giovedì, luglio 13, 2006

LA COSTITUZIONE ITALIANA: VALE PER TUTTI?


Facciamo un pò di diritto.....

Sappiamo tutti che la Costituzione è la legge suprema dello Stato, a cui tutti devono attenersi. Tutti o quasi, come vedremo.....

Prendiamo in esame alcuni articoli della Costituzione e poi riflettiamo

Articolo 111 : IL GIUSTO PROCESSO

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

Spieghiamo prevemente questo articolo, in modo che tutti possano capirene i contenuti:


1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge.

La parola " processo " indica il " procedimento " che deve essere seguito perché si giunga ad una sentenza. Attraverso il processo si attua la giurisdizione, si riafferma la regola giuridica che è stata violata. Sono evidenti la difficoltà e delicatezza di questo procedimento, che deve essere regolare, equilibrato, in modo che esso giunga alla conclusione (cioè alla sentenza) dopo che le parti hanno potuto esporre le loro ragioni, e dopo che tutte le prove sono state regolarmente acquisite. In passato vi sono stati molti processi che non avevano le caratteristiche del " giusto processo " e che erano la maschera di vendette di carattere personale o politico. Il termine " giusto processo ", che è derivazione anglosassone, tende proprio a mettere in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma: " la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ".

2. Il contraddittorio in condizioni di parita` , il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole.
Ogni processo ha tre soggetti.
Vi sono due " parti " ed il giudice.
Le due parti sono: innanzitutto la parte (cioè il soggetto) che inizia il processo, e che nel linguaggio giuridico è chiamata: " attore ", nel senso che " agisce " in giudizio; in secondo luogo, la parte (il soggetto) che è citata e convocata davanti al giudice, e che è chiamata: " convenuto ".
Il giudice è il " terzo " soggetto, davanti al quale si presentano le due " parti " litiganti per esporre le loro ragioni.La prima caratteristica che ogni processo deve avere è che le due " parti " del processo siano ascoltate dal giudice. " Sia ascoltata anche l'altra parte ", stabiliva un'antica regola del diritto romano. Ma attualmente si pretende qualcosa di più , e cioè che le due parti contendenti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità. Questa regola è particolarmente importante. Anche se una delle parti è costituita da un ente pubblico, o da un organo della pubblica amministrazione, deve esservi una posizione di parità: i due soggetti devono avere eguali possibilità di esporre le proprie ragioni davanti al giudice e di fornire le prove che ritengono più persuasive per sostenere le proprie tesi.Si tenga conto che questa regola, che è attualmente prevista nelle norme costituzionali (recentemente modificate con la legge costituzionale 2/1999), non è stata ancora compiutamente attuata, e la disciplina legislativa dei processi davanti al giudice amministrativo tende a privilegiare la pubblica amministrazione, che si trova in posizione di superiorità, e non di parità con la parte privata. Vi è poi da considerare che il processo è considerato giusto quando è rispettato il diritto di difesa, e il convenuto (o l'imputato, se si tratta di processo penale) può esporre le proprie ragioni, sottoponendole all'attenzione del giudice.In passato vi sono stati dei processi politici nei quali gli imputati non potevano parlare, e bastava soltanto la loro identificazione per mandarli alla ghigliottina o davanti al plotone di esecuzione. Vi sono stati anche dei processi nei quali gli imputati, minacciati nelle famiglie, confessavano dei reati che non avevano mai commesso (con la promessa - non mantenuta - di un trattamento mite). Tutto ciò ha violato, con il diritto alla difesa, il diritto ad un giusto processo. Oltre a ciò , il processo è considerato giusto quando è rapido. Nel procedimento giurisdizionale, il giudice, dopo avere ascoltato l'accusa e la difesa, emana la sentenza. Questo procedimento deve essere veloce, rapido, perché la lentezza della giustizia è una forma di negata giustizia. La lentezza dei processi nel nostro paese è un male antico, ed è stato denunciato da tempo, ma senza grandi risultati.
L'articolo 111 della Costituzione (" la legge assicura la ragionevole Durata del processo ") indica che questo problema dovrà essere risolto da una legge futura, che dovrà assicurare al processo una durata " ragionevole ". Allo stato attuale, quindi, il cammino della giustizia è ancora lento.

3. Il giusto processo penale.
Le regole per il " giusto processo penale " sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona.

Il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi.
Si deve anche tenere conto che nel vigente sistema giuridico è stabilita la presunzione di innocenza, e quindi la persona accusata di un reato, sino a quando non vi sarà una sentenza definitiva (e cioè non più appellabile), deve essere considerata innocente.Questa regola può sollevare delle perplessità in coloro che ritengono che in certi casi sia necessaria una giustizia molto rapida, senza troppi cavilli e formalismi, ma essa appare come una regola di civiltà giuridica, e comporta anche le seguenti conseguenze:

- la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente dell'accusa che è stata elevata a suo carico e dei motivi di essa;
- deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
- deve poter interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
- deve poter ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- deve poter essere assistita da un interprete, nell'ipotesi che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo.


Oltre a ciò , è previsto che anche nella formazione della prova vi sia il contraddittorio. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni prodotte da chi non ha voluto rispondere alle domande da parte dell'imputato o del suo difensore. A quanto esposto si deve aggiungere che la legge 24 marzo 2001, n. 89 ha stabilito un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si tratta di un'attuazione limitata di queste regole che si applicano soltanto per il processo penale (e non, quindi, per il processo civile e amministrativo); una compiuta tutela della persona comporterebbe che esse fossero rispettate in tutti i tipi di processi.

4. La motivazione della sentenza.
Un'altra garanzia processuale è quella della motivazione della sentenza.

In certi momenti storici, vi sono state delle sentenze dove la pena (talora di morte) era inflitta senza motivazione. Quelle non erano sentenze, ma semplici omicidi nascosti sotto la maschera di un falso processo. Infatti, la sentenza non può essere costituita soltanto dal dispositivo (cioè da quella parte della sentenza che decide, dispone: ad esempio, il Sig. Bianchi è condannato a 2 anni di carcere; oppure il Sig. Rossi è condannato a restituire al Sig. Neri la somma di 2000 euro, ecc.) Il dispositivo è la conseguenza di un ragionamento del giudice nel quale sono analizzati gli elementi di fatto, le prove, e questi elementi di fatto sono considerati in base alle norme di legge che il giudice deve fare rispettare.
Questo complesso ragionamento del giudice è la motivazione della sentenza, che deve essere resa pubblica, in modo che, ad esempio, sia l'imputato Sig. Bianchi, sia tutta la collettività, conoscano le ragioni per cui il Sig. Bianchi è stato condannato. Se le ragioni non saranno convincenti, il Sig. Bianchi potrà ricorrere in Appello, e poi (in un terzo grado per motivi di diritto) in Cassazione, affinché la sentenza sia modificata. Nella pratica quotidiana, specie penale, viene prima pronunciato pubblicamente il dispositivo (cioè quello che è stato disposto, deciso) e la motivazione scritta (che talora è complessa, e tiene conto dei vari argomenti proposti dalle due parti in giudizio) è resa pubblica successivamente, con il " deposito " della sentenza integrale nella cancelleria.

5. Il ricorso in Cassazione.
Un'altra forma di garanzia contro i provvedimenti sulla libertà personale è prevista nella Costituzione (articolo 111, comma 7) che stabilisce che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronun- ciati dai giudici ordinari e speciali, e viziati da violazione di legge, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Questa previsione (che stabilisce delle limitazioni per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) deve essere inquadrata nel momento in cui è stata emanata la Costituzione, allorché la Corte di cassazione era l'unico organo giurisdizionale di " livello " superiore. Anche oggi la Corte di cassazione ha la posizione di suprema magistratura ordinaria, ma alcuni problemi relativi alla libertà personale sono stati demandati al " Tribunale della libertà " (che è il Tribunale del Capoluogo di provincia nel quale ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento: non si tratta quindi di un nuovo Tribunale, ma di un procedimento speciale per il riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale).


* estratto da Cos'è il diritto?, Milano, Giuffrè, 2003 Domanda --> Risposta -->Torna all'inizio del testo

Bibliografia Giuffrè:CARCANO D.-MANZIONE O, Il giusto processo, Milano, Giuffre`, 2001.GRAMAGLIA D., Guida al processo civile, Milano, Giuffre`, 2001.

Ora, io non sono un giurista, ma riesco benissimo a capire come molti principi fondamentali sono stati violati nel processo a calciopoli. In questo caso, è palese come gli imputati non hanno potuto difendersi, facendo diventare così assolutamente obbligatorio il ricordo al Tar...

Ma andiamo avanti con altri principi violati in questa vicenda....


ARTICOLO 27 comma 2 : LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

"L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"

PARTE I
di Sandro Cerini
Fabio Frattini


1. Innocenza e non colpevolezza
In via preliminare va sottolineato come il testo sottoposto dalla Commissione faccia perno sulla formula verbale della “presunzione di innocenza” e non già su quella, meno ampia, di cui all’art. 27 (1) Cost., secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
La dizione accolta nel Libro verde oltreché tradizionale è altresì recepita negli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani (cfr., in aggiunta agli artt. 6 (2) CEDU e 48 CDFUE citati nel testo, l’art. 11 (1) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 14 (2) del Patto internazionale sui diritti civili e politici).
E’ noto come nell’ambito della dottrina costituzionalistica italiana meno recente si sia generalmente esclusa l’equivalenza delle due formulazioni (dunque innocenza in contrapposizione a non colpevolezza) o, quantomeno, si sia tentato di utilizzare la formula meno ampia come paradigma dell’altra, giungendo di fatto ad una parificazione nel senso meno pregnante.
Ciò in considerazione del fatto che risultano “costituzionalizzati” limiti alla libertà personale che possono essere frutto dell’adozione di misure coercitive preventive (artt. 13 (5), 68 (2)).
Perciò si è sostanzialmente convenuto che la presunzione di “non colpevolezza” si risolve in una sostanziale attenuazione di quella di “innocenza”, ma opera altresì come fondamentale principio di salvaguardia, fissando il limite teleologico della carcerazione preventiva.
Più di recente, non sono mancati Autori che hanno sottolineato che la presunzione costituisce un principio che ha valenza riassuntiva dell’intero processo penale, implicando sia le garanzie difensive, sia il contraddittorio innanzi ad un Giudice terzo.
Inoltre, si è osservato che le due formule verbali possono essere considerate sostanzialmente equivalenti sotto il profilo semantico, dacchè non esiste un tertium genus tra innocenza e colpevolezza e dunque la “non colpevolezza”, di fatto, costituisce litote dell’ innocenza.
La Corte Costituzionale, in pronunce ormai “storiche” ha affermato che la presunzione di non colpevolezza “necessariamente comporta che la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza” (sentenza n. 64/70) e ciò proprio perché “la condizione di non colpevole non sembra identificarsi con quella di innocente: chi durante il processo, é non colpevole può essere giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole. Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni misura di carcerazione preventiva, che é, invece, ammessa dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost. ...” (sentenza n. 124/72 che richiama le precedenti decisioni 107/57 e 115/64).


2. Regola di trattamento e regola di giudizio
L’ulteriore opzione ricostruttiva adottata nel testo del Libro verde è quella di collegare, in via esclusiva, il tema della presunzione a quello della prova (“The Commission has included it under evidence–based safeguards”).
Invero è noto che nella dottrina processual-penalistica italiana non vi è concordia di vedute tra chi ritiene che la presunzione debba operare come regola di trattamento dell’imputato e chi invece la ritiene regola di giudizio, operante per l’acquisizione probatoria.
Anche la Corte Costituzionale, pure avendo dato mostra di risolvere la questione in direzione del secondo dei due significati sopra indicati, lo ha fatto non senza oscillazioni e, comunque, sottolineando talune eccezioni.
La mole di decisioni intervenute sul punto (o “attorno” ad esso) lascia intendere quanto possa essere gravida di implicazioni una scelta apparentemente asettica, in quanto “tecnica” o di nomenclatura.
In via estremamente sintetica si può sottolineare che la regola di trattamento delimita i rapporti tra individuo ed Autorità, fissando il divieto di assimilare l’imputato al colpevole e, conseguentemente, escludendo che la custodia cautelare possa essere irrogata con finalità sanzionatoria.
La regola di giudizio, per contro, è pragmaticamente orientata verso il tema della prova, cristallizzando il principio secondo cui l’onere della prova grava inizialmente sulla pubblica accusa e l’imputato, di conseguenza, non ha necessità di provare alcunché fino a quando la parte pubblica non abbia dimostrato la sua colpevolezza.
Sebbene entrambi le regole suddette possano e debbano coesistere in una contesa processuale che ambisca alla piena fairness, non si può semplicemente confidare nella forza auto-evidente di tali assunti.
La Commissione ha compiuto una scelta che orienta decisamente il discorso in una delle due possibili direzioni: sembra pertanto quantomeno opportuno che essa sia invitata a tenere adeguata considerazione di tali aspetti ulteriori.


3. L’onere della prova
Altra questione estremamente controversa è quella relativa all’ammissibilità di forme di responsabilità fondate soltanto sul nesso di causalità e sulla prova dell’actus reus (dunque “oggettive”) che si possono manifestare anche nelle forme larvate della “presunzione di colpevolezza” per i reati minori e per le ipotesi di confisca (lett. a), b) e c) del par. 2.3 del libro).
E’ noto che la Corte Costituzionale, che pure in una prima (e lunga) fase della sua pratica interpretativa e decisoria ha ritenuto che non potesse desumersi dall’art. 27 un divieto assoluto di responsabilità oggettiva - quanto piuttosto un radicale divieto di responsabilità “per fatto altrui” – ha alla fine inclinato verso l’identificazione tra responsabilità penale e responsabilità colpevole.
“Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la di chi, non essendo almeno (rispetto al fatto) non ha, certo, di essere . Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò é sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili … alla predetta colpa dell'agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento” (Sentenza n. 364/1988).
Ciò evidentemente perché “… alla luce dell'intero sistema costituzionale, il parametro ora richiamato, ha sancito che dal medesimo risulta richiesto, quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato” (Sentenza n. 1085/1988).
Alla stregua di tali precisazioni, anche la dottrina si è volta allo sforzo di ricondurre le forme di responsabilità oggettiva rinvenibili nell’ordinamento all’ambito, costituzionalmente corretto, della responsabilità (almeno) colpevole.
Ciò attraverso un’attività interpretativa - e di intervento ad opera della Corte Costituzionale - che, laddove possibile, conduca alla sopravvivenza delle sole fattispecie “convertite”, tra le quali parrebbe non esservi spazio per ipotesi analoghe a quelle di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.31.
Anche di tali aspetti la Commissione dovrà tener conto.


4. Diritto al silenzio
Sebbene la presunzione di non colpevolezza riguardi l’”imputato” (almeno nel senso di escludere dalla sua applicazione la persona “condannata”), nel nostro ordinamento vigono varie disposizioni di salvaguardia del principio nemo tenetur se detegere, riferite alla “persona sottoposta alle indagini” (artt. 64, 350 c.p.p.), ma anche alla “persona non imputata ovvero … non sottoposta alle indagini” (art. 63 c.p.p.) come pure al “testimone” (art. 198 c.p.p.) e alle “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”.
Per converso, non vi si rinviene alcun istituto che sia assimilabile ai cosiddetti “casi prima facie” e dunque deve ritenersi assolutamente incompatibile con il diritto al silenzio come disciplinato dall’ordinamento italiano qualsiasi processo induttivo che pretenda di avvalorare negativamente il silenzio dell’imputato.
Rimane il problema del giudizio abbreviato, (artt. 438 e ss. c.p.p.), laddove la circostanza che l’accordo tra le parti riguarda non la pena (come nel patteggiamento), bensì il quomodo del rito, comporta inevitabilmente un vulnus per il principio, in considerazione del fatto che lo standard della prova risulta inevitabilmente rivisto al ribasso, a causa dell’assunzione di una decisione “allo stato degli atti”.


5. Terrorismo
La legge di conversione del cosiddetto “pacchetto Pisanu” (L. n. 155 del 31.7.2005, conversione, con modifiche del D.L. n. 144 del 27.7.2005) non ha introdotto restrizioni alla presunzione di non colpevolezza.
Tuttavia non può non essere considerato che l’art. 14 (6) del decreto citato, modificando la disciplina già introdotta con la L. n. 431/2001, consente attualmente al Comitato di Sicurezza Finanziaria di formulare direttamente al Comitato per le Sanzioni istituito in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proposte per il congelamento dei beni nei confronti di persone fisiche o giuridiche che siano sospettate di fornire supporto ad organizzazioni terroristiche internazionali.
In questo modo, anche il Comitato di Sicurezza Finanziaria viene a partecipare direttamente (o quantomeno può farlo, attivando il relativo procedimento) alle pratiche di blacklisting contro presunti terroristi che sino ad ora sono state appannaggio esclusivo delle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (rese esecutive in ambito europeo mediante regolamenti ad hoc).
Tali provvedimenti di congelamento, sebbene ritenuti appartenenti al novero delle cosiddette smart sanctions (peraltro di natura non facilmente definibile, in quanto certamente non penali, ma altrettanto certamente coercitive e potenzialmente lesive di diritti garantiti dalla CEDU) sono oggetto di viva contestazione e dibattito in ambito dottrinario, anche (e soprattutto) in seguito alla recente sentenza del Tribunale europeo di primo grado del 21.9.2005 (procedimento T-306/01; ricorrenti Ahmed e Al Barakaat).
In tale sentenza è stato individuato nello jus cogens il limite di operatività delle sanzioni di congelamento, denegando tuttavia che nel caso condotto all’esame del Tribunale potesse ritenersi sussistente qualsiasi violazione e, conseguentemente, rigettando la richiesta di annullamento del relativo regolamento.
La natura estremamente controversa della motivazione della sentenza, il richiamo di una nozione discussa quale il complesso delle norme di jus cogens e, in massimo grado, la constatazione che i ricorrenti si sono trovati privi di ogni forma di tutela effettiva dei propri diritti, lasciano presumere che la Corte europea per i diritti dell’uomo sarà chiamata ad intervenire nuovamente su tale argomento.


6. Durata
Quanto al problema dell’estensione temporale della garanzia offerta dalla presunzione di innocenza, occorrerà tener presente che anche in questo caso non si è di fronte ad una semplice scelta “tecnica”, modulabile ad libitum.
Affermare che l’imputato non può essere considerato colpevole equivale a dire, è opportuno ribadirlo, che nei suoi confronti non può essere passata in esecuzione la condanna gravata o ancora impugnabile.
Così è nel sistema di tutela della nostra Costituzione (art. 111 (7): “Contro le sentenze …. è sempre ammesso ricorso per Cassazione …”), così è pure nel quadro del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14 (5) “Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge”).


PARTE II
di Giuseppe Cristiano
Francesco Di Paola
Raffaele Garipoli


L’intento di inserire la presunzione di innocenza in una “proposta di Decisione Quadro sulle garanzie giurisdizionali basate sulla prova” deve ritenersi non sufficiente.
Invero, anche alla luce dell’inserimento, nell’ordinamento processuale italiano, della regola di giudizio dell’ ” al di là di ogni ragionevole dubbio”, il momento dell’ammissione e dell’assunzione delle prove deve essere considerato prodromico rispetto a quello della valutazione delle stesse, in relazione al quale devono essere individuate delle norme che, ovviamente nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice, siano espressione di canoni decisionali tendenzialmente attuativi della presunzione di innocenza.


Punto 1. 4 “Il mandato europeo di ricerca della prova ”.
In relazione alla bozza di Decisione Quadro sul mandato europeo di ricerca della prova, strumento inquadrabile nel progetto di realizzazione di uno spazio giudiziario comune, spazio connotato –non condivisibilmente- dalla prevalenza degli interessi della sicurezza e della repressione, non può ritenersi sufficiente il richiamo alle “alle minime garanzie comuni”.
E’ nota, sul punto, la posizione dell’ Unione delle Camere Penali Italiane.
In qualsivoglia area di un (potenziale) intervento della normativa comunitaria nella disciplina concernente il rito penale, e a maggior ragione –attesa la sua delicatezza- in tema di prova, il livello di garanzie da apprestare deve essere il massimo, anche avuto riguardo alla circostanza che il modello processuale italiano deve ritenersi, con riguardo all’oggetto, (tendenzialmente) soddisfacente.


Punto 2. “Cos’è la presunzione di innocenza”.
Al di là dell’aspetto definitorio della presunzione d’innocenza e tenuto conto del fatto che il comma 2 dell’art. 27 Cost. recita “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, appare indispensabile specificare, diversamente da quanto si legge nel corpo del punto in esame, e cioè “non può esserci nessuna pronuncia giudiziale della sua colpevolezza prima di un accertamento di colpevolezza da parte di un Tribunale”, che l’accertamento di responsabilità deve provenire dall’Autorità Giudiziaria di ultima istanza, esperiti, dunque, da parte del prevenuto, tutti i rimedi giurisdizionali allo stesso riconosciuti.


Punto 2. 1. “Pronuncia di colpevolezza prima del processo”.
A tutela dell’onore e dell’immagine del soggetto sottoposto alle indagini deve escludersi una informazione al pubblico non regolamentata (casi e limiti) e che addirittura possa “esprimere un sospetto di colpevolezza”.
Assolutamente non soddisfacente, invero, deve ritenersi il (presunto e vago) limite che “il sospetto non equivalga alla dichiarazione che l’accusato è colpevole e dimostri discrezione e circospezione”.


Punto 2. 2 “Detenzione cautelare”.
La detenzione di un sospetto (termine che andrebbe modificato in indiziato) non viola la presunzione di innocenza come si legge nel corpo del punto in esame.
Detto assunto può trovare un suo fondamento esclusivamente nel caso in cui, a carico del prevenuto, vi sia un quadro di elementi indiziari che siano assolutamente gravi e tali da impedire il ricorso ad altra forma restrittiva della libertà personale (il modello italiano deve ritenersi non eludibile).


Punto 2. 3 “L’onere della prova”.
a) L’onere probatorio in capo alla pubblica accusa non può prescindere dal fornire elementi che concernono il profilo psicologico del reato, e cioè la colpa o il dolo nelle loro varie configurazioni.
Devono essere bandite forme di responsabilità penale di natura oggettiva e non rileva affatto che alcuni Stati prevedono, nelle loro legislazioni, reati a responsabilità oggettiva.
b) Nessun onere probatorio, sotto il profilo di una dimostrazione “che c’è una spiegazione innocente per le sue azioni” va posto a carico dell’accusato, il quale, ovviamente, nell’esplicazione della sua linea difensiva potrà fornire ogni elemento utile per supportare la sua estraneità agli addebiti contestati.


Punto 2. 5 “Il diritto al silenzio”.
Il diritto al silenzio, come quello di mentire, devono ritenersi assoluti e inviolabili.
Non è, pertanto, condivisibile –proprio e anche perché costituisce un vulnus al diritto di difesa (del quale il diritto al silenzio e quello di mentire costituiscono un’estrinsecazione) l’assunto secondo il quale “dal rifiuto di testimoniare possono essere tratte conclusioni sfavorevoli all’accusato”.
La sopra detta circostanza non può e non deve trovare ingresso in un sistema giuridico che voglia connotarsi dei requisiti –imprescindibili- di civiltà e democrazia.
Ed ancora. Ipotizzare che l’accusato possa essere considerato colpevole sol perché la prova contro lo stesso “richiede” una spiegazione che (l’accusato) dovrebbe essere in grado di dare e si rifiuti di fornirla, equivale a una ingiustificabile pretesa di inversione dell’onere probatorio e costituisce, ancora una volta, una violazione del diritto al silenzio e una “intrusione” del tutto ingiustificata nella strategia difensiva.


Punto 2. 7 “Procedimenti in absentia”.
Si tratta di un tema di particolare importanza e delicatezza.
Condivisibile deve ritenersi l’indicazione a mente della quale la Commissione dedicherà un libro verde ai procedimenti in absentia.
Premesso che effettività della conoscenza della pendenza di un procedimento e assoluta, e certamente incoercibile, libertà (per il prevenuto) di scegliere se prendervi parte o meno, anche alla luce delle scelte difensive di natura strategica, costituiscono cardini inviolabili della materia in oggetto, giammai può o deve ipotizzarsi una sanzione, di qualsivoglia natura per l’imputato che, liberamente e per ragioni da ritenersi in ogni caso insindacabili, decida di non presenziare al processo a suo carico.


Punto 2. 8 “Durata ”.
Come già evidenziato sub 2) la durata della presunzione di innocenza non deve assolutamente essere disancorato da un dato al tempo stesso sostanziale e formale: la pronuncia di una sentenza non più soggetta a rimedi impugnativi –di merito e di legittimità- e, pertanto, da considerarsi connotata dal requisito della definitività.


PARTE III
di Gianluca Liut


Un’analisi compiuta della presunzione d’innocenza mi pare non possa prescindere da una valutazione del principio in una prospettiva costituzionale.

A ben leggere il paragrafo 1. del libro verde non è dato rinvenire alcun riferimento —quantomeno esplicito— al Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004, il quale —pure— all’art. II-108 prevede, al 1° comma, che «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata». L’omissione potrebbe ritenersi non casuale.

Preliminarmente, deve considerarsi come l’articolo in esame —complessivamente considerato (il 2° comma garantisce ad ogni imputato il rispetto dei diritti della difesa)— rappresenti l’unico articolo della Costituzione europea in tema di giustizia penale. Pare logico ritenere un tanto sol che si legga il titolo VI della parte II del Trattato: ci si ritrova di fronte unicamente a quattro articolati normativi ─dei 448 di cui si compone la Costituzione─ dedicati alla giustizia. Di questi l’art. II-107 sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; l’art. II-108 —in esame— la presunzione di innocenza e i diritti della difesa; il II-109 i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene; il II-110 il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

Dei quattro articoli, due ─il II-109 e il II-110─ assumono una rilevanza marginale nell’ottica della nostra prospettazione, che ha natura processuale, o, più in generale, procedimentale. Quindi, in ultima analisi, parrebbe fondato sostenere che gli articoli della Costituzione europea in tema di giustizia siano due, il II-107 e il II-108. A ben leggere il II-107 ─e raffrontandone il tenore letterale con quello dell’art. II-108, che tratta espressamente al 1° comma dell’«imputato» e al 2° comma dei «diritti della difesa» garantiti allo stesso─ sembrerebbe che il primo sia stato pensato e scritto in termini civilistici, più propriamente processualcivilistici. Una diversa lettura non pare possa darsi all’espressione «ricorso» per la tutela dei «diritti» e delle «libertà garantiti dal diritto dell’Unione» che l’individuo asserisca essere stati «violati». Neppure leggendo il n. 47 delle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, inserite tra le Dichiarazioni relative alle disposizioni della Costituzione -Adottate dalla Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a Bruxelles il 30 settembre 2003- allegate all’atto finale del trattato.

Ma se così è deve ritenersi fondato sostenere —come anticipato— che l’unico articolo della Costituzione europea in tema di giustizia penale sia il II-108, che, per quanto qui di rilievo, reca la previsione secondo cui «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata», e che, al 2° comma, sancisce il principio in forza del quale «Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
I due principi non possono non leggersi in combinato disposto. O meglio, il secondo in termini di indicazione delle modalità operative da attuare per il rispetto del primo.
«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». Undici parole che, nell’intento dei padri costituenti dell’UE, riassumerebbero ─o dovrebbero riassumere─ il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento ─sancito dal 2° comma dell’art. 24 della nostra Carta Fondamentale, il diritto per i non abbienti ai mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione ─assicurato dal 3° comma dell’art. 24 della nostra Costituzione, il diritto all’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge ─nella formulazione del 1° comma dell’art. 111 della fonte normativa primaria del nostro ordinamento, il diritto a un processo svolto nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità ─così il 2° comma dell’art. 111 della nostra Costituzione, articolo che riconosce, tra gli altri, anche il diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa, la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inoltre di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, il diritto di essere assistiti da un interprete. E ancora, il diritto alla formazione della prova secondo le regole dal principio del contraddittorio, il principio che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, il diritto alla motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, il diritto a ricorrere contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.


Diritti e principi che in Italia sono garantiti al livello più alto nel sistema delle fonti del diritto. E nell’Europa disegnata dal trattato istitutivo della Costituzione?
Nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza, quindi nella parte II della Costituzione europea, risulta assente un’espressa previsione dei diritti giudiziari e dei principi del giusto processo. Anche i riferimenti che si possono ricondurre a un processo «equo», come si legge nell’art. II-107 -non «giusto», perciò- appaiono generici, indefiniti, privi -in definitiva- di un rilievo giuridico. Non può trattarsi, come in effetti non si tratta, di imperfezioni di tecnica legislativa o di stile: quanto è dato leggere nel testo del trattato è l’ovvio e naturale risultato del compromesso operato tra gli assetti dei diversi sistemi giudiziari degli Stati membri dell’Unione. Pensiamo solo all’incompatibilità strutturale ravvisabile nel raffronto tra il nostro modello accusatorio di processo e quello inquisitorio di matrice franco-napoleonica proprio di gran parte dell’Europa continentale.


Queste brevi osservazioni potrebbero spiegare (e, forse, giustificare) la bocciatura per via referendaria di francesi e olandesi della Costituzione europea.
Del resto, quanto è dato leggere nel paragrafo 2.1 del libro verde, sulla pronuncia di colpevolezza prima del processo, non può non destare viva preoccupazione. «[…] le Autorità possono informare il pubblico delle indagini ed esprimere un sospetto di colpevolezza, purché il sospetto non equivalga alla dichiarazione che l’accusato è colpevole e dimostri discrezione e circospezione» è formula che, per la propria —potrebbe dirsi, ricercata— genericità potrebbe legittimare le più diverse —ed estensive— interpretazioni, in pregiudizio dei diritti di difesa.
Il rischio non appare, poi, tanto remoto.


Come noto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la presunzione di innocenza consacrata dal paragrafo 2 dell'articolo 6 figura tra gli elementi del processo penale equo richiesto dal paragrafo 1. Essa viene disconosciuta se una decisione giudiziaria concernente un imputato riflette la sensazione della sua colpevolezza senza averla preventivamente stabilita legalmente. In assenza di una constatazione formale, è sufficiente anche una motivazione che lasci pensare che il giudice considera l'interessato colpevole. A tal proposito, la Corte sottolinea l'importanza della scelta delle parole da parte degli agenti dello Stato nelle dichiarazioni che essi formulano prima che una persona sia stata giudicata e riconosciuta colpevole di un reato (v. la sentenza Daktaras c. Lituania, n° 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Peraltro, una lesione al principio della presunzione di innocenza può provenire non soltanto da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche (ibidem, § 42).

Ma una «distinzione», secondo la Corte dei diritti, «deve essere fatta» tra decisioni che riflettono la «sensazione di colpevolezza» della persona interessata e provvedimenti che si limitano a descrivere uno «stato di sospetto»: le prime violano la presunzione di innocenza mentre le seconde sono state più volte considerate conformi allo spirito dell'articolo 6 della Convenzione (v. le sentenze Leutscher c. Paesi Bassi del 26 marzo 1996, Recueil des arrets et décisions 1996-II, pag. 436, § 31 e Lutz c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pagg. 25-26, § 62, oltre che le sentenze Englert c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pag. 55, § 39, e Nolkenbockhoff c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pagg. 80-81, § 39). Non v’è chi non veda che le parole corrono —per così dire— sul filo del rasoio.

Basti pensare, nel concreto, alla causa M. c. Italia (n° 45313/99) del 28/11/2002 in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che nel caso prospettato (il giudice delle indagini preliminari, disponendo l’archiviazione di una serie di procedimenti, aveva emesso un pronostico sul probabile risultato al quale sarebbe potuto giungere il procedimento se la causa fosse stata portata davanti al giudice avendo rilevato che, di fronte all'esistenza di ragioni plausibili per sospettare che l'interessato avesse commesso il reato contestato, altri elementi inducevano a credere che davanti ad un tribunale l'accusa avrebbe avuto poche possibilità di successo) fosse stata infranta la presunzione di innocenza. Peraltro, il g.i.p., nel caso di specie, non si era limitato a prendere in considerazione l'impatto che il processo avrebbe potuto avere sull’indagato, ma aveva anche stabilito il carattere inverosimile di certi dettagli forniti dallo stesso. In breve, egli aveva messo in evidenza che il carattere veritiero delle dichiarazioni dell’indagato poteva essere messo in dubbio.

Ebbene, la Corte ha escluso che ci fosse stata violazione del principio in quanto il procedimento si era comunque svolto avanti alle autorità giudiziarie nazionali, il ricorrente aveva beneficiato di un rito in contraddittorio e aveva avuto l'opportunità di presentare al giudice delle indagini preliminari gli argomenti a sostegno delle sue richieste tramite i suoi legali. Non gli era stato precluso, in conclusione, l’esercizio dei diritti della difesa. Quanto scritto dal g.i.p., in particolare, a detta della Corte costituiva «le motivazioni di una decisione motivata che doveva decidere se era il caso di ordinare un non luogo a procedere, come richiesto dalla procura, o se bisognava rinviare il ricorrente in giudizio. In questo contesto, la Corte nota che, pur arrivando alla stessa conclusione di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari non ha condiviso l'analisi giuridica sottoposta dalla procura. In particolare, non ha condiviso la valutazione che la procura aveva fatto dell'audizione [dell’indagato, n.d.r.] e delle diverse dichiarazioni che [l’indagato, n.d.r.] aveva reso nel corso delle azioni giudiziarie penali in questione e dei procedimenti civili paralleli». In ultima analisi, la Corte ha ritenuto che la decisione descrivesse uno «stato di sospetto» e non racchiudesse una «constatazione di colpevolezza».

Per concludere, se nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria rafforzata in materia penale e, in particolare, l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari (che il Consiglio di Tampere del 1999 ha riconosciuto come pietra angolare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri) sono —oggi— ostacolati dalle differenze tra le normative statali in materia di tutela dei diritti delle persone indagate, imputate o condannate, l’introduzione di standards di tutela, condivisi da tutti gli Stati, potrebbe consentire il rafforzarsi —o, prima ancora, il formarsi— della fiducia reciproca tra i membri dell’Unione, agevolando così il riconoscimento e la esecuzione dei titoli giudiziari statali in ambito europeo.

In altri termini, un più elevato grado di armonizzazione nel settore delle garanzie individuali corrisponderebbe, nella pratica, ad un maggiore livello di fiducia reciproca tra gli ordinamenti statali e ad una migliore funzionalità degli strumenti di cooperazione penale. Per questo motivo, il ravvicinamento delle legislazioni statali, che il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha indicato nelle Conclusioni della Presidenza come uno degli obiettivi da perseguire nella costruzione del terzo pilastro, si pone in termini di necessità nella materia delle garanzie procedimentali e processuali.

A quale prezzo, però? L’errore in cui potrebbe cadersi è di sacrificare sull’altare dell’idea di una “Europa sempre, comunque e ad ogni costo” per la costruzione dello spazio giuridico europeo —in particolar modo se incentrato sulla sicurezza e sulla difesa comune— i valori —irrinunciabili— di diritto e di giustizia di una nazione, di un popolo, di uno Stato. Valori imprescindibili, anche in ambito europeo. A ricordarlo è la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella recente sentenza del 27/04/2006 Sannino/Italia (ricorso n. 3096/03) (in Diritto Comunitario e Internazionale, 3/2006, pag. 86): «la Convenzione europea dei diritti dell’uomo —si legge nell’arrêt— si prefigge lo scopo di tutelare diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi».

In ultima analisi, mi pare di poter ritenere che ciò di cui i cittadini —e i pratici del diritto— dell’Europa “vivente” avvertono la necessità —e, forse, in questa chiave va letto il voto referendario di Francia e Paesi Bassi contrario al trattato costituzionale— non è una giustizia per l'Europa —come quella delineata dalla Costituzione europea— ma un’Europa della giustizia, in grado di garantire effettivamente i diritti fondamentali dell’uomo, e tra questi, in primis, l’inviolabile diritto di difesa che ha il suo cardine nel principio della presunzione d’innocenza.


Mah, a leggere queste interessantissime tesi si trae la conclusione che neanche la presunzione di non colpevolezza è stato rispettato, in primis dai media, cha hanno già emesso la loro sentenza. Tutti vogliono la Juve in B o meglio in C a furor di popolo, pena far scoppiare la guerra civile...
Ma anche dai personaggi preposti alla tutela della legge, perfino dei giuristi....

Guido Rossi: "Non ci interessa se ci saranno code giudiziarie al processo a calciopoli in corso: anzi per l'Uefa vale il primo grado e quanti si appelleranno a tribunali extra sportivi rischiano di essere lasciati fuori dal calcio europeo. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. Con l'Uefa siamo d'accordo così, anche se spero che la sentenza di secondo grado arrivi comunque in tempo utile. Ricorsi al tribunale civile? Che lo facciano, se non vogliono più partecipare al calcio...".

Ma il prof. Rossi fino a che punto vuole spingersi? Vuole infrangere tutti le leggi e negare ogni diritto agli imputati? Inoltre, chi è per dire questo: "Ricorsi al tribunale civile? Che lo facciano, se non vogliono più partecipare al calcio...". A me sembra si impazzire, non ho più parole per esprimere il mio disgusto....

Infine, una chicca per tutti: Berlusconi parla, e gli do ragione in quasi tutto!!!

Berlusconi: «Processo non serio, ingiusta la B per tifosi e giocatori»
«Paghino i veri responsabili».

Presidente, che cosa ne pensa della lettera di Della Valle alla Gazzetta in cui si dichiara contrario all'amnistia?
«Sull'amnistia non mi pronuncio, anche perché tra l'altro non mi sembra applicabile. Il discorso da fare, caso mai, è un altro. Questo è un processo senza le indispensabili caratteristiche di certezza, che invece dovrebbe avere qualsiasi processo, per almeno tre motivi. Primo: non sono state ascoltate tutte le telefonate da parte dei giudici. Secondo: non sono stati ascoltati tutti i testimoni. Terzo: la realtà del campo ha evidenziato situazioni diverse da quelle che dovevano verificarsi. Mi sembrano tutte ragioni sufficienti per affermare che non c'è alcuna garanzia di arrivare a conclusioni fondate sui fatti, da parte dei giudici. E poi c'è un'altra considerazione importante da fare. In tutta questa storia non c'è mai l'odore dei soldi, per cui non si può neppure parlare di corruzione nel senso più stretto del termine».

Allora lei assolve tutti?
«Non dico questo. Ma le eventuali sanzioni non devono colpire i giocatori, molti dei quali tra l'altro hanno appena dimostrato sul campo di essere i migliori del mondo, e non meritano di andare in B o in C. E poi non si devono penalizzare i tifosi che non hanno alcuna responsabilità».

Ma qualcuno dovrà pur pagare, o no?
«È giusto che paghino i veri responsabili dei reati sportivi, i dirigenti e gli arbitri, ma dopo un giusto processo, serio nei tempi e nei modi, e non dopo un processo sommario, senza tener conto di tutte le cose che sono state dette e senza ascoltare con calma tutti i testimoni».

L'avvocato della Juventus ha chiesto che non venga revocato l'ultimo scudetto: lei è sempre pronto a pretendere che venga assegnato al Milan?
«Io ricordo soltanto che il Milan è arrivato secondo in due campionati. Se chi è arrivato primo non viene riconosciuto vincitore, è giusto che sia premiato il secondo, altrimenti per noi al danno si aggiungerebbe la beffa». QUESTA E' L'UNICA FRASE NON CONDIVISIBILE!

Se per lei non devono pagare i giocatori e i tifosi, nessuna squadra deve essere retrocessa?
«Io sono contrario alle retrocessioni di tutti e non parlo come presidente del Milan. Sono contrario perché, retrocedendo una squadra come la Juventus, si lederebbero anche gli interessi dei terzi. Quante squadre senza alcuna colpa, infatti, sarebbero costrette a rinunciare agli incassi di una partita contro la Juventus? E poi bisogna pensare anche al danno che si crea agli sponsor e alle aziende televisive che avevano già firmato contratti onerosi».

Quindi è contrario anche alle esclusioni delle squadre dalle Coppe europee?
«Ovvio, per gli stessi motivi che ho elencato prima. E poi se permettete, e soltanto in questo caso parlo come presidente del Milan, perché si deve togliere dal palcoscenico europeo una squadra come la nostra che è sempre stata protagonista in questi anni, vincendo spesso e cercando sempre di onorare il bel gioco?».

Concludo dicendo di studiare la Costituzione italiana, è giusto sapere qualli diritti costituzionalmente riconosciuti un soggetto ha, ed è bello leggere dichiarazioni come quelle che ho messo ed assistere a processi farsa come calciopoli, in cui chiunque dovrebbe riconoscere che è un processo SOMMARIO, in cui si VUOLE PUNIRE una o più squadre con nessuna prova a carico degli imputati!

Si potrebbe parlare all'infinito di questo argomento, ma per ora mi fermo qui.... Ne riparleremo dopo la sentenza definitiva!

W L'ITALIA E W CHI RISPETTA LA COSTITUZIONE!!!

martedì, luglio 11, 2006

GRANDE MASTELLA!!!!

Mastella insiste: "Basta col finto moralismo, la Corte non ignori la vittoria"
(La Repubblica)
Il Guardasigilli: non ho chiesto il colpo di spugna, ma chi ci ha dato prestigio va valutato per questo.

Insomma, Mastella, vuole l'amnistia per i calciatori o no?
"Non l'ho chiesta per la semplice ragione che non sono così cretino come qualche cretino vuol far credere che sia. So bene che l'amnistia arriva solo a processo finito. Invece io ho parlato prima. E l'ha fatto anche chi è più esperto di me in diritto. Gente come Pisapia e Calvi".

Che voleva dire con quel "non è accettabile che Cannavaro, Del Piero o Buffon finiscano in serie C"? Alludeva all'amnistia?
"Sfido chiunque a dirmi dove e quando ho parlato di amnistia. La corte emetterà un giudizio sulle responsabilità del singolo, ma non vanno penalizzati i tifosi. In giro c'è troppo moralismo senza morale. Sono d'accordo con Gattuso, se non ci fosse stata questa spinta a Berlino non sarebbe successo quello che è successo. Mi riconosco nel suo buon senso meridionale".

Avremmo perso se non ci fosse stata la voglia di dimostrare cos'è il calcio italiano?
"Beh, con tutto l'affetto, il campionato non l'abbiamo vinto perché lì ci stava Guido Rossi o perché ha prevalso la morale o la voglia di fare piazza pulita. Questi discorsi sulla morale rischiano di farci perdere il prestigio ottenuto con la vittoria. Già li sento i commenti all'estero: ecco i soliti italiani, quelli della mafia. Ragionamenti che ci deprezzano. Rischiamo di sciupare risultato e vittoria".

Però lei passa per uno che vuole l'amnistia. Dice Bertinotti: "Amnistia? No, assolutamente no".
"Ancora? Parlano di una cosa che non ho detto. Ho solo chiesto un diverso modo di valutare. Sto alla mia esperienza, quella di tifoso che viene prima di quella di ministro. Quando il Napoli fu mandato in C ci restai male io come milioni di tifosi del Napoli. Si sbagliò allora e si vuole sbagliare di nuovo oggi. Ci sono tanti modi per punire, ma non bisogna penalizzare una città, i tifosi, la società quotata in borsa e pure i risparmiatori".

Fassino, da tifoso, preferisce "invocare la clemenza della corte".
"Per uno che si chiama Clemente, la clemenza... Lui sì che è ragionevole. Anch'io mi rivolgo alla corte. Valuti tenendo conto di un sistema che, pur con le sue purulenze e negatività, ha fatto vincere l'Italia. I calciatori sono figli di questo sistema, il nostro calcio è espressione di quello che c'era. Come la classe politica è espressione della società civile. Non possiamo prenderci solo il bene. Un mese fa volevano che Lippi se ne andasse. Ora tutti gridano "viva Lippi" e vogliono che resti. E allora io dico ad alta voce quello che alcuni non vogliono dire: i giudici valutino con serenità tenendo conto della vittoria. Facciamo come nell'antica Roma: chi ci ha dato prestigio e dignità va valutato con occhio diverso. Come uno che ha fatto cose esemplari. Mi sono rotto le scatole di un moralismo senza morale...".

Fonte: gaol.com

Beh, non tutta L'Italia è marcia e ottusa.... Beh, dai, è già qualcosa.

Mi raccomando, ora tutti addosso a lui, fatevi riconoscere come al solito!

W L'ITALIA DEI MORALISTI SENZA MORALE!!!

E ADESSO.... RESTITUIAMOLA!!!!!!!!!!!


E' finita..... L'Italia è campione del mondo per la 4° volta nella sua storia. E' stato molto emozionante, sia la partita che la festa seguente, ma anche molto molto volgare.

Quanti di quelli che domenica notte erano nelle piazze a festeggiare erano tra quelli che non volevano Lippi e gli juventini in Nazionale?

Io provo solo schifo ed imbarazzo a pensare a voi, mi sentirei volgare ed opportunista, ma quste non sono novità....

Ora riprende il processo di Moggiopoli (come è stato gloriosamente denominato da quello che fino a pochi mesi fa era il miglior giornale sportivo italiano, e tutti coloro che durante il mondiale applaudivano Cavvanavaro, Lippi, Zambrotta, Del Piero, Buffon e Camoranesi, torneranno ad insultarli, come prima facevano.

Il mio pensiero è questo: se è giusto che gli scudetti vinti dalla Juve vengano restituiti o revocati, allora è giusto anche restituire questa Coppa del Mondo!

Perchè? Per il semplice motivo che oltre mezza Italia non voleva questa Nazionale, ci tifava contro, per poi festeggiare la vittoria finale come se nulla fosse e sbandierare un improvviso orgoglio nazionale e un senso di appartenenza a questa squadra.

Noi juventini abbiamo sempre sostenuto la Nazionale e ora abbiamo avuto la nostra giusta soddisfazione. Noi avremo tutti i difetti del mondo, ma non siamo opportunisti, non ci vendiamo per qualche ora di euforia.

L'Italia continua a darmi le più grandi delusioni mai provare. E' giusto che continuiate a navigare nella merda da oi stessi creati, mentre io e tutto il popolo bianconero ci godiamo il meritato ed indiscutibile trionfo dell'italianità per bene, quella che ha fatto innamorare l'estero (generalmente crudele nei nostri confronti, e chissà come mai....)

Ancora una volta la Juve ha vinto e io gioisco con la Nazionale bianconera. Voi fareste meglio a vergognarvi.

VIVA L'ITALIA DEGLI OPPORTUNISTI DA 4 SOLDI!!!

venerdì, luglio 07, 2006

SALTA CON NOI CONIGLIO INTERISTA, SALTA CON NOI!!!!


Questo scritto l'ho preso da un forum di juventini e racconta una sacrosanta verità, che io già sapevo, ma è meglio smentire certe stronzate per le quali i perdenti si vantano

Alcuni pseudogiornalisti hanno pubblicato articoli che riguardavano una retrocessione della JUVE nel lontano 1913 evitata grazie ad un escamotage della dirigenza. Se la cosa fosse vera sarebbe giusto affermare che l'inter è l'unica squadra a non essere mai retrocessa, almeno sul campo...Purtroppo le cose non stanno esattamente così e vi spiego il perchè. Premetto che le mie affermazioni sono riscontrabili su documenti ufficiali ai quali tutti possono avere accesso. Campionato 1912/1913: la JUVE finisce effettivamente ultima nel girone piemontese a soli tre punti. Nel girone ligure lombardo in ultima posizione figura il racing libertas, in quello veneto emiliano il modena, nel girone toscano a pari demerito firenze e pisa, in quello laziale l'alba e per finire, in quello campano l'internazionale napoli. Ora andiamo al campionato successivo, quello 1913/1914: incredibilmente, tutte le ultime classificate sono regolarmente al loro posto nella massima serie e volete sapere il perchè? La serie B non esisteva e all'epoca chi finiva in fondo alla classifica, l'anno dopo si ripresentava ai nastri di partenza come nulla fosse accaduto. Potete controllare la veridicità delle mie affermazioni in qualunque momento. Nel 1922, invece, accadde una cosa molto strana che vale la pena ricordare alle tante menti distratte. Lega nord girone A: ultima classificata vicenza. Lega nord girone B: ultima classificata inter. Lega sud: ultima classificata tivoli. Campania: ultima classificata salernitana. Marche: ultima classificata folgore. Puglie: ultima classificata veloce. Sicilia: ultima classificata vigor. Anno dopo campionato 1923. Andiamo a vedere e troviamo il vicenza, il tivoli, la salernitana, la virtus, la folgore, la veloce e la vigor tutte nella serie B, perchè nel 1922 era stata già introdotta la serie cadetta. Non vi sembra che manchi qualcuno? Eh già, l'inter, retrocessa l'anno prima ma che ai nastri di partenza figura tra le partecipanti alla serie A. In termini tecnici non si chiama ripescaggio? Quindi smontiamo un falso storico creato ad arte per gettare fango sulla nostra storia! Nel 1913 la JUVE finì effettivamente ultima nel suo girone ma non si può parlare di retrocessione perchè la serie B non esisteva. Nel 1922, con la serie B esistente eccome, l'inter finì ultima ma l'anno dopo, al contrario degli altri fanalini di coda, rigiocò nella massima serie. Chiarisco subito una cosa: questo non è un topic ultras perchè a chi vive il calcio in un certo modo, i fatti di quasi cento anni fa interessano zero, ma è solo un modo per controbattere alle falsità di certa stampa. La storia voglio viverla in prima persona e se devo finire in serie B pretendo di godermela fino in fondo!

fonte: http://72.14.221.104/search?q=cache:f_SyfiTkQO4J:www.orgogliogobbo.com/blog_di_orgoglio_gobbo.php+%22inter+retrocessa%22&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=1

W L'ITALIA DEI "VOI UNA VOLTA SIETE RETROCESSE MENTRE NOI NO, COME SIAMOP BRAVI E BELLI!"

CHRISTIAN ROCCA: UN GRANDE GIORNALISTA!!!


Per fortuna c'è un giudice a Berlino, domenica ore 20
IL FOGLIO
6 luglio 2006

Calciopoli è il più farlocco degli scandali sportivi di tutti i tempi. Il più falso. Il più ridicolo. Il più becero. Degno di un paese insulso e piccino, impantanato da anni nella lettura di mattinali di questura stampati a nove colonne e nell’ascolto illegale di telefonate private al fine di sgominare banche, partiti, coop, famiglie reali, vallette, società di calcio e tutto ciò che fa spettacolo. Vittorio Feltri racconta che alla notizia della condanna di Enzo Tortora, i cronisti dei grandi giornali brindarono ebbri di gioia. Ora apprendiamo che i giornalisti – assiepati nella tribuna stampa di questo processo del lunedì in formato reality show – hanno sottolineato con frizzi e lazzi l’inutile tentativo di un accusato di difendersi in aula. Già, perché l’altra caratteristica di questa farsa chiamata calciopoli è che difende rsi è impossibile. Ieri Aldo Grasso, grande critico tv del Toro, sulla prima del Corriere ha sostenuto la bizzarra tesi che spetta agli imputati dimostrare di essere innocenti (le performance di Cannavaro e Pirlo non bastano?). Peccato che, per evitare sorprese, nel dibattimento della Caf si sia provveduto a impedire che si visionassero le partite sospette, che si ascoltassero le telefonate, che si convocassero i testimoni o che, perlomeno, non venisse consentito all’accusa di chiedere le condanne prima, e non dopo, le arringhe difensive. Bisogna fare in fretta, è il mantra. Ma se è così, decidete subito e oliate la ghigliottina, invece che far finta di organizzare un processo che rifiuterebbero perfino i detenuti di Guantanamo.
Si deve far presto, dicono, per rispettare le scadenze d’iscrizione alle coppe europee. E se per quella data la sentenza d’appello non ci sarà, il commissario della Federcalcio, Guido Rossi, ha già detto che deciderà in base alla sentenza di primo grado. Buona la prima, basta la parola. Rossi lo può fare, può fare tutto, è il plenipotenziario del nuovo calcio liberato dai poteri forti e dai conflitti di interesse (no kidding). E’ stato Rossi, per esempio, a nominare Gigi Agnolin quale gran capo degli arbitri puliti del dopo Moggi. E nessuno che abbia alzato la mano per dire: scusate, ma se volevamo liberare il calcio dai conflitti di interesse, proprio un ex dirigente dell’Inter (95-99) e un ex dirigente della Roma (95-2000) dovevamo scegliere? Inter e Roma, peraltro, sono le due squadre chiamate in correo in aula da Giraudo e Della Valle. Lo juventino ha ricordato che, a proposito di campionati truccati, un alto dirigente e un calciatore della squadra di Moratti un mese fa sono stati condannati in sede penale a sei mesi di reclusione per un passaporto falso (in sede sportiva l’Inter ha scientemente fatto giocare un calciatore che non sarebbe potuto scendere in campo). Giraudo ha ricordato la vicenda dei Rolex d’oro regalati dalla Roma agli arbitri, ma avrebbe potuto parlare a lungo di altri scandali – false fideiussioni, doping di bilancio, cambi in corsa dei regolamenti eccetera – che il sistema ha insabbiato con il consenso di quasi tutti. Il calcio è questo, più la torta dei diritti tv, ma con il rotolare della palla queste chiacchiere di palazzo e ora di questura c’entrano nulla. Anche perché questo è il primo scandalo sportivo al mondo che non vede coinvolto nemmeno un atleta (non so se avete presente: l’atleta è quello che corre, salta, segna).
Gli imbrogli di politica sportiva vanno puniti severamente per violazione dell’obbligo di lealtà sportiva, ma a patto che siano puniti tutti e che restino separati da ciò che è accaduto sul campo. Ma un conto è parlare di calciopoli, che non a caso vuol dire “città del calcio”, un altro è se questo scandalo, invece, sia “partitetruccatopoli”. Per l’illecito sportivo è necessario un elemento non di poco conto: devono esserci le prove che le partite sian o state accomodate, che la Juventus abbia dominato due campionati di fila grazie ai dribbling di Moggi e non a quelli degli otto finalisti ai mondiali della sua rosa, che Kakà, Sheva, Maldini, Pirlo, Gattuso, Gilardino e Inzaghi abbiano contato meno di un’interurbana del ristoratore Meani, che Toni abbia segnato a raffica grazie alle cene di Della Valle e così via. E a quel punto non si capisce perché le medesime cene dell’Inter non abbiano agevolato i gol di Adriano o Martins. Era un problema di menu? Prove, peraltro, che nei deferimenti innanzi al plotone d’esecuzione della Caf non ci sono. E non ci sono soprattutto nei confronti della Juventus. Il pm sportivo non ha indicato nemmeno una gara aggiustata dai campioni d’Italia. Nelle intercettazioni non c’è nemmeno una telefonata moggiana con richieste di favori per una partita. C’è, però, un teorema, la presunzione complottistica che le sette cene in un anno tra i dirigenti della Juve (più mogli) e i designatori arbitrali e le sched e sim estere e lo sconto a Pairetto per l’acquisto di una Fiat sottintendano un disegno criminale che poggia anche sull’arbitro De Santis (sul quale però non c’è nessun collegamento probatorio o telefonico o moviolistico con la Juve). Siccome non c’è prova di illecito su una singola gara, le responsabilità disciplinari della Juve riguardano “anche le ipotesi in cui le condotte accertate non incidono direttamente sullo svolgimento e sul risultato di una gara, ma sono dirette ad assicurare un vantaggio in classifica”. Cioè: non abbiamo le prove che la Juve abbia comprato le partite, quindi è chiaro che ha condizionato il campionato nella sua interezza. Un processo normale finirebbe 2 a 0 per la difesa, ma finirà altrimenti. La consolazione è che, questa volta, un giudice a Berlino c’è. Si presenterà domenica alle 20 sotto forma di una finale conquistata da un grande allenatore del sistema Moggi e da una dozzina di splendidi calciatori di serie B e C.

Christian Rocca

Non si può eccepire una virgola, applausi!!!

W L'ITALIA DEL "JUVENTINI PEGGIO DEGLI APPESTATI"!!!

giovedì, luglio 06, 2006

ORGOGLIOSO DI VOI!!!!!!!!!!!














L'Italia bianconera è in finale del campionato del mondo 2006. La semifinale con la Germania è un autentico inoo al calcio, celebrato anche dall'unica stampa che riconosco: quella estera!

Dicevo che la Juve giocherà la finale del mondiale. Infatti, vediamo sui 46 giocatori che parteciperanno alla finale, quanti giocano nella Juve:

Buffon
Zambrotta
Cannavaro (capitano Italia)
Camoranesi
Del Piero
Thuram
Vieira
Trezeguet

Ebbene, sono la bellezza di 8 su 46, ovvero il 17,39%. La Juve, la squadra che ha rubato gli ultimi 3 secoli di campionati, la squadra anticalcio, dei ladri, dopati, mafiosi, ecc... porta quasi il 20% dei giocatori in finale.

Ma ci sono altri giocatori che hanno giocato nella Juve negli ultimi anni e che ora si giocano la finale? Si, qualcuno si....

Zidane
Henry
Inzaghi F.
Perrotta
Peruzzi

E non dimentichiamo il tanto vituperato LIPPI.

In ogni caso, con questi ultimi 5 giocatori, il totale sale a 13 giocatori su 46, ovvero il 28,26%....

Ultimo appunto: martedì sera erano in piazza a festeggiare anche coloro che dicevano di tifare contro l'Italia, coloro che non volevano Lippi (l'unico tecnico che ha dato un gioco ed una mentalità offensiva alla squadra), Cannavaro (miglior giocatore del mondiale e DEGNO capitano), Zambrotta (tra i 5 migliori del mondiale) e Del Piero (solo perchè capitano della MITICA)?

Io mi vergognerei, provo tristezza e schifo a mettermi nei vostri panni. Domenica sera è meglio che ve ne stiate in casa a rosicare, mentre io esulterò tutta notte e griderò ai 7 venti il mio orgoglio italiano e, soprattutto, il mio orgoglio BIANCONERO!!!!

P.S.: domenica sera c'è la finale: la Juve azzurra affronterà la Juve blues...... In ogni caso a vincere, COME SEMPRE SUL CAMPO, sarà la JUVENTUS!!!!!!!!

Sono orgoglioso di voi....








HA VINTO LA JUVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

martedì, luglio 04, 2006

MI RIDE IL CULO....


Italia-Ucraina, semifinale dei campionati del mondo 2006.

Anzi, Juventus batte Ucraina 3 a 0.

Zambrotta segna la prima rete, perge l'assist per il 3° gol a Toni, salva un gol fatto sulla linea e gioca in maniera incredibile per tutto il match
Buffon para anche le gocce di pioggia, due miracoli su tiri ravvicinati,sempre presente nelle uscite
Cannavaro è il Dio di questa squadra, vicino a lui fa bella figura Barzagli, ma anche Materazzi (!!!), guida l'intera difesa (1 solo gol subito da.... Zaccardo) e infonde un senso di tranquillità e sicurezza a tutta la squadra. Sicuramente il miglior giocatore di questo mondiale!
Camoranesi, anche se non è italiano, sta interpretando le partite con grande spirito di sacrificio e senza creare nessuna polemica. Le prestazioni sono positive, ma non certo al massimo delle sue possibilità...
Del Piero è nervoso.... Questa è l'ultima opportunità della sua carriera di calciatore e la sta passando in panchina, quindi il nervoso (peraltro già passato) è capibile.

Ora mi chiedo: quelle teste di cazzo che non volevano questi giocatori in Nazionale, ora cosa stanno dicendo? Spero vivamente che abbiano protratto il loro disgusto verso il calcio e che quindi venerdì sera non siano scesi in piazza a manifestare felicità per una squadra in cui non credevano ed in cui non devono credere.

Stasera c'è Juventus-Germania, chissà che le mie mani non vadano ancora sulle orecchie per sentire meglio i latrati vi voi pezzenti antijuventini!

DOMENICA 9 LUGLIO IO POTREI ESSERE IN PIAZZA A FESTEGGIARE COME UN PAZZO, VOI CON CHE FACCIA E CON CHE CORAGGIO VERRESTE?

Aspettiamo l'ardua sentenza......

Dedicatio a voi.....




mercoledì, giugno 28, 2006

DALLA FOGNA ROSA SI ODE UN VOCE...


Aspettando Juve contro AlbinoLeffe
MILANO, 22 giugno 2006

Ma guardate quale congiuntura gli astri del pallone ci promettono. Nello stesso giorno, più o meno alla stessa ora, ci giochiamo il seguito del Mondiale sul campo di Amburgo e mettiamo alla sbarra una buona parte della storia nobile del calcio, a cominciare dalla Juve. Un verdetto sportivo da una parte, che potrà rilanciare o oscurare la Nazionale, un massiccio rinvio a giudizio dall’altra con conseguenze facilmente immaginabili: disastrose, certo, ma speriamo anche rigeneranti. Qualcuno avrà da ridire sull’aggettivo "nobile" riferito ai club che dovranno rispondere di reati sportivi. Ma viviamo in tempi di decadenza e può anche capitare che un principe biondo venga accusato di impegnarsi in un mestiere molto vicino a quello del magnaccia.
TERZANI - Ogni tanto fantasticando, o forse farneticando, nel pozzo senza fondo in cui ci siamo immersi, ripenso al famoso indovino del più bel romanzo di Tiziano Terzani. Lo abbiamo già incontrato e ci portò fortuna alla vigilia della partita col Ghana. Immaginate se questo amico misterioso un giorno ci avesse dettato le tavole del futuro:
1) Nell’anno 2006 Luciano Moggi griderà «mi hanno ucciso l’anima» e sarà risucchiato fuori dal calcio: scomparso, relegato al ruolo di «boss ignoto», lontano e ignorato dalle telecamere che l’hanno tanto amato. E i lecchini, dopo averlo implorato e mitizzato, si trasformeranno di colpo in fieri censori.
2) In quello stesso anno del Signore, Franco Carraro chiuderà il suo ultraquarantennale magistero di dirigente sportivo, privando il mondo di una presenza che sembrava destinata a all’eternità: come il Colosseo, l’Arco di Costantino, l’onorevole Andreotti...
3) Un evento traumatico turberà il popolo: si spezzerà l’asse Giraudo-Galliani, si frantumerà l’alleanza affaristico-politica Juve-Milan. E Galliani accuserà gli ex compari: «C’era un sistema Juve, fonte di ogni male. Non un sistema Milan». E la sua pelata diventerà rossa, come una bandiera comunista.
4) In un calendario calcistico figurerà una partita calata dalla Luna: Juve-AlbinoLeffe. E la gente bianconera si radunerà sulle piazze a evocare personaggi mitici: Orsi, Combi, Cesarini, Boniperti, Parola, Charles, Sivori, Zoff, Platini, Boniek, forse anche Zidane, ma con qualche dubbio sulla pulizia della sua epoca.
5) Berlusconi, superato lo choc di una Juve che controllava gli arbitri e il Milan solo i guardalinee, griderà: «Vogliono colpire me» (questa, per la verità, era una profezia molto facile).
6) Nello stesso anno 2006 al Mondiali di Germania la Nazionale azzurra trasformerà in grottesco melodramma la partita di calcio con la Repubblica Ceca, come quattro anni prima con la Corea. La squadra vivrà la vigilia in un bunker inespugnabile. E ogni gesto, ogni parola, ogni riga di articolo sui giornali diventeranno oggetto di analisi psicologiche o dietrologiche.
MORENO - Qui mi fermo evitando di correre rischi. Lo scandalo segue il suo corso giudiziario-sportivo, ma il seguito di questa storia azzurra piena di tensione vorremmo scriverlo noi, stasera, evitando al nostro computer un repertorio insulso e inquinante: accuse ad arbitri come Moreno, gomiti in faccia agli avversari, sputi, scaricabarile, lacrime che non commuovono. Cari azzurri, avete una storia e un popolo devoto alle spalle, siete ricchi, sani e ben pasciuti: giocate come fanno i tedeschi, senza tremare, senza attirarvi le sfortune da paura. E non raggomitolatevi in difesa pensando che con la Repubblica Ceca ci basta un pareggio, perché quello è proprio un pensiero maledetto, origine di tanti mali, lacrime, vergogne, Coree.

CANDIDO CANNAVO'

Bravo Cannavò!!! Questo si chiama istigazione alla violenza. Con questi articoli, caro illustre ed impeccabile sig. Cannavò, lei si è precluso l'accesso a molte città italiane.... Non sarò certo io il problema suo, ma sa.... in giro ci sono dei pazzi e lei, con questi articoli, non se li fa certo amici.

Solo una cosa mi dispiace: che il suo cognome è compreso in quello del nostro meraviglioso capitano della nazionale, il miglior giocatore di questo mondiale!

Ah ultima cosa: ma la Gazzetta dello Schifo non è sponsor del Milan..... Chi vivrà vedrà......
TA TAM!!!!!

W CANNAVARO, CANNAVO' VERGOGNATI E CAMMINA CAMMINA SCALZO SUI CECI!!!

UNA VERGOGNA SENZA LIMITI


Ieri, martedì 27 giugno 2006, l'ex calciatore e neo team manager della Juventus Gianluca Pessotto, si lancia dal tetto della sede della società bianconera stringendo tra le mani un rosario. Fortunatamente l'impatto non è con il terreno ma con 2 macchine parcheggiate che attutiscono la caduta (15 metri d'altrezza).

Il Professore viene trasportato d'urgenza all'ospedale e subito operato: le sue condizioni sono gravi ma non sembra in pericolo di vita.

Fin qui la cronaca, ora viene la vergogna, gli articolo più schifosi, vigliacchi e denigratori che io abbia mai letto in 23 anni di vita.

Premetto che gli articoli che inserirò qui sotto lasciano ovviamente il tempo che trovano, ma non possono essere giustificati come personali opinioni del giornalista che l'ha scritto.
Non trovo un aggettivo giusto per definire gli autori di questi vergognosi articoli, vorrei solo far notare come la mia campagna contro la stampa abbia toccato ieri l'apice!

Le parole che qui seguiranno, ovviamente comprensive di fonte, sono incentrate soprattutto sull'uomo Pessotto (che sta patendo atroci sofferenze), mancano di rispetto allo stesso, alla sua famiglia, ai tifosi juventini e a tutte le persone che hanno un minimo di buon senso.

PER VOI SOLO 2 PAROLE: FATE SCHIFO!!!!

CASO PESSOTTO - NESTI - TORINO, 27 GIU - Uno degli obiettivi dell' inchiesta della procura di Torino, che e' condotta da due pm, sulla caduta di Gianluca Pessotto e' verificare se l' ex calciatore avesse qualche malattia.
Pessotto non e' mai stato coinvolto in indagini sul doping. Il suo nome, pero', e' stato ripetuto piu' volte nel processo per la somministrazione di farmaci ai giocatori della Juventus: in particolare era stato l' andamento dei suoi valori sanguigni ad incuriosire gli inquirenti, alla ricerca di possibili casi di somministrazione "blanda" di eritropoietina.
Era anche stato interrogato durante il processo. (ANSA)

Fonte: www.carlonesti.it


Il nome di Pessotto non è mai comparso nelle inchieste di "calciopoli" e nemmeno fra i deferiti alla Commissione d' appello federale che dovrà giudicare dei reati sportivi. Era però finito come testimone nell' inchiesta sul doping condotta dal pubblico ministero Raffaele Guariniello ed era stato interrogato durante il processo.

Fonte: www.tgcom.mediaset.it


Le ipotesi. Ma se fosse stato davvero un tentativo di suicidio, che cosa lo avrebbe spinto a farlo? Tra le voci, ma che non hanno trovato ancora conferma, vi è quella che Pessotto nelle ultime settimane fosse preoccupato e depresso per motivi legati alla sua salute. Uno degli obiettivi dell'inchiesta della procura di Torino, che è condotta da due pm, sulla caduta di Gianluca Pessotto è verificare se l'ex calciatore avesse qualche malattia.
Pessotto non è mai stato coinvolto in indagini sul doping. Il suo nome, però, è stato ripetuto più volte nel processo per la somministrazione di farmaci ai giocatori della Juventus: in particolare era stato l'andamento dei suoi valori sanguigni ad incuriosire gli inquirenti, alla ricerca di possibili casi di somministrazione "blanda" di eritropoietina. Era anche stato interrogato durante il processo.

Fonte: www.repubblica.it


27.06.2006 - ore 15:15:18CASO PESSOTTO - NESTI - Si fa largo l'ipotesi che Pessotto avesse un tumore. Avendo scelto la sede della Juventus come luogo simbolico del tentato suicidio, c'è un legame con l'abuso di farmaci e il processo doping? E' una delle domande che si fanno.

Fonte: www.carlonesti.it


Riccardo Agricola, medico sociale della Juventus, respinge così l'ipotesi secondo la quale Gianluca Pessotto, caduto da una finestra mentre si trovava nella sede della Juventus in corso Galileo Ferraris, possa aver scoperto di essere malato e di aver quindi deciso di farla finita. "È un'idea ridicola, come coloro che la sostengono. Una cosa che mi fa ridere, roba da pazzi. Posso dire soltanto questo".



Piccola postilla: il sig. Carlo Nesti era sponsorizzato dal forum bianconero j1897. Ieri, dopo li articoli uscito su Gianluca, nel forum c'è stata una vera insurrezione, con offese pesantissime rivolte allo speudogiornalista RAI, che hanno portato alla chiusura temporanea del forum.

Infine, ecco un bell'articolo su chi era Gianluca Pessotto, un articolo scritto senza la falsità dei bastardi antijuventini (che cazzo può centrare il tifo in questi momenti?). Dopodichè c'è una poesia scritta da Gianluca e reperita (non so come...) in internet...



Il difensore jolly, i suoi 20 anni tra le partite e i versi che amava scrivere
Pochi giorni fa aveva detto: puliamo questo sport, adesso o mai più
La poesia del terzino gentile"Il calcio? Vivere giocando"
di MAURIZIO CROSETTINO

I DEL PALLONE del pallone lo chiamiamo Pessottino, non perché sia piccolo (d'accordo, non è neanche un gigante) ma perché gli vogliamo bene. Tanto bene. E lo stimiamo, cosa non meno importante. Vent'anni di campi e stadi, se ne fa di strada insieme, ci sono quei momenti meno ufficiali, quando si aspetta un bagaglio all'aeroporto in piena notte e si sta mezzo seduti per terra, e magari si avrebbe voglia di essere altrove.

In quei momenti, Gianluca Pessotto inforca gli occhialetti e apre un libro. Ma poi lo chiude, ti saluta e si comincia a chiacchierare. Di tutto, non solo del rigore che forse non c'era. Di figli, di città. Una volta, persino di Dostoevskij. Cosa leggi, Pessottino? "Umiliati e offesi, c'è questo amore tra un nobile e una ragazza povera, lo sai, io sono romantico". Un giorno, in una bella intervista, Gianluca l'ha pure citato, il grande russo indagatore dell'anima: "Senza Dio, tutto è lecito. E io sono d'accordo. Senza cadere nel fanatismo religioso, credo che la fede ti dia sempre un freno morale".

Gianluca Pessotto ha trentasei anni, ed è magnifico poter coniugare questo verbo al presente, e per tanto tempo ancora. Gioca a calcio da venti, cominciò che ne aveva quattordici e se ne andò a vivere in collegio a Milano, stava nelle giovanili del Milan, il pallone non è mica solo soldi e tatuaggi, mondiali e veline, è anche la solitudine, il freddo, la nostalgia di tanti bambini che crescono così, con il loro sogno sotto il cuscino. Il sogno di una carriera normale che poi diventa grande, e piena di cose: Varese, Massese, Bologna, Hellas Verona, il Toro in serie A, stagione '94-'95, due derby vinti contro Lippi che infatti lo vuole alla Juve.

In bianconero, 243 presenze, sei scudetti e tutte le coppe, compresa la Champions League vinta nel '96 contro l'Ajax ai rigori. Uno lo segna proprio lui, non Del Piero, non Vialli ma Gianluca Pessotto da Latisana, provincia di Udine. Oppure quell'altra volta, agli Europei 2000, semifinale contro l'Olanda e di nuovo ai rigori. E' la partita del cucchiaio di Totti, ma un altro pallone lo fa rotolare in porta Pessotto che è un mediano, un maniscalco, un jolly difensivo, un "fluidificante", il ruolo che sembra uno sciroppo contro il catarro. E quante lotte, quanti palloni recuperati e passati ai più bravi, forse.

E' facile voler bene a Gianluca Pessotto, il giocatore famoso che si incontra a passeggio in centro, a Torino, con la moglie e le due bambine per mano, si chiamano Federica e Benedetta e sono bellissime. Oppure al parcheggio dell'Aci. L'ultima volta proprio lì sotto, prima di partire per la Germania. Lui, appena nominato "team manager" della Juve dopo avere smesso di giocare. Allora, Gianluca, lo ripuliamo 'sto pallone? "O adesso o mai più, ce la dobbiamo fare". Era contento, affilato come un'acciuga. E sempre quel sorriso, quella mano tesa.

Gli piace scrivere poesie. Una dice: "Affrontare un avversario/è come affrontare le difficoltà quotidiane/a volte ti supera/a volte riesci a bloccarlo/sapendo che non devi mai smettere di correre/Grazie calcio/per avermi insegnato a vivere giocando".

Giorni fa, all'oratorio San Luigi di Gavirate, Varese, invitato al convegno "Lo sport educa?" Gianluca aveva detto: "Non giriamoci intorno, oggi il calcio non è educativo, e neppure i media o la tv, dove vengono proposti troppi modelli di non valori. Insegnanti e genitori hanno il compito più difficile. E dopo il marcio, anche il nostro sport potrà ripartire". Un ragazzo perbene, un amico, uno che andava in discoteca a veder ballare gli altri ("Mai amato il fumo e il rumore, diciamo che facevo la guardia ai cappotti").

Un giocatore preso ad esempio da tutti. E' anche il cassiere ufficiale dello spogliatoio juventino: quello che raccoglie i soldi delle multe tra i compagni che arrivano in ritardo agli allenamenti: "Una faticaccia, qui hanno tutti il braccino corto".

Ha sofferto, Pessottino. Si sfasciò il ginocchio nell'amichevole prima dei mondiali 2002: li avrebbe vissuti da titolare. Invece, sette mesi di stop. E ha giocato persino quest'anno, l'ultimo, dieci presenze, sempre impeccabile anche nella malinconia dell'arrivederci, un giocatore intelligente, un uomo d'equilibrio tra i reparti e tra le persone, educato, rispettoso, e proprio di rispetto ha bisogno adesso il suo buio, di vicinanza e amore, non di pettegolezzi. E poi, mai visto uno così corretto, anzi sì: il suo nome era Scirea. Gli somigliava, Gaetano.

La cosa più bella accadde a Perugia, sei anni fa. La Juve sta perdendo lo scudetto, ultimi minuti, l'arbitro dà una rimessa a Pessotto ma lui dice che è un errore, e restituisce la palla all'avversario.
Come si fa a non volerti bene?


UN CALCIO ALLA VITA

Inseguire un pallone
è come inseguire gli obiettivi della vita,
ogni tanto lo puoi raggiungere,
ogni tanto ti può sfuggire.

Affrontare un avversario
è come affrontare le difficoltà quotidiane,
a volte ti supera,
a volte riesci a bloccarlo,
sapendo che non devi mai smettere di correre.
Vedere il pallone gonfiare la rete,
è come sentire il proprio cuore
riempirsi di gioia.

Grazie calcio,
per avermi insegnato
a vivere giocando.

Gianluca Pessotto


LA VERGOGNA IN ITALIA NON HA DAVVERO LIMITI. FORZA GIANLUCA, TORNA TRA NOI, RITROVERAI LA VOGLIA DI VIVERE, LA TUA FAMIGLIA E LA TUA JUVENTUS IN SERIE A. MA RICORDATI: IL PAESE E' E SARA' SEMPRE LO STESSO: UNA GRAN MERDA!!!!

martedì, giugno 27, 2006

EVASO UNO SCHELETRO DA UN ILLUSTRE ARMADIO!!!

Calciopoli, De Santis "sfida" Rossi"
Ricordi la vicenda Telekom Serbia...

"Finito nell'occhio del ciclone, De Santis attacca e alza il tiro sul commissario Figc Guido Rossi. Quando l'arbitro venne a sapere dell'esclusione dal Mondiale, inviò una lettera a Rossi per chiedere di non essere identificato come la pecora nera, sottolineando: "se ben ricordo, anch'Ella fu a suo tempo colpita da ombre in relazione alla vicenda Telekom Serbia, ombre che poi vennero a rivelarsi completamente ingiuste".

"Attaccare, attaccare ed ancora attaccare". Questo è il motto di Massimo De Santis, il fischietto di Tivoli che a seguito della vicenda "calciopoli" è stato dai più indicato come il demiurgo della famigerata "combriccola romana". L'arbitro, dopo aver ritirato le carte riguardanti il suo deferimento, prima ha attaccato Carlo Ancelotti ("Gli inquirenti facciano chiarezza sulla posizione di Ancelotti, è impossibile non sapesse cosa succedeva alla Juve"), ma ora alza il tiro e punta diretto al cuore della Figc, ossia a Guido Rossi, il commissario nominato per gestire la patata bollente dello scandalo intercettazioni.

L'episodio risale all'immediata presa di conoscenza da parte di De Santis della sua esclusione dai Mondiali. L'arbitro, che avrebbe dovuto rappresentare l'Italia a Germania 2006, finì nell'occhio del ciclone e perse l'occasione della vita. In quella circostanza, datata 23 maggio 2006, De Santis inviò una lettera a Guido Rossi nella quale, dopo aver chiesto che venisse fatta luce sull'intera vicenda sottolineando però che non aveva intenzione di essere identificato come la "pecora nera" del calcio italiano, lancia un velenosissimo strale al commissario. "Mi sia consentito sperare - scrive nella lettera De Santis - nella Sua massima comprensione, giacchè, se ben ricordo, anch'Ella fu a suo tempo colpita da ombre in relazione alla vicenda Telekom Serbia, ombre che poi vennero a rivelarsi completamente ingiuste".

De Santis si riferisce all'anno 1997, quando Rossi venne chiamato a guidare Telecom Italia alla vigilia della fusione con Stet, sei mesi prima che l'azienda acquistasse per 450 milioni di euro il 29% di Telekom Serbia, rivenduta tre anni più tardi per 195 milioni. La vicenda, che gettò nell'occhio del ciclone parecchi esponenti del centro-sinistra, sollevò dubbi su falsificazioni di bilanci e tangenti e ci fu chi avanzò la tesi secondo la quale Rossi, in quanto presidente, non poteva non sapere cosa stava succedendo. E ora De Santis rispolvera la vicenda come a dire: "attenzione a voler a tutti i costi far piazza pulita, perchè il passato insegna...".


Che dire? Nulla, credo nn ci sia nullada aggiungere.
Ah, si, potrei puntualizzare che l'esimio sig. Rossi è stato nel Consiglio di Amministrazione dell'inter dal 1996 al 1999 (mi sembra...), quindi anche nel campionato 1997/1998, il torneo del famosissimo presunto fallo di Iuliano su Ronaldo che ha fatto e fa tuttora (squallida dietrologia in classico stile italico) discutere.

Se fossi un malpensante potrei ritenere che il sig. Rossi non sia colpletamente super partes, ma questa è la specialità degli interisti. Io mi limito a SPERARE che il processo si svolga seriamente, senza vendette e punizioni sommarie. La sentenza, sia di assoluzione che di condanna, dev'essere frutto di decisioni ponderate dei giudici e non data da condizionamenti esterni.

Io ci spero, poi vedremo....

W L'ITALIA DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE DELL'INTER CHE DIVENTANO COMMISSARI DELLA F.I.G.C.

lunedì, giugno 26, 2006

SE LA JUVE VA IN B.....

Ecco come sarebbe il campionato che tutti vogliono, ovvero senza la Juve.

Notare che questa foto comprende il campionato con Milan, Fiorentina, Lazio, Torino e Bologna in serie A.

Un bel campionato di merda!!!



ANTICIPAZIONE: il campionato 2006/2007 sarà vinto dall'Inter. Ecco un immagine dei festeggiamenti dei tifosi merdazzurri (pardon, perdazzurri....!)
W L'ITALIA DEGLI EROI SENZA MACCHIA E SENZA PAURA

giovedì, giugno 22, 2006

IN ATTESA DEI DEFERIMENTI.....

ABBIAMO VISTO E LETTO TUTTO, MA MANCA LA PROVA DELL’ILLECITO SPORTIVO”

dalle scommesse a Borrelli

“il Foglio” – 22 giugno 2006, pag. 1

Firenze. È una notte di cattivi pensieri: “mi aspetto quello che è stato promesso. La mano pesante. Bedo male quelle quattro squadre: Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio, dico”. Nella sua casa di Firenze, Corrado de Biase non si diverte a pensare allatto di accusa al mondo del calcio. Ha letto i giornali in tutti questi giorni. A 83 anni, ha indagato due volte sul pallone marcio: la prima volta fu nel 1980, il calcioscommesse, quello di Paolo Rossi, Bruno Giordano, Lionello Manfredonia e Ricky Albertosi. Quello del Milan retrocesso in serie B. De biase era il capo dell’Ufficio indagini della Federazione italiana giuoco calcio, lo stesso ruolo che ha oggi Francesco Saverio Borrelli. De Biase ha letto le anticipazioni della relazione spedita dall’ex capo del pool Mani pulite al procuratore federale della FIGC, Stefano Palazzi. Non gli è piaciuta: “Si parla di illecito strutturato. Ma che cos’è? Non esiste. Si vuol far capire che c’è qualcosa di diverso, di anomalo. Ma illecito strutturato proprio no. Esiste l’illecito sportivo. Non si può parlare di cose che non esistono nell’ordinamento giudiziario sportivo. Comunque finalmente stiamo er vedere che cosa c’è in quelle carte…”.

Il procuratore federale Palazzi dice di non aver ancora finito di leggerle. È un depistaggio. Sa perfettamente che cosa ha scritto Borrelli nell 193 pagine, ma s’è capito che aspetterà la chiusura delle Borse e la fine di Italia- Repubblica Ceca per fare la sua mossa. I deferimenti arriveranno in serata. La notte dei cattivi pensieri riguarda quelle quattro squadre più due, poi una quarantina di persone tra dirigenti, ex dirigenti e arbitri. De Biase aspetta. Ma il clima non gli piace: “io devo dire una cosa. Abbiamo visto e letto di tutto, ma manca un elemento. La dimostrazione dell’illecito sportivo io ancora non l’ho vista. Si parla di partite, tante partite che sarebbero state truccate. Ma nessuno ci ha detto come. Io almeno non l’ho visto. Tutto questo io credo ci sarà nella relazione del capo Ufficio indagini e nei deferimenti del procuratore federale. Fino a oggi quello che vedo io è la vioklazione dell’art. 1 del codice i giustizia sportiva, che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di correttezza, lealtà e probità. Questo c’è di sicuro, così come c’è una condotta irresponsabile: le telefonate ai designatori ne sono un esempio.

La differenza non è di forma. Ventisei anni fa, questa certezza c’era. Allora non si dica a De Biase che questo scandalo è peggio di quello d’allora: “nel 1980 i calciatori si mettevanop d’accordo per giocare a perdere le partite delle loro squadre sulle quali avevano scommesso. Per l’ordinamento sportivo questo è illecito. Allora noi indagammo molti giocatori e il presidente del Milan, che era un tale Colombo. Alla fine chiedemmo squalifiche pesanti per chi aveva commesso l’illecito sportivo grave. E chiedemmo la retrocessione di alcune squadre. Chi era chiamato a giudicare rittenne che le condanne chieste fossero giuste. Anche allora non ci furono pentiti. Oggi Borrelli si lamenta del fatto che durante i suoi interrogatori nessuno ha confessato. Beh, dico che è normale. Noi nel 1980 andammo a interrogare a lungo ognuno dei giocatori implicati. Mi ricordo che un giorno andai a Milanello, passeggiai con Albertosi per ore, chiedendogli tutto. Non mi disse niente. Negò. Così ome fecero tutti gli altri. Poi ci fu l’azione spettacolare del Giudice di Roma che ordinò gli arresti negli stadi. Mise in carcere i calciatori e Colombo. E incarcere la gente confessa. Ma questo con lo sport non c’entra nulla, tant’è vero che nel processo penale furono assolti tutti gli imputati”.

Il magistrato che fece squalificare Paolo Rossi, Bruno Giordano e Ricky Albertosi non ha smesso di credere nel calcio. Lui è uno di quelli per cui la palla resta sempre rotonda. Tifa Fiorentina. La sua squadra è una di quelle che rischiano. Secondo Diego della Valle, era una vittima della Cupola. Secondo le indiscrezioni sulla relazione i Borrelli, avrebbe fatto parte del sistema, ma diversamente. Non cme la uve, insomma. Il problema non è questo. Il problema, dice De Biase, è il processo già scritto. “mi ha fatto impressione sentire tutte quelle dichiarazioni sulla mano pesante. Pubblicare tutte le intercettazioni ha creato i presupposti. L’opinione pubblica è troppo scossa. È una manovra: ora non resta che colpire”.
W L'ITALIA DEI VERGINELLI


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