Milano S.p.A è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati;

DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16,comma 4, della legge n. 287/90.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/1990, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà



E ora, vediamo cosa di dice il regolamento giuoco calcio (Clicca qui per vedere il documento ufficiale che regola le norme organizzative interne della F.I.G.C. (necessario Acrobat Reader)

Molto interessante questo passo:

Art. 16 bis

Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o
associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono
riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero
un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.

Qualcuno sta indagando ? Oppure insabbiando anche questo ILLECITO SPORTIVO ?

Mancano forse le prove ?

Volete sapere come ha pagato l'Inter? Con, udite udite, 5000€ di multa. Eh si, non c'è che dire... Loro sono proprio onesti!!!

Chiudo con questo interessantissimo articolo di Marco Liguori, che, commentando il bilancio dell'Inter, aveva correttamente evidenziato l'episodio della sanzione amministrativa inflitta all'Inter da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, inoltre aveva approfondito la ricerca sull'effettiva proprietà dello Spezia Calcio, imbattendosi in una Fiduciaria, di cui non è dato sapere chi sia l'effettivo proprietario.

Da una notizia di cronaca tratta da Tgcom del 13/10/2006, sembra che lo Spezia Calcio non sia ancora "indipendente" dall'Inter.

Ricordo inoltre la campagna mediatica piena di accuse rivolte alla Juve riguardanti il controllo di altre società.



Poca fiducia e tante fiduciarie
di Marco Liguori - 17/2/2006

Riguardo all’acquisizione del controllo esclusivo dello Spezia Calcio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva aperto nel gennaio 2005 un procedimento istruttorio nei confronti dell’Inter. Secondo la documentazione presente sul sito internet dell’Authority, il garante aveva ipotizzato «la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione». Sempre secondo l’organismo amministrativo, l’operazione era stata «realizzata nel novembre 2004». Il procedimento si era concluso il 27 aprile dell’anno scorso, quando il presidente Antonio Catricalà aveva ordinato all’Inter «di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di euro 5.000 per la mancata comunicazione dell’acquisizione del controllo esclusivo di Spezia Calcio 1906 srl». In seguito, la società nerazzurra ha deciso di cedere una consistente parte dell’azionariato detenuto nello Spezia.
Le trattative sono condotte con l’imprenditore calabrese (ma residente a Reggio Emilia) Giuseppe Ruggieri, amministratore unico della Italcantieri spa (posseduta in passato da Silvio Berlusconi) ed ex proprietario e ex presidente della Sanremese, con interessi di tipo
edilizio in Liguria. L’Italcantieri, stando all’ultima visura disponibile presso la Camera di Commercio ha sede a Lacchiarella (presso Milano) e ha un capitale sociale di 5 milioni. L’operazione, stando al documento contabile interista, ha comportato ai primi di luglio 2005 la vendita all’Italcantieri del 60% della società ligure, al valore di 3,3 milioni: Ruggieri ha anche assunto la presidenza del club spezzino. Poco dopo, l’Italcantieri ha girato questo pacchetto alla sua società (posseduta al 100%) Gestioni Sportive e Immobiliari di Reggio Emilia, che secondo le visure è una srl con 10mila euro di capitale: Ruggieri ne è l’amministratore unico. L’Inter è rimasta ancora azionista dello Spezia con il 38,67% del capitale. Sembrerebbe quindi che tutto finisca qui, con la cessione del pacchetto di controllo dello Spezia: e invece no. Infatti, scorrendo le ultime visure disponibili della Camcom sulla catena di controllo di Italcantieri si ha una sorpresa.
La società milanese è posseduta al 95,6% dalla Matutia Holding, srl con sede a Stradella (Pavia) con 100mila euro di capitale: anche qui, Ruggieri compare come amministratore unico. A sua volta, la Matutia ha due principali azionisti: la controllante Ruggieri Immobiliare srl (capitale sociale 10.400 euro) al 65% e la Mava Immobiliare (10mila) al 32,5%. Giuseppe Ruggieri è il procuratore speciale della prima, che ha come attività «la compravendita di beni immobili dal 1/5/1992: una sua familiare, Anna Ruggieri, ne è l’amministratore unico. Quest’ultima ricopre il medesimo incarico societario anche nella seconda srl, che è attiva nella «locazione, vendita di beni immobili propri, sublocazioni
dal 23/5/2002». La Ruggieri Immobiliare e la Mava Immobiliare hanno due elementi in comune: il primo è lo stessa sede di Reggio Emilia. Fin qui, nulla di strano: ma è il secondo elemento che costituisce la sorpresa. In ambedue, il loro azionista di controllo si nasconde dietro la Fiduciaria Emiliana , anch’essa con sede a Reggio Emilia. In particolare, la fiduciaria detiene per conto terzi il 99% sia della Ruggieri Immobiliare che della Mava Immobiliare: Anna Ruggieri ne possiede l’1% di entrambe. E chi potrebbe essere “l’azionista mascherato”? Non è dato saperlo, a causa dell’intestazione ...

Fonte: www.indiscreto.it


13/10/2006
Spezia-Inter, tira aria di divorzio Nerazzurri verso cessione del pacchetto
La collaborazione tra lo Spezia e l'Inter sembra essere giunto al capolinea. Sembra che il club nerazzurro abbia manifestato la propria volontà, a partire dalla prossima stagione, di cedere buona parte del proprio pacchetto azionario. Un processo che non potrà prescindere dalla data del 30 giugno 2007, prima della quale il club che sta disputando il campionato di B non potrà inserire in organigramma nuovi soci.
Entrambe le parti si sarebbero comunque impegnate a valutare eventuali soggetti disposti al subentro che siano in grado di condividere e di garantire la continuazione dell'attuale progetto sportivo in essere che mira al consolidamento dell'attuale categoria di appartenenza. I tifosi sono spaccati a metà: da una parte dispiace abbandonare una collaborazione così proficua, dall'altra in tanti hanno dimostrato la voglia "d'indipendenza" purché ci siano le garanzie necessarie per il proseguimento dei progetti iniziati.
La separazione, quella tra Inter e Spezia, verrà condotta attraverso tappe programmate la prima delle quali è avvenuta tramite un nuovo Cda alla presenza dei dirigenti Meriggi, Ruggieri e Russo (Spezia), Ausilio e Scorza (Inter). Non sono previsti mutamenti nell'assetto societario spezzino per la stagione in corso. La società meneghina, che era diventata socio di minoranza del club ligure nel 2002, detiene il 40 per cento di quote dello Spezia.

Fonte: tg.com

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