giovedì, luglio 13, 2006

LA COSTITUZIONE ITALIANA: VALE PER TUTTI?


Facciamo un pò di diritto.....

Sappiamo tutti che la Costituzione è la legge suprema dello Stato, a cui tutti devono attenersi. Tutti o quasi, come vedremo.....

Prendiamo in esame alcuni articoli della Costituzione e poi riflettiamo

Articolo 111 : IL GIUSTO PROCESSO

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

Spieghiamo prevemente questo articolo, in modo che tutti possano capirene i contenuti:


1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge.

La parola " processo " indica il " procedimento " che deve essere seguito perché si giunga ad una sentenza. Attraverso il processo si attua la giurisdizione, si riafferma la regola giuridica che è stata violata. Sono evidenti la difficoltà e delicatezza di questo procedimento, che deve essere regolare, equilibrato, in modo che esso giunga alla conclusione (cioè alla sentenza) dopo che le parti hanno potuto esporre le loro ragioni, e dopo che tutte le prove sono state regolarmente acquisite. In passato vi sono stati molti processi che non avevano le caratteristiche del " giusto processo " e che erano la maschera di vendette di carattere personale o politico. Il termine " giusto processo ", che è derivazione anglosassone, tende proprio a mettere in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma: " la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ".

2. Il contraddittorio in condizioni di parita` , il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole.
Ogni processo ha tre soggetti.
Vi sono due " parti " ed il giudice.
Le due parti sono: innanzitutto la parte (cioè il soggetto) che inizia il processo, e che nel linguaggio giuridico è chiamata: " attore ", nel senso che " agisce " in giudizio; in secondo luogo, la parte (il soggetto) che è citata e convocata davanti al giudice, e che è chiamata: " convenuto ".
Il giudice è il " terzo " soggetto, davanti al quale si presentano le due " parti " litiganti per esporre le loro ragioni.La prima caratteristica che ogni processo deve avere è che le due " parti " del processo siano ascoltate dal giudice. " Sia ascoltata anche l'altra parte ", stabiliva un'antica regola del diritto romano. Ma attualmente si pretende qualcosa di più , e cioè che le due parti contendenti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità. Questa regola è particolarmente importante. Anche se una delle parti è costituita da un ente pubblico, o da un organo della pubblica amministrazione, deve esservi una posizione di parità: i due soggetti devono avere eguali possibilità di esporre le proprie ragioni davanti al giudice e di fornire le prove che ritengono più persuasive per sostenere le proprie tesi.Si tenga conto che questa regola, che è attualmente prevista nelle norme costituzionali (recentemente modificate con la legge costituzionale 2/1999), non è stata ancora compiutamente attuata, e la disciplina legislativa dei processi davanti al giudice amministrativo tende a privilegiare la pubblica amministrazione, che si trova in posizione di superiorità, e non di parità con la parte privata. Vi è poi da considerare che il processo è considerato giusto quando è rispettato il diritto di difesa, e il convenuto (o l'imputato, se si tratta di processo penale) può esporre le proprie ragioni, sottoponendole all'attenzione del giudice.In passato vi sono stati dei processi politici nei quali gli imputati non potevano parlare, e bastava soltanto la loro identificazione per mandarli alla ghigliottina o davanti al plotone di esecuzione. Vi sono stati anche dei processi nei quali gli imputati, minacciati nelle famiglie, confessavano dei reati che non avevano mai commesso (con la promessa - non mantenuta - di un trattamento mite). Tutto ciò ha violato, con il diritto alla difesa, il diritto ad un giusto processo. Oltre a ciò , il processo è considerato giusto quando è rapido. Nel procedimento giurisdizionale, il giudice, dopo avere ascoltato l'accusa e la difesa, emana la sentenza. Questo procedimento deve essere veloce, rapido, perché la lentezza della giustizia è una forma di negata giustizia. La lentezza dei processi nel nostro paese è un male antico, ed è stato denunciato da tempo, ma senza grandi risultati.
L'articolo 111 della Costituzione (" la legge assicura la ragionevole Durata del processo ") indica che questo problema dovrà essere risolto da una legge futura, che dovrà assicurare al processo una durata " ragionevole ". Allo stato attuale, quindi, il cammino della giustizia è ancora lento.

3. Il giusto processo penale.
Le regole per il " giusto processo penale " sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona.

Il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi.
Si deve anche tenere conto che nel vigente sistema giuridico è stabilita la presunzione di innocenza, e quindi la persona accusata di un reato, sino a quando non vi sarà una sentenza definitiva (e cioè non più appellabile), deve essere considerata innocente.Questa regola può sollevare delle perplessità in coloro che ritengono che in certi casi sia necessaria una giustizia molto rapida, senza troppi cavilli e formalismi, ma essa appare come una regola di civiltà giuridica, e comporta anche le seguenti conseguenze:

- la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente dell'accusa che è stata elevata a suo carico e dei motivi di essa;
- deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
- deve poter interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
- deve poter ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- deve poter essere assistita da un interprete, nell'ipotesi che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo.


Oltre a ciò , è previsto che anche nella formazione della prova vi sia il contraddittorio. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni prodotte da chi non ha voluto rispondere alle domande da parte dell'imputato o del suo difensore. A quanto esposto si deve aggiungere che la legge 24 marzo 2001, n. 89 ha stabilito un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si tratta di un'attuazione limitata di queste regole che si applicano soltanto per il processo penale (e non, quindi, per il processo civile e amministrativo); una compiuta tutela della persona comporterebbe che esse fossero rispettate in tutti i tipi di processi.

4. La motivazione della sentenza.
Un'altra garanzia processuale è quella della motivazione della sentenza.

In certi momenti storici, vi sono state delle sentenze dove la pena (talora di morte) era inflitta senza motivazione. Quelle non erano sentenze, ma semplici omicidi nascosti sotto la maschera di un falso processo. Infatti, la sentenza non può essere costituita soltanto dal dispositivo (cioè da quella parte della sentenza che decide, dispone: ad esempio, il Sig. Bianchi è condannato a 2 anni di carcere; oppure il Sig. Rossi è condannato a restituire al Sig. Neri la somma di 2000 euro, ecc.) Il dispositivo è la conseguenza di un ragionamento del giudice nel quale sono analizzati gli elementi di fatto, le prove, e questi elementi di fatto sono considerati in base alle norme di legge che il giudice deve fare rispettare.
Questo complesso ragionamento del giudice è la motivazione della sentenza, che deve essere resa pubblica, in modo che, ad esempio, sia l'imputato Sig. Bianchi, sia tutta la collettività, conoscano le ragioni per cui il Sig. Bianchi è stato condannato. Se le ragioni non saranno convincenti, il Sig. Bianchi potrà ricorrere in Appello, e poi (in un terzo grado per motivi di diritto) in Cassazione, affinché la sentenza sia modificata. Nella pratica quotidiana, specie penale, viene prima pronunciato pubblicamente il dispositivo (cioè quello che è stato disposto, deciso) e la motivazione scritta (che talora è complessa, e tiene conto dei vari argomenti proposti dalle due parti in giudizio) è resa pubblica successivamente, con il " deposito " della sentenza integrale nella cancelleria.

5. Il ricorso in Cassazione.
Un'altra forma di garanzia contro i provvedimenti sulla libertà personale è prevista nella Costituzione (articolo 111, comma 7) che stabilisce che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronun- ciati dai giudici ordinari e speciali, e viziati da violazione di legge, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Questa previsione (che stabilisce delle limitazioni per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) deve essere inquadrata nel momento in cui è stata emanata la Costituzione, allorché la Corte di cassazione era l'unico organo giurisdizionale di " livello " superiore. Anche oggi la Corte di cassazione ha la posizione di suprema magistratura ordinaria, ma alcuni problemi relativi alla libertà personale sono stati demandati al " Tribunale della libertà " (che è il Tribunale del Capoluogo di provincia nel quale ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento: non si tratta quindi di un nuovo Tribunale, ma di un procedimento speciale per il riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale).


* estratto da Cos'è il diritto?, Milano, Giuffrè, 2003 Domanda --> Risposta -->Torna all'inizio del testo

Bibliografia Giuffrè:CARCANO D.-MANZIONE O, Il giusto processo, Milano, Giuffre`, 2001.GRAMAGLIA D., Guida al processo civile, Milano, Giuffre`, 2001.

Ora, io non sono un giurista, ma riesco benissimo a capire come molti principi fondamentali sono stati violati nel processo a calciopoli. In questo caso, è palese come gli imputati non hanno potuto difendersi, facendo diventare così assolutamente obbligatorio il ricordo al Tar...

Ma andiamo avanti con altri principi violati in questa vicenda....


ARTICOLO 27 comma 2 : LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

"L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"

PARTE I
di Sandro Cerini
Fabio Frattini


1. Innocenza e non colpevolezza
In via preliminare va sottolineato come il testo sottoposto dalla Commissione faccia perno sulla formula verbale della “presunzione di innocenza” e non già su quella, meno ampia, di cui all’art. 27 (1) Cost., secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
La dizione accolta nel Libro verde oltreché tradizionale è altresì recepita negli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani (cfr., in aggiunta agli artt. 6 (2) CEDU e 48 CDFUE citati nel testo, l’art. 11 (1) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 14 (2) del Patto internazionale sui diritti civili e politici).
E’ noto come nell’ambito della dottrina costituzionalistica italiana meno recente si sia generalmente esclusa l’equivalenza delle due formulazioni (dunque innocenza in contrapposizione a non colpevolezza) o, quantomeno, si sia tentato di utilizzare la formula meno ampia come paradigma dell’altra, giungendo di fatto ad una parificazione nel senso meno pregnante.
Ciò in considerazione del fatto che risultano “costituzionalizzati” limiti alla libertà personale che possono essere frutto dell’adozione di misure coercitive preventive (artt. 13 (5), 68 (2)).
Perciò si è sostanzialmente convenuto che la presunzione di “non colpevolezza” si risolve in una sostanziale attenuazione di quella di “innocenza”, ma opera altresì come fondamentale principio di salvaguardia, fissando il limite teleologico della carcerazione preventiva.
Più di recente, non sono mancati Autori che hanno sottolineato che la presunzione costituisce un principio che ha valenza riassuntiva dell’intero processo penale, implicando sia le garanzie difensive, sia il contraddittorio innanzi ad un Giudice terzo.
Inoltre, si è osservato che le due formule verbali possono essere considerate sostanzialmente equivalenti sotto il profilo semantico, dacchè non esiste un tertium genus tra innocenza e colpevolezza e dunque la “non colpevolezza”, di fatto, costituisce litote dell’ innocenza.
La Corte Costituzionale, in pronunce ormai “storiche” ha affermato che la presunzione di non colpevolezza “necessariamente comporta che la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza” (sentenza n. 64/70) e ciò proprio perché “la condizione di non colpevole non sembra identificarsi con quella di innocente: chi durante il processo, é non colpevole può essere giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole. Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni misura di carcerazione preventiva, che é, invece, ammessa dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost. ...” (sentenza n. 124/72 che richiama le precedenti decisioni 107/57 e 115/64).


2. Regola di trattamento e regola di giudizio
L’ulteriore opzione ricostruttiva adottata nel testo del Libro verde è quella di collegare, in via esclusiva, il tema della presunzione a quello della prova (“The Commission has included it under evidence–based safeguards”).
Invero è noto che nella dottrina processual-penalistica italiana non vi è concordia di vedute tra chi ritiene che la presunzione debba operare come regola di trattamento dell’imputato e chi invece la ritiene regola di giudizio, operante per l’acquisizione probatoria.
Anche la Corte Costituzionale, pure avendo dato mostra di risolvere la questione in direzione del secondo dei due significati sopra indicati, lo ha fatto non senza oscillazioni e, comunque, sottolineando talune eccezioni.
La mole di decisioni intervenute sul punto (o “attorno” ad esso) lascia intendere quanto possa essere gravida di implicazioni una scelta apparentemente asettica, in quanto “tecnica” o di nomenclatura.
In via estremamente sintetica si può sottolineare che la regola di trattamento delimita i rapporti tra individuo ed Autorità, fissando il divieto di assimilare l’imputato al colpevole e, conseguentemente, escludendo che la custodia cautelare possa essere irrogata con finalità sanzionatoria.
La regola di giudizio, per contro, è pragmaticamente orientata verso il tema della prova, cristallizzando il principio secondo cui l’onere della prova grava inizialmente sulla pubblica accusa e l’imputato, di conseguenza, non ha necessità di provare alcunché fino a quando la parte pubblica non abbia dimostrato la sua colpevolezza.
Sebbene entrambi le regole suddette possano e debbano coesistere in una contesa processuale che ambisca alla piena fairness, non si può semplicemente confidare nella forza auto-evidente di tali assunti.
La Commissione ha compiuto una scelta che orienta decisamente il discorso in una delle due possibili direzioni: sembra pertanto quantomeno opportuno che essa sia invitata a tenere adeguata considerazione di tali aspetti ulteriori.


3. L’onere della prova
Altra questione estremamente controversa è quella relativa all’ammissibilità di forme di responsabilità fondate soltanto sul nesso di causalità e sulla prova dell’actus reus (dunque “oggettive”) che si possono manifestare anche nelle forme larvate della “presunzione di colpevolezza” per i reati minori e per le ipotesi di confisca (lett. a), b) e c) del par. 2.3 del libro).
E’ noto che la Corte Costituzionale, che pure in una prima (e lunga) fase della sua pratica interpretativa e decisoria ha ritenuto che non potesse desumersi dall’art. 27 un divieto assoluto di responsabilità oggettiva - quanto piuttosto un radicale divieto di responsabilità “per fatto altrui” – ha alla fine inclinato verso l’identificazione tra responsabilità penale e responsabilità colpevole.
“Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la di chi, non essendo almeno (rispetto al fatto) non ha, certo, di essere . Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò é sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili … alla predetta colpa dell'agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento” (Sentenza n. 364/1988).
Ciò evidentemente perché “… alla luce dell'intero sistema costituzionale, il parametro ora richiamato, ha sancito che dal medesimo risulta richiesto, quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato” (Sentenza n. 1085/1988).
Alla stregua di tali precisazioni, anche la dottrina si è volta allo sforzo di ricondurre le forme di responsabilità oggettiva rinvenibili nell’ordinamento all’ambito, costituzionalmente corretto, della responsabilità (almeno) colpevole.
Ciò attraverso un’attività interpretativa - e di intervento ad opera della Corte Costituzionale - che, laddove possibile, conduca alla sopravvivenza delle sole fattispecie “convertite”, tra le quali parrebbe non esservi spazio per ipotesi analoghe a quelle di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.31.
Anche di tali aspetti la Commissione dovrà tener conto.


4. Diritto al silenzio
Sebbene la presunzione di non colpevolezza riguardi l’”imputato” (almeno nel senso di escludere dalla sua applicazione la persona “condannata”), nel nostro ordinamento vigono varie disposizioni di salvaguardia del principio nemo tenetur se detegere, riferite alla “persona sottoposta alle indagini” (artt. 64, 350 c.p.p.), ma anche alla “persona non imputata ovvero … non sottoposta alle indagini” (art. 63 c.p.p.) come pure al “testimone” (art. 198 c.p.p.) e alle “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”.
Per converso, non vi si rinviene alcun istituto che sia assimilabile ai cosiddetti “casi prima facie” e dunque deve ritenersi assolutamente incompatibile con il diritto al silenzio come disciplinato dall’ordinamento italiano qualsiasi processo induttivo che pretenda di avvalorare negativamente il silenzio dell’imputato.
Rimane il problema del giudizio abbreviato, (artt. 438 e ss. c.p.p.), laddove la circostanza che l’accordo tra le parti riguarda non la pena (come nel patteggiamento), bensì il quomodo del rito, comporta inevitabilmente un vulnus per il principio, in considerazione del fatto che lo standard della prova risulta inevitabilmente rivisto al ribasso, a causa dell’assunzione di una decisione “allo stato degli atti”.


5. Terrorismo
La legge di conversione del cosiddetto “pacchetto Pisanu” (L. n. 155 del 31.7.2005, conversione, con modifiche del D.L. n. 144 del 27.7.2005) non ha introdotto restrizioni alla presunzione di non colpevolezza.
Tuttavia non può non essere considerato che l’art. 14 (6) del decreto citato, modificando la disciplina già introdotta con la L. n. 431/2001, consente attualmente al Comitato di Sicurezza Finanziaria di formulare direttamente al Comitato per le Sanzioni istituito in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proposte per il congelamento dei beni nei confronti di persone fisiche o giuridiche che siano sospettate di fornire supporto ad organizzazioni terroristiche internazionali.
In questo modo, anche il Comitato di Sicurezza Finanziaria viene a partecipare direttamente (o quantomeno può farlo, attivando il relativo procedimento) alle pratiche di blacklisting contro presunti terroristi che sino ad ora sono state appannaggio esclusivo delle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (rese esecutive in ambito europeo mediante regolamenti ad hoc).
Tali provvedimenti di congelamento, sebbene ritenuti appartenenti al novero delle cosiddette smart sanctions (peraltro di natura non facilmente definibile, in quanto certamente non penali, ma altrettanto certamente coercitive e potenzialmente lesive di diritti garantiti dalla CEDU) sono oggetto di viva contestazione e dibattito in ambito dottrinario, anche (e soprattutto) in seguito alla recente sentenza del Tribunale europeo di primo grado del 21.9.2005 (procedimento T-306/01; ricorrenti Ahmed e Al Barakaat).
In tale sentenza è stato individuato nello jus cogens il limite di operatività delle sanzioni di congelamento, denegando tuttavia che nel caso condotto all’esame del Tribunale potesse ritenersi sussistente qualsiasi violazione e, conseguentemente, rigettando la richiesta di annullamento del relativo regolamento.
La natura estremamente controversa della motivazione della sentenza, il richiamo di una nozione discussa quale il complesso delle norme di jus cogens e, in massimo grado, la constatazione che i ricorrenti si sono trovati privi di ogni forma di tutela effettiva dei propri diritti, lasciano presumere che la Corte europea per i diritti dell’uomo sarà chiamata ad intervenire nuovamente su tale argomento.


6. Durata
Quanto al problema dell’estensione temporale della garanzia offerta dalla presunzione di innocenza, occorrerà tener presente che anche in questo caso non si è di fronte ad una semplice scelta “tecnica”, modulabile ad libitum.
Affermare che l’imputato non può essere considerato colpevole equivale a dire, è opportuno ribadirlo, che nei suoi confronti non può essere passata in esecuzione la condanna gravata o ancora impugnabile.
Così è nel sistema di tutela della nostra Costituzione (art. 111 (7): “Contro le sentenze …. è sempre ammesso ricorso per Cassazione …”), così è pure nel quadro del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14 (5) “Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge”).


PARTE II
di Giuseppe Cristiano
Francesco Di Paola
Raffaele Garipoli


L’intento di inserire la presunzione di innocenza in una “proposta di Decisione Quadro sulle garanzie giurisdizionali basate sulla prova” deve ritenersi non sufficiente.
Invero, anche alla luce dell’inserimento, nell’ordinamento processuale italiano, della regola di giudizio dell’ ” al di là di ogni ragionevole dubbio”, il momento dell’ammissione e dell’assunzione delle prove deve essere considerato prodromico rispetto a quello della valutazione delle stesse, in relazione al quale devono essere individuate delle norme che, ovviamente nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice, siano espressione di canoni decisionali tendenzialmente attuativi della presunzione di innocenza.


Punto 1. 4 “Il mandato europeo di ricerca della prova ”.
In relazione alla bozza di Decisione Quadro sul mandato europeo di ricerca della prova, strumento inquadrabile nel progetto di realizzazione di uno spazio giudiziario comune, spazio connotato –non condivisibilmente- dalla prevalenza degli interessi della sicurezza e della repressione, non può ritenersi sufficiente il richiamo alle “alle minime garanzie comuni”.
E’ nota, sul punto, la posizione dell’ Unione delle Camere Penali Italiane.
In qualsivoglia area di un (potenziale) intervento della normativa comunitaria nella disciplina concernente il rito penale, e a maggior ragione –attesa la sua delicatezza- in tema di prova, il livello di garanzie da apprestare deve essere il massimo, anche avuto riguardo alla circostanza che il modello processuale italiano deve ritenersi, con riguardo all’oggetto, (tendenzialmente) soddisfacente.


Punto 2. “Cos’è la presunzione di innocenza”.
Al di là dell’aspetto definitorio della presunzione d’innocenza e tenuto conto del fatto che il comma 2 dell’art. 27 Cost. recita “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, appare indispensabile specificare, diversamente da quanto si legge nel corpo del punto in esame, e cioè “non può esserci nessuna pronuncia giudiziale della sua colpevolezza prima di un accertamento di colpevolezza da parte di un Tribunale”, che l’accertamento di responsabilità deve provenire dall’Autorità Giudiziaria di ultima istanza, esperiti, dunque, da parte del prevenuto, tutti i rimedi giurisdizionali allo stesso riconosciuti.


Punto 2. 1. “Pronuncia di colpevolezza prima del processo”.
A tutela dell’onore e dell’immagine del soggetto sottoposto alle indagini deve escludersi una informazione al pubblico non regolamentata (casi e limiti) e che addirittura possa “esprimere un sospetto di colpevolezza”.
Assolutamente non soddisfacente, invero, deve ritenersi il (presunto e vago) limite che “il sospetto non equivalga alla dichiarazione che l’accusato è colpevole e dimostri discrezione e circospezione”.


Punto 2. 2 “Detenzione cautelare”.
La detenzione di un sospetto (termine che andrebbe modificato in indiziato) non viola la presunzione di innocenza come si legge nel corpo del punto in esame.
Detto assunto può trovare un suo fondamento esclusivamente nel caso in cui, a carico del prevenuto, vi sia un quadro di elementi indiziari che siano assolutamente gravi e tali da impedire il ricorso ad altra forma restrittiva della libertà personale (il modello italiano deve ritenersi non eludibile).


Punto 2. 3 “L’onere della prova”.
a) L’onere probatorio in capo alla pubblica accusa non può prescindere dal fornire elementi che concernono il profilo psicologico del reato, e cioè la colpa o il dolo nelle loro varie configurazioni.
Devono essere bandite forme di responsabilità penale di natura oggettiva e non rileva affatto che alcuni Stati prevedono, nelle loro legislazioni, reati a responsabilità oggettiva.
b) Nessun onere probatorio, sotto il profilo di una dimostrazione “che c’è una spiegazione innocente per le sue azioni” va posto a carico dell’accusato, il quale, ovviamente, nell’esplicazione della sua linea difensiva potrà fornire ogni elemento utile per supportare la sua estraneità agli addebiti contestati.


Punto 2. 5 “Il diritto al silenzio”.
Il diritto al silenzio, come quello di mentire, devono ritenersi assoluti e inviolabili.
Non è, pertanto, condivisibile –proprio e anche perché costituisce un vulnus al diritto di difesa (del quale il diritto al silenzio e quello di mentire costituiscono un’estrinsecazione) l’assunto secondo il quale “dal rifiuto di testimoniare possono essere tratte conclusioni sfavorevoli all’accusato”.
La sopra detta circostanza non può e non deve trovare ingresso in un sistema giuridico che voglia connotarsi dei requisiti –imprescindibili- di civiltà e democrazia.
Ed ancora. Ipotizzare che l’accusato possa essere considerato colpevole sol perché la prova contro lo stesso “richiede” una spiegazione che (l’accusato) dovrebbe essere in grado di dare e si rifiuti di fornirla, equivale a una ingiustificabile pretesa di inversione dell’onere probatorio e costituisce, ancora una volta, una violazione del diritto al silenzio e una “intrusione” del tutto ingiustificata nella strategia difensiva.


Punto 2. 7 “Procedimenti in absentia”.
Si tratta di un tema di particolare importanza e delicatezza.
Condivisibile deve ritenersi l’indicazione a mente della quale la Commissione dedicherà un libro verde ai procedimenti in absentia.
Premesso che effettività della conoscenza della pendenza di un procedimento e assoluta, e certamente incoercibile, libertà (per il prevenuto) di scegliere se prendervi parte o meno, anche alla luce delle scelte difensive di natura strategica, costituiscono cardini inviolabili della materia in oggetto, giammai può o deve ipotizzarsi una sanzione, di qualsivoglia natura per l’imputato che, liberamente e per ragioni da ritenersi in ogni caso insindacabili, decida di non presenziare al processo a suo carico.


Punto 2. 8 “Durata ”.
Come già evidenziato sub 2) la durata della presunzione di innocenza non deve assolutamente essere disancorato da un dato al tempo stesso sostanziale e formale: la pronuncia di una sentenza non più soggetta a rimedi impugnativi –di merito e di legittimità- e, pertanto, da considerarsi connotata dal requisito della definitività.


PARTE III
di Gianluca Liut


Un’analisi compiuta della presunzione d’innocenza mi pare non possa prescindere da una valutazione del principio in una prospettiva costituzionale.

A ben leggere il paragrafo 1. del libro verde non è dato rinvenire alcun riferimento —quantomeno esplicito— al Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004, il quale —pure— all’art. II-108 prevede, al 1° comma, che «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata». L’omissione potrebbe ritenersi non casuale.

Preliminarmente, deve considerarsi come l’articolo in esame —complessivamente considerato (il 2° comma garantisce ad ogni imputato il rispetto dei diritti della difesa)— rappresenti l’unico articolo della Costituzione europea in tema di giustizia penale. Pare logico ritenere un tanto sol che si legga il titolo VI della parte II del Trattato: ci si ritrova di fronte unicamente a quattro articolati normativi ─dei 448 di cui si compone la Costituzione─ dedicati alla giustizia. Di questi l’art. II-107 sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; l’art. II-108 —in esame— la presunzione di innocenza e i diritti della difesa; il II-109 i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene; il II-110 il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

Dei quattro articoli, due ─il II-109 e il II-110─ assumono una rilevanza marginale nell’ottica della nostra prospettazione, che ha natura processuale, o, più in generale, procedimentale. Quindi, in ultima analisi, parrebbe fondato sostenere che gli articoli della Costituzione europea in tema di giustizia siano due, il II-107 e il II-108. A ben leggere il II-107 ─e raffrontandone il tenore letterale con quello dell’art. II-108, che tratta espressamente al 1° comma dell’«imputato» e al 2° comma dei «diritti della difesa» garantiti allo stesso─ sembrerebbe che il primo sia stato pensato e scritto in termini civilistici, più propriamente processualcivilistici. Una diversa lettura non pare possa darsi all’espressione «ricorso» per la tutela dei «diritti» e delle «libertà garantiti dal diritto dell’Unione» che l’individuo asserisca essere stati «violati». Neppure leggendo il n. 47 delle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, inserite tra le Dichiarazioni relative alle disposizioni della Costituzione -Adottate dalla Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a Bruxelles il 30 settembre 2003- allegate all’atto finale del trattato.

Ma se così è deve ritenersi fondato sostenere —come anticipato— che l’unico articolo della Costituzione europea in tema di giustizia penale sia il II-108, che, per quanto qui di rilievo, reca la previsione secondo cui «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata», e che, al 2° comma, sancisce il principio in forza del quale «Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
I due principi non possono non leggersi in combinato disposto. O meglio, il secondo in termini di indicazione delle modalità operative da attuare per il rispetto del primo.
«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». Undici parole che, nell’intento dei padri costituenti dell’UE, riassumerebbero ─o dovrebbero riassumere─ il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento ─sancito dal 2° comma dell’art. 24 della nostra Carta Fondamentale, il diritto per i non abbienti ai mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione ─assicurato dal 3° comma dell’art. 24 della nostra Costituzione, il diritto all’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge ─nella formulazione del 1° comma dell’art. 111 della fonte normativa primaria del nostro ordinamento, il diritto a un processo svolto nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità ─così il 2° comma dell’art. 111 della nostra Costituzione, articolo che riconosce, tra gli altri, anche il diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa, la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inoltre di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, il diritto di essere assistiti da un interprete. E ancora, il diritto alla formazione della prova secondo le regole dal principio del contraddittorio, il principio che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, il diritto alla motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, il diritto a ricorrere contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.


Diritti e principi che in Italia sono garantiti al livello più alto nel sistema delle fonti del diritto. E nell’Europa disegnata dal trattato istitutivo della Costituzione?
Nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza, quindi nella parte II della Costituzione europea, risulta assente un’espressa previsione dei diritti giudiziari e dei principi del giusto processo. Anche i riferimenti che si possono ricondurre a un processo «equo», come si legge nell’art. II-107 -non «giusto», perciò- appaiono generici, indefiniti, privi -in definitiva- di un rilievo giuridico. Non può trattarsi, come in effetti non si tratta, di imperfezioni di tecnica legislativa o di stile: quanto è dato leggere nel testo del trattato è l’ovvio e naturale risultato del compromesso operato tra gli assetti dei diversi sistemi giudiziari degli Stati membri dell’Unione. Pensiamo solo all’incompatibilità strutturale ravvisabile nel raffronto tra il nostro modello accusatorio di processo e quello inquisitorio di matrice franco-napoleonica proprio di gran parte dell’Europa continentale.


Queste brevi osservazioni potrebbero spiegare (e, forse, giustificare) la bocciatura per via referendaria di francesi e olandesi della Costituzione europea.
Del resto, quanto è dato leggere nel paragrafo 2.1 del libro verde, sulla pronuncia di colpevolezza prima del processo, non può non destare viva preoccupazione. «[…] le Autorità possono informare il pubblico delle indagini ed esprimere un sospetto di colpevolezza, purché il sospetto non equivalga alla dichiarazione che l’accusato è colpevole e dimostri discrezione e circospezione» è formula che, per la propria —potrebbe dirsi, ricercata— genericità potrebbe legittimare le più diverse —ed estensive— interpretazioni, in pregiudizio dei diritti di difesa.
Il rischio non appare, poi, tanto remoto.


Come noto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la presunzione di innocenza consacrata dal paragrafo 2 dell'articolo 6 figura tra gli elementi del processo penale equo richiesto dal paragrafo 1. Essa viene disconosciuta se una decisione giudiziaria concernente un imputato riflette la sensazione della sua colpevolezza senza averla preventivamente stabilita legalmente. In assenza di una constatazione formale, è sufficiente anche una motivazione che lasci pensare che il giudice considera l'interessato colpevole. A tal proposito, la Corte sottolinea l'importanza della scelta delle parole da parte degli agenti dello Stato nelle dichiarazioni che essi formulano prima che una persona sia stata giudicata e riconosciuta colpevole di un reato (v. la sentenza Daktaras c. Lituania, n° 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Peraltro, una lesione al principio della presunzione di innocenza può provenire non soltanto da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche (ibidem, § 42).

Ma una «distinzione», secondo la Corte dei diritti, «deve essere fatta» tra decisioni che riflettono la «sensazione di colpevolezza» della persona interessata e provvedimenti che si limitano a descrivere uno «stato di sospetto»: le prime violano la presunzione di innocenza mentre le seconde sono state più volte considerate conformi allo spirito dell'articolo 6 della Convenzione (v. le sentenze Leutscher c. Paesi Bassi del 26 marzo 1996, Recueil des arrets et décisions 1996-II, pag. 436, § 31 e Lutz c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pagg. 25-26, § 62, oltre che le sentenze Englert c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pag. 55, § 39, e Nolkenbockhoff c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pagg. 80-81, § 39). Non v’è chi non veda che le parole corrono —per così dire— sul filo del rasoio.

Basti pensare, nel concreto, alla causa M. c. Italia (n° 45313/99) del 28/11/2002 in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che nel caso prospettato (il giudice delle indagini preliminari, disponendo l’archiviazione di una serie di procedimenti, aveva emesso un pronostico sul probabile risultato al quale sarebbe potuto giungere il procedimento se la causa fosse stata portata davanti al giudice avendo rilevato che, di fronte all'esistenza di ragioni plausibili per sospettare che l'interessato avesse commesso il reato contestato, altri elementi inducevano a credere che davanti ad un tribunale l'accusa avrebbe avuto poche possibilità di successo) fosse stata infranta la presunzione di innocenza. Peraltro, il g.i.p., nel caso di specie, non si era limitato a prendere in considerazione l'impatto che il processo avrebbe potuto avere sull’indagato, ma aveva anche stabilito il carattere inverosimile di certi dettagli forniti dallo stesso. In breve, egli aveva messo in evidenza che il carattere veritiero delle dichiarazioni dell’indagato poteva essere messo in dubbio.

Ebbene, la Corte ha escluso che ci fosse stata violazione del principio in quanto il procedimento si era comunque svolto avanti alle autorità giudiziarie nazionali, il ricorrente aveva beneficiato di un rito in contraddittorio e aveva avuto l'opportunità di presentare al giudice delle indagini preliminari gli argomenti a sostegno delle sue richieste tramite i suoi legali. Non gli era stato precluso, in conclusione, l’esercizio dei diritti della difesa. Quanto scritto dal g.i.p., in particolare, a detta della Corte costituiva «le motivazioni di una decisione motivata che doveva decidere se era il caso di ordinare un non luogo a procedere, come richiesto dalla procura, o se bisognava rinviare il ricorrente in giudizio. In questo contesto, la Corte nota che, pur arrivando alla stessa conclusione di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari non ha condiviso l'analisi giuridica sottoposta dalla procura. In particolare, non ha condiviso la valutazione che la procura aveva fatto dell'audizione [dell’indagato, n.d.r.] e delle diverse dichiarazioni che [l’indagato, n.d.r.] aveva reso nel corso delle azioni giudiziarie penali in questione e dei procedimenti civili paralleli». In ultima analisi, la Corte ha ritenuto che la decisione descrivesse uno «stato di sospetto» e non racchiudesse una «constatazione di colpevolezza».

Per concludere, se nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria rafforzata in materia penale e, in particolare, l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari (che il Consiglio di Tampere del 1999 ha riconosciuto come pietra angolare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri) sono —oggi— ostacolati dalle differenze tra le normative statali in materia di tutela dei diritti delle persone indagate, imputate o condannate, l’introduzione di standards di tutela, condivisi da tutti gli Stati, potrebbe consentire il rafforzarsi —o, prima ancora, il formarsi— della fiducia reciproca tra i membri dell’Unione, agevolando così il riconoscimento e la esecuzione dei titoli giudiziari statali in ambito europeo.

In altri termini, un più elevato grado di armonizzazione nel settore delle garanzie individuali corrisponderebbe, nella pratica, ad un maggiore livello di fiducia reciproca tra gli ordinamenti statali e ad una migliore funzionalità degli strumenti di cooperazione penale. Per questo motivo, il ravvicinamento delle legislazioni statali, che il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha indicato nelle Conclusioni della Presidenza come uno degli obiettivi da perseguire nella costruzione del terzo pilastro, si pone in termini di necessità nella materia delle garanzie procedimentali e processuali.

A quale prezzo, però? L’errore in cui potrebbe cadersi è di sacrificare sull’altare dell’idea di una “Europa sempre, comunque e ad ogni costo” per la costruzione dello spazio giuridico europeo —in particolar modo se incentrato sulla sicurezza e sulla difesa comune— i valori —irrinunciabili— di diritto e di giustizia di una nazione, di un popolo, di uno Stato. Valori imprescindibili, anche in ambito europeo. A ricordarlo è la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella recente sentenza del 27/04/2006 Sannino/Italia (ricorso n. 3096/03) (in Diritto Comunitario e Internazionale, 3/2006, pag. 86): «la Convenzione europea dei diritti dell’uomo —si legge nell’arrêt— si prefigge lo scopo di tutelare diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi».

In ultima analisi, mi pare di poter ritenere che ciò di cui i cittadini —e i pratici del diritto— dell’Europa “vivente” avvertono la necessità —e, forse, in questa chiave va letto il voto referendario di Francia e Paesi Bassi contrario al trattato costituzionale— non è una giustizia per l'Europa —come quella delineata dalla Costituzione europea— ma un’Europa della giustizia, in grado di garantire effettivamente i diritti fondamentali dell’uomo, e tra questi, in primis, l’inviolabile diritto di difesa che ha il suo cardine nel principio della presunzione d’innocenza.


Mah, a leggere queste interessantissime tesi si trae la conclusione che neanche la presunzione di non colpevolezza è stato rispettato, in primis dai media, cha hanno già emesso la loro sentenza. Tutti vogliono la Juve in B o meglio in C a furor di popolo, pena far scoppiare la guerra civile...
Ma anche dai personaggi preposti alla tutela della legge, perfino dei giuristi....

Guido Rossi: "Non ci interessa se ci saranno code giudiziarie al processo a calciopoli in corso: anzi per l'Uefa vale il primo grado e quanti si appelleranno a tribunali extra sportivi rischiano di essere lasciati fuori dal calcio europeo. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. Con l'Uefa siamo d'accordo così, anche se spero che la sentenza di secondo grado arrivi comunque in tempo utile. Ricorsi al tribunale civile? Che lo facciano, se non vogliono più partecipare al calcio...".

Ma il prof. Rossi fino a che punto vuole spingersi? Vuole infrangere tutti le leggi e negare ogni diritto agli imputati? Inoltre, chi è per dire questo: "Ricorsi al tribunale civile? Che lo facciano, se non vogliono più partecipare al calcio...". A me sembra si impazzire, non ho più parole per esprimere il mio disgusto....

Infine, una chicca per tutti: Berlusconi parla, e gli do ragione in quasi tutto!!!

Berlusconi: «Processo non serio, ingiusta la B per tifosi e giocatori»
«Paghino i veri responsabili».

Presidente, che cosa ne pensa della lettera di Della Valle alla Gazzetta in cui si dichiara contrario all'amnistia?
«Sull'amnistia non mi pronuncio, anche perché tra l'altro non mi sembra applicabile. Il discorso da fare, caso mai, è un altro. Questo è un processo senza le indispensabili caratteristiche di certezza, che invece dovrebbe avere qualsiasi processo, per almeno tre motivi. Primo: non sono state ascoltate tutte le telefonate da parte dei giudici. Secondo: non sono stati ascoltati tutti i testimoni. Terzo: la realtà del campo ha evidenziato situazioni diverse da quelle che dovevano verificarsi. Mi sembrano tutte ragioni sufficienti per affermare che non c'è alcuna garanzia di arrivare a conclusioni fondate sui fatti, da parte dei giudici. E poi c'è un'altra considerazione importante da fare. In tutta questa storia non c'è mai l'odore dei soldi, per cui non si può neppure parlare di corruzione nel senso più stretto del termine».

Allora lei assolve tutti?
«Non dico questo. Ma le eventuali sanzioni non devono colpire i giocatori, molti dei quali tra l'altro hanno appena dimostrato sul campo di essere i migliori del mondo, e non meritano di andare in B o in C. E poi non si devono penalizzare i tifosi che non hanno alcuna responsabilità».

Ma qualcuno dovrà pur pagare, o no?
«È giusto che paghino i veri responsabili dei reati sportivi, i dirigenti e gli arbitri, ma dopo un giusto processo, serio nei tempi e nei modi, e non dopo un processo sommario, senza tener conto di tutte le cose che sono state dette e senza ascoltare con calma tutti i testimoni».

L'avvocato della Juventus ha chiesto che non venga revocato l'ultimo scudetto: lei è sempre pronto a pretendere che venga assegnato al Milan?
«Io ricordo soltanto che il Milan è arrivato secondo in due campionati. Se chi è arrivato primo non viene riconosciuto vincitore, è giusto che sia premiato il secondo, altrimenti per noi al danno si aggiungerebbe la beffa». QUESTA E' L'UNICA FRASE NON CONDIVISIBILE!

Se per lei non devono pagare i giocatori e i tifosi, nessuna squadra deve essere retrocessa?
«Io sono contrario alle retrocessioni di tutti e non parlo come presidente del Milan. Sono contrario perché, retrocedendo una squadra come la Juventus, si lederebbero anche gli interessi dei terzi. Quante squadre senza alcuna colpa, infatti, sarebbero costrette a rinunciare agli incassi di una partita contro la Juventus? E poi bisogna pensare anche al danno che si crea agli sponsor e alle aziende televisive che avevano già firmato contratti onerosi».

Quindi è contrario anche alle esclusioni delle squadre dalle Coppe europee?
«Ovvio, per gli stessi motivi che ho elencato prima. E poi se permettete, e soltanto in questo caso parlo come presidente del Milan, perché si deve togliere dal palcoscenico europeo una squadra come la nostra che è sempre stata protagonista in questi anni, vincendo spesso e cercando sempre di onorare il bel gioco?».

Concludo dicendo di studiare la Costituzione italiana, è giusto sapere qualli diritti costituzionalmente riconosciuti un soggetto ha, ed è bello leggere dichiarazioni come quelle che ho messo ed assistere a processi farsa come calciopoli, in cui chiunque dovrebbe riconoscere che è un processo SOMMARIO, in cui si VUOLE PUNIRE una o più squadre con nessuna prova a carico degli imputati!

Si potrebbe parlare all'infinito di questo argomento, ma per ora mi fermo qui.... Ne riparleremo dopo la sentenza definitiva!

W L'ITALIA E W CHI RISPETTA LA COSTITUZIONE!!!

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juve

juve/


NON UN EURO ALLA GAZZETTA!!!

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