sabato, ottobre 13, 2007

COME TUTTI SOSPETTAVAMO....

Per tutti quelli che ancora dubitano, (juventini e non)....
LEGGETE LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE FEDERALE CHE CI HA CONDANNATO ALLA SERIE B - 30 e CI HA TOLTO 2 SCUDETTI E... UNA PARTE DELLA DIGNITA'!

persino un praticante avvocato avrebbe smascherato la farsa!

ps: teniamo il topic SU! affinche tutti sappiano

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La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

- Prof. Piero SANDULLI – Presidente
- Avv. Salvatore CATALANO – Componente
- Prof. Mario SANINO – Componente
- Prof. Mario SERIO – Componente
- Prof. Silvio TRAVERSA - Componente
assistita dal Segreterio Avv. Ludovico Capece, nella riunione, tenuta in Roma dal 22 luglio al 25 luglio 2006, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni, qui di seguito si trascrivono....
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PAGINA 33

6. La Commissione ha, inoltre, ritenuto che non fosse emersa, con sufficiente grado di certezza, la responsabilità di Moggi e dell’arbitro De Santis con riferimento, per quanto concerne il primo, all’illecito di cui all’art.6, comma 1, C.G.S. in relazione alle gare Juventus-Lazio e Bologna-Juventus, nonché Juventus-Udinese contestata ai sensi dell’art.1 C.G.S., e, per quanto concerne il secondo, con riguardo alle gare Bologna-Juventus ed alla precedente Fiorentina-Bologna, che avrebbe costituito la premessa per l’alterazione di quella successiva. Conseguentemente veniva esclusa la responsabilità diretta della società Juventus.
In particolare, la Commissione non ha reputato raggiunta la prova concludente dell’avvenuta realizzazione dell’ineliminabile segmento della condotta integrante gli estremi dell’illecito sportivo, costituito dalla circostanza che le richieste di Moggi fossero (quantomeno) effettivamente pervenute all’arbitro De Santis.

PAGINA 70 e 71

A questo proposito la Corte rileva che la configurabilità dell’illecito ex art. 6 CGS non può che fondarsi su una prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio che l’atto umano oggetto di incolpazione riveli (oltre che la sua idoneità al raggiungimento del risultato vietato) la volontà dell’agente di realizzare, con dolo specifico, l’illecito, in quanto il paradigma normativo, nell’utilizzare il termine “diretti” con riferimento agli atti, pone un rapporto di necessaria implicazione tra la natura dell’atto in sé ed il fine illecito che, tramite lo stesso, l’autore si propone.
Il difetto della prova che ad ispirare la condotta dell’incolpato fosse il conseguimento del risultato illecito non può che risolversi, come esattamente osservato dalla CAF, ed infondatamente contestato dalla Procura Federale, nel fallimento dell’ipotesi di ricorrenza dell’illecito.
Ora, nel caso di specie, non vi sono elementi che consentano di affermare, con certezza, che gli appellati, tramite condotte pur deontologicamente reprensibili ex art. 1 CGS, come si dirà, avessero un interesse chiaro, diretto ed inequivoco a favorire la Juventus, né una convincente prova, in tal senso, è stata fornita o dedotta: resta il fatto in sé di condotte scorrette o sleali, ma ciò non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l’alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente.


SIAMO STATI VENDUTI!!

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juve

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NON UN EURO ALLA GAZZETTA!!!

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