FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 16/Cf
(2006/2007)
La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:
Dott. Pasquale de LISE - Presidente
Prof. Piero SANDULLI - Componente
Avv. Salvatore CATALANO - Componente
Cons. Costantino SALVATORE - Componente
Prof. Mario SANINO - Componente
Prof. Mario SERIO - Componente
Prof. Silvio TRAVERSA - Componente
assistita per la Segreteria dall’Avv. Ludovico Capece,
nella riunione, tenuta in Roma il 17 maggio 2007, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono.
1. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C.
(PREVIGENTE) E 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL
SIG. DUCCIO BAGLIONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE CAUTELARE EMESSO DAL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.
FATTO
L’Assistente Arbitrale Duccio Baglioni espone che in data 13 maggio 2006 ha
ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia, datato 11 maggio 2006, nel quale la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli gli contestava i seguenti reati:
1. (Capo a della rubrica): reato, pp. e pp. dagli artt. 416, I, II e III comma C. P. per
essersi associato con altri al fine di commettere più reati di frode sportiva;
2. (Capo e della rubrica): reati pp. e pp. dagli artt. 110, 112 C.P. ed art. 1, commi 1 e 3
L. 401/89 in relazione alla gara Juventus - Lazio del 5 dicembre 2004;
3. (Capo q della rubrica): reati pp. e pp. dagli artt. 110, 112 C.P. ed art. 1, commi 1 e 3
L. 401/89 in relazione alla gara Siena - Milan del 10 aprile 2005.
Egli precisa che nelle prime due imputazioni non venivano contestati comportamenti specifici, mentre in relazione alla gara Siena - Milan si addebitava “in particolare segnalazione di fuorigioco del giocatore milanista Schevchenko il cui goal veniva annullato al 10° p.t.”.
Aggiunge che:
- l'allora Vice Presidente Vicario dell'A.I.A., appresa da fonti giornalistiche la notizia dell’avvenuto ricevimento dell'invito a comparire, con provvedimento in data 18
maggio 2006 gli irrogava la sospensione cautelare, inibendogli qualsiasi attività tecnica
ed associativa per quattro mesi, interamente scontati;
- in data 7 giugno 2006 (cfr. Relazione conclusiva indagine 62 IN 2005 2006, pagg. 1, 8, 102, 103, 104, 105, 192) veniva ascoltato dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ed il suo comportamento veniva accuratamente vagliato, confrontato con le dichiarazioni rese da altri tesserati e con le risultanze delle note intercettazioni telefoniche, poste a fondamento dell’indagine della Magistratura Penale (nelle quali il ricorrente non compare mai);- in data 13 giugno 2006 veniva notificato l'avviso di deposito delle conclusioni delle indagini preliminari, da parte dei Pubblici Ministeri napoletani, nel quale venivano ipotizzate le identiche imputazioni contenute nell'invito a comparire;
- il Procuratore Federale, dopo attenta valutazione sulle singole posizioni e sugli specifici episodi, non lo deferiva alla Commissione d'Appello Federale, giudicando irrilevanti sotto il profilo disciplinare i fatti esaminati;
- infine, con provvedimento del 19 aprile 2007, il Presidente dell'A.I.A., avvalendosi delle facoltà previste ex art. 8, n. 5, lett. h) del Regolamento arbitrale, disponeva la sua sospensione cautelare, inibendogli lo svolgimento di ogni attività tecnica ed associativa “visto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in
data 6 aprile 2007” e “rilevato che a carico dell'Associato sono avanzate ipotesi
accusatorie in relazione a delitti dolosi”.
Fatta questa generale premessa, il ricorrente, in via preliminare, osserva che, alla
luce delle disposizioni contenute nell’art. V delle Norme Transitorie e Finali dello
Statuto F.I.G.C., questa Corte Federale continua ad esercitare le proprie funzioni sino
alla conclusione della stagione agonistica 2006/2007.
Nel merito, l’interessato deduce l’illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione del principio del divieto del bis in idem, che, come questa Corte ha avuto
modo già di sottolineare, ha carattere generale ed è operante in ogni ordinamento e per
tutti i procedimenti sanzionatori.
DIRITTO
1. Con riferimento alla questione preliminare, questa Corte, convenendo con la tesi del ricorrente, non ha dubbi sul fatto che essa, alla stregua dell’art. V delle Norme
Transitorie e Finali, continua ad operare nella pienezza delle proprie funzioni sino alla
conclusione della stagione agonistica 2006/2007.
2. Quanto al merito, il ricorso è fondato.
La presente fattispecie è identica a quella esaminata e decisa da questa Corte
Federale nella riunione del 4 ottobre 2006 (C.U. n. 9/Cf) a proposito della sospensione
cautelare disposta nei riguardi dell’ A.E. Gianluca Paparesta.In tale occasione, si è avuto modo di precisare che, allorquando “la Procura, pur
avendo avuto modo di valutare la condotta [dell’associato rispetto a determinati
episodi], non ha adottato al riguardo alcun provvedimento espresso, né di deferimento,
né di archiviazione” si deve ritenere che “tale comportamento - tenuto conto del
contesto in cui è stato posto in essere, della accuratezza delle indagini svolte e della
particolare attenzione posta dalla Procura Federale nella valutazione delle singole
posizioni e degli specifici episodi – non può essere considerato che come espressione di
un giudizio d’irrilevanza in ordine ai fatti in questione”.
L’altro principio, pure ribadito in detta occasione e che ha carattere generale, in
quanto operante in ogni ordinamento e per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori, è
quello del divieto del bis in idem, che del resto è stato già richiamato da questa Corte
nella decisione conclusiva del cosiddetto maxiprocedimento, ove ha affermato che “la
pendenza del presente procedimento disciplinare precluda la possibilità di
assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito e settore dell’ordinamento
federale della medesima condotta fenomenicamente intesa, fatta salva la possibilità da
parte dei competenti organi tecnici di dedurre dagli accertamenti racchiusi in via
definitiva, nel presente giudizio elementi di valutazione di ordine tecnico-professionale,
ai fini propri del settore arbitrale”.
Nel caso in esame, l’illegittimità del provvedimento impugnato emerge anche
sotto altro profilo.
La sospensione cautelare prevista dall’art. 8, n. 5, lett. h) del Regolamento
dell’Associazione Italiana Arbitri, è una misura che per espressa previsione della
medesima disposizione non può superare i mesi quattro.
Ora, come risulta dalla documentazione esibita dall’interessato, la sospensione
cautelare per gli stessi fatti richiamati nel provvedimento, oggetto della presente
impugnazione, era stata già disposta con provvedimento in data 18 maggio 2006 dal
Vice Presidente Vicario dell'A.I.A., il quale aveva appreso da fonti giornalistiche
dell’avvenuto ricevimento dell'invito a comparire; tale sospensione era stata irrogata per
quattro mesi (interamente scontati), con contestuale inibizione di qualsiasi attività
tecnica ed associativa.
Il nuovo provvedimento di sospensione emesso dal Presidente dell’A.I.A. in data
19 aprile 2007, essendo fondato sugli stessi capi di imputazione, finisce per essere una
reiterazione della stessa misura cautelare del 18 maggio 2006, non consentita dal
regolamento.
Si deve, infatti, rilevare che nessuna differenza sussiste tra i capi di imputazione
indicati nell’avviso di garanzia e quelli contenuti nell’avviso di chiusura delle indagini
preliminari.
Pertanto, illegittimamente il Presidente dell’A.I.A. ha ritenuto di poter
nuovamente esercitare la facoltà di emettere il provvedimento di sospensione cautelare, a
fronte di una situazione che era stata già vagliata dall’allora Vice Presidente vicario.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio del Presidente
dell’A.I.A. del 19 aprile 2007.
Va disposta la restituzione della tassa versata.
P.Q.M.
La Corte Federale accoglie il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto,
annulla il provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del ricorrente
dal Presidente dell’A.I.A. in data 19 aprile 2007.Ordina la restituzione della tassa versata.
2. RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22,
COMMA 1, LETTERA a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN ORDINE ALL’
INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25
STATUTO F.I.G.C..
Con nota del 14 maggio 2007, il Presidente Federale chiedeva parere interpretativo, ai sensi dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, a questa Corte con riferimento al numero dei componenti designati a far parte del Comitato di Presidenza da parte dei Presidenti di Lega e/o Componente Tecnica che non abbiano espresso Vicepresidenti.
In particolare, il quesito ruotava attorno alla individuazione del numero massimo dei componenti il Comitato di presidenza, che dall’art.25, comma 1 dello Statuto viene fissato in un totale di sette.
Nella medesima nota veniva, altresì, richiesto, ai sensi dell’art. 22 del Codice di Giustizia
Sportiva citato, parere sulla possibilità che il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sia eletto Vicepresidente della F.I.G.C..
Il dubbio interpretativo che si chiede a questa Corte di sciogliere trova radice, ad avviso del
Presidente Federale, nella norma dell’art. 32, comma 8, dello Statuto, che prevede che il Presidente dell’A.I.A. partecipi alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale, pur non essendo componente del Comitato stesso. Il quesito ha, in particolare, ad oggetto il coordinamento tra la norma da ultimo citata e quella, già richiamata, posta dall’art. 24, comma 7, dello Statuto che, nel disciplinare le elezioni dei vicepresidente federali prevede che essi vadano scelti tra i componenti del Consiglio Federale di cui fa parte anche il Presidente dell’A.I.A..
A propria volta, prosegue la richiesta di parere, occorre tener conto che il Vicepresidente è
anche componente di diritto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, dello Statuto, del Comitato di
presidenza.
Della possibile antinomia tra le disposizioni citate nasce l’esigenza del parere richiesto
attraverso la formulazione del secondo quesito.
Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue con riferimento al primo quesito.
La norma di cui all’art.25 comma 1 dello Statuto è dedicata alla individuazione dei
componenti il Comitato di presidenza della F.I.G.C..
Essa va logicamente coordinata con quella immediatamente precedente (art.24 comma 7
dello Statuto Federale) la quale disciplina l’elezione dei Vicepresidenti federali.
Il collegamento tra le due norme nasce da ciò che il Comitato di presidenza prevede una
composizione articolata, che contempla la partecipazione di diritto sia del Presidente Federale che dei Vicepresidenti (Vicepresidente vicario e gli altri due Vicepresidenti).
Tale struttura dell’organo porta ad individuare con certezza che di esso facciano parte in
numero fisso quattro persone, e cioè quelle appena menzionate. Analogamente, è fissa ed
immutabile la partecipazione di un altro componente necessario, quello, a propria volta facente parte del Consiglio Federale, che risulti designato dal Presidente della Lega rappresentativa delle società partecipanti al massimo campionato nazionale.
La norma prevede, poi, nella sua complessa e non agevolmente decifrabile formula logicoverbale, che del Comitato di presidenza facciano parte “due componenti del Consiglio federale designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti”.
Dalla determinazione in due di tale categoria di componenti la norma, attraverso una
elementare (ma non per questo logicamente congrua) operazione aritmetica, perviene a determinare in un totale di sette il numero dei componenti il Comitato di presidenza (i due in parola che si aggiungerebbero ai cinque fissi ed immutabili prima indicati).
Ora, proprio il necessario coordinamento tra l’art. 25 comma 1 e l’art. 24 comma 7 porta la
Corte alla conclusione interpretativa che il numero totale di sette componenti il Comitato di
presidenza abbia carattere meramente indicativo e tendenziale e non assoluto ed inderogabile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Ed infatti, non può in linea di principio affatto escludersi che il numero dei componenti il
Comitato di presidenza designabili dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti non debba necessariamente limitarsi a due, ben potendo tale quota essere incrementata in proporzione all’esigenza di assicurare simultaneamente il rispetto di altre, logicamente preliminari disposizioni statutarie. Ci si intende, in particolare, riferire alla disposizione dell’art.24 comma 7 che disciplina i criteri e le modalità di elezione dei Vicepresidenti, attraverso una regola che, come visto, ineludibilmente propaga i propri effetti sull’art.25 comma 1 in questione.
Il meccanismo di elezione dei Vicepresidenti – ancora una volta frutto di una previsione
normativa tortuosa e in punti focali addirittura oscura, come oscura appare la sua genesi costituita dalla delimitazione del numero delle componenti che possano accreditare, ai sensi dell’art. 24 comma 5 dello Statuto, la candidatura del Presidente Federale – è organizzato in modo tale che esso si svolga in due fasi distinte cronologicamente e strutturalmente.
La prima porta alla elezione del Vicepresidente vicario tra i componenti del Consiglio
Federale e su proposta del Presidente Federale. Al riguardo, la norma prescinde del tutto dalla necessità della appartenenza del Vicepresidente vicario a qualsivoglia delle Componenti tecniche e/o Leghe presenti, accontentandosi del requisito soggettivo di Consigliere federale.
Una seconda fase presiede, poi, alla elezione degli altri due Vicepresidenti. Rispetto ad essa
si prevede che – fermo restando che essi debbano rivestire la carica di Consiglieri federali - la proposta provenga dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente Federale eletto.
Il risultato numerico che scaturisce da questa seconda fase dell’elezione dei Vicepresidenti è tale che essi possano in concreto essere in numero (due) inferiore rispetto alle Leghe e/o
Componenti tecniche non accreditanti la candidatura del Presidente Federale. Al riguardo l’art.24 comma 5 citato prevede, infatti, che i soggetti accreditanti non possano essere meno di due e, sorprendentemente, più di tre delle Leghe e/o Componenti tecniche.
Questo risultato numerico, non evitabile alla stregua del carattere cogente dell’art.24 comma 7, determina un oggettivo vulnus in termini di rappresentatività tra le componenti non accreditanti, almeno una delle quali rischia in concreto di non esprimere alcuno dei due Vicepresidenti spettanti a tali categorie di Leghe e/o Componenti. Non varrebbe a sanare in concreto il vuoto di tutela l’ipotetica elezione come Vicepresidente vicario di un Consigliere federale appartenente alle Leghe e/o Componenti tecniche non accreditanti. E ciò per l’intuitiva ragione che l’elezione avverrebbe non su proposta di tali categorie ma su quella del Presidente Federale, così impedendosi il presupposto della rappresentatività costituito dalla riferibilità e conformità della elezione ad una scelta propositiva delle categorie non accreditanti.
In questo quadro – reso, giova ripetere, particolarmente faticoso sul piano ermeneutico dalla struttura logico-formale delle norme rilevanti - interviene con sicuro effetto correttivo della lacuna prima denunciata la norma dell’art. 25, comma 1, che disciplina la composizione del Comitato di presidenza.
Ed invero, alla luce delle considerazioni prima espresse, il numero dei componenti di tale
organismo designati dai Presidenti delle Leghe e/o Componenti tecniche che non abbiano espresso Vicepresidenti non può essere circoscritto a due ma deve necessariamente essere pari a quello, in ipotesi anche superiore, delle categorie non accreditanti che non abbiano espresso Vicepresidenti. E ciò perché, lo spirito della disposizione è evidentemente volto a riequilibrare il peso rappresentativo di ogni categoria attribuendo ad essa almeno una presenza nel Comitato di presidenza, o attraverso i Vicepresidenti dalle stesse proposti o attraverso i componenti del Comitato di presidenza all’uopo designati.
Se tale garanzia non fosse prestata sarebbe insanabile il deficit di democrazia registrabile
nello stesso Comitato di presidenza.
È, infine, da osservare che, nella possibile contrapposizione tra la difesa del valore della
rappresentanza delle categorie non accreditanti nel Comitato di presidenza e il rispetto della lettera (e del numero) della disposizione in esame, debba prevalere la prima esigenza, riconducibile ad uno dei principi fondanti l’ordinamento federale. Ne deriva la già anticipata conclusione che il numero totale di sette componenti il Comitato di presidenza ha mero carattere tendenziale e rispecchia una situazione di fatto probabilisticamente più facile da registrarsi ma non può in alcun modo precludere che esso subisca il necessario aumento in misura proporzionale al numero delle categorie non accreditanti che non abbiano espresso Vicepresidenti.
Quanto al secondo quesito la Corte osserva che esso trova utile e dirimente risposta nella
circostanza che, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Presidente dell’A.I.A. sia componente di diritto il Consiglio Federale e, in virtù di tale carica, sia legittimato alla elezione come Vicepresidente, poiché il requisito soggettivo posto, come visto, dall’art. 24 comma 7 dello Statuto è che i Vicepresidenti siano eletti tra i componenti il Consiglio Federale.
È, pertanto, innegabile che a nessun Consigliere federale può precludersi l’elezione alla
carica di Vicepresidente.
Non può, pertanto, costituire ostacolo a questa limpida conclusione interpretativa la
circostanza che altra disposizione statutaria (art. 32 comma 8 dello Statuto) preveda che il
Presidente dell’A.I.A. partecipi alle riunioni del Comitato di presidenza che abbiano ad oggetto
materie gestionali ed economiche con diretta rilevanza per il settore arbitrale. Non può, in
particolare, arguirsi da detta disposizione che l’unico titolo al quale il Presidente dell’A.I.A.
potrebbe partecipare alle riunioni del Comitato di presidenza sarebbe quello legato alla natura delle materie trattate, con esclusione da ogni altra.
Ed invero, siffatta inammissibile interpretazione trascurerebbe, da un canto, il fondamentale
ius ad officium che compete ad ogni Consigliere Federale rispetto alla elezione a Vicepresidente e, d’altro canto, che la norma da ultimo citata si limita a porre una disposizione puramente cautelativa degli interessi dell’A.I.A. stabilendo che ogniqualvolta la materia della gestione del settore arbitrale venga trattata in Comitato di presidenza debba partecipare alla relativa riunione il Presidente
dell’A.I.A.. Sarebbe, quindi, estraneo alla logica di tutela sottesa alla norma farne discendere che essa vieti che del Comitato di presidenza faccia parte in via stabile e senza limitazioni di materia, in quanto Vicepresidente federale, lo stesso Presidente dell’A.I.A.
P.Q.M.
nei sensi di cui in motivazione si esprimono i pareri richiesti.
IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)
Pubblicato in Roma il 21 maggio 2007
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE
(Antonio Di Sebastiano) (Dott. Giancarlo Abete)
Fonte: Figc.it
1 commento:
Mate. Questo blog è sorprendente. Come faccio a far sembrare questo bene?.
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