Diritto.... o Rovescio?
di Antonio La Rosa
Leggendo la sentenza sul processo Agricola, ho trovato a pag. 26, una perla
che vi riporto:
"Le condotte incriminate dall’art. 1 (legge 401/89), sono quindi due: la
prima di corruzione in ambito sportivo ...la seconda ...è costituita da una
generica frode e rimane integrata dal mero compimento di <
latitudine ... assai ampia e non certo comparabile con la PUNTUALE
previsione di cui al primo comma ... la natura fraudolenta dell’atto ...
ESCLUDE QUALSIVOGLIA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA E DI TIPICITA’!."
Mi scuso in anticipo con i lettori se per natura dell’argomento dovrò essere alquanto tecnico, per gli argomenti, ma ritengo fondamentale commentare questo passaggio della sentenza, autentico attentato a principi fondamentali del diritto penale.
Da studentello, il mio grande professore di diritto Penale (Enzo Musco), mi
insegnò che il principio fondamentale del Diritto Penale è il cosiddetto
"principio di legalità": un reato esiste perchè esiste una previa norma di
legge che lo qualifichi come tale, ma per qualificarlo come tale la norma
deve essere "tassativa" ossia sufficientemente determinata nella fattispecie
(ossia la descrizione del fatto - reato).
Tempo sprecato il mio, forse era meglio che mi davo ai divertimenti anzichè
perdere tempo nei manuali e a lezione, tanto poi arriva la Cassazione a dire
l’esatto contrario, ossia che basta ipotizzare fraudolenza in qualunque comportamento fraudolento, perche proprio qualunque comportamento possa essere ritenuto reato.
E’ sufficiente solo che un Giudice si convinca che quel comportamento è fraudolento, e dunque diventa reato, anche a costo di arrivarsi a sentenze assurde al termine di processi assurdi, e cercherò di spiegarne le ragioni.
La legge 401/89 venne emanata a seguito dello scandalo "calcioscommesse 2", e in considerazione del fatto che tutti gli imputati dello scandalo "calcioscommesse 1" (quello che portò il Milan e la Lazio in B), vennero assolti, dato che all’epoca non esisteva una legge che punisse fatti del genere.
Quindi legge che nasceva dalla necessità di reprimere quei fatti che, compiuti da tesserati, giocatori, dirigenti, estranei etc., producevano una alterazione dei risultati sportivi, per far conseguire degli utili o garantire interessi di vario genere (che so, scommesse clandestine, promozioni o retrocessioni mirate, vittorie di partite decisive, o anche vittorie in gare senza rilievo di classifica): come dire, forma di corruzione nello sport: l’art. 1 infatti recita, "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione ...".
La questione interpretativa si pone dunque per quell’inciso "compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo", che (mi scuso per chi tecnico non è) per il noto principio della "tassatività", non può che essere un atto equiparabile all’offrire o promettere denaro e/o altri vantaggi, al fine di raggiungere un risultato diverso.
In altri termini, la "ratio legis" sta nella combutta tra più soggetti per l’alterazione di un risultato sportivo, nelle forme più disparate, ma sempre a quel fine: in parole povere, un accordo tra giocatori, che so, per far segnare più gol ad uno in modo da fargli vincere la classifica cannonieri, e dunque farlo innalzare di valore, anche se non rientra nel caso della corruzione vera e propria, sarebbe comunque una frode sportiva.
E’ evidente che, posto così il problema, l’uso di farmaci (o l’abuso, o anche l’uso di sostanze dopanti, come si voglia preferire), non è in alcun modo inquadrabile nel reato di frode sportiva, dato che non c’è la "concertazione" tra soggetti per alterare il risultato, non c’è il promettere o dare denaro o altri vantaggi, non c’è insomma l’azione mirata ad alterare il risultato sportivo, per l’ovvia ragione che l’uso di quei prodotti magari aumenta il rendimento dell’atleta, ma non produce di per sè l’alterazione del risultato sportivo, che in effetti può anche non accadere.
Cosa di cui era ben convinta la Cassazione, che in una sentenza del 1996, escludeva dalla frode sportiva, l’uso di sostanze dopanti da parte dei ciclisti.
Poi arrivò ... Guariniello!
La sua indagine a Torino, dopo le famigerate dichiarazioni di Zeman, partì inizialmente come ipotesi di reato relativa alla tutela della salute del lavoratore, che sarebbe stata messa a rischio dall’uso non giustificato di farmaci; poi, non essendo l’ipotesi tale da suscitare clamore mediatico, interviste, conferenze stampa e quant’altro, il nostro Guariniello, uscì il coniglio dal cilindro: l’uso di questi farmaci, anche se leciti, ma in dosi non giustificate o ritenute non giustificabili, non può che essere inquadrato nell’atto fraudolento al fine di alterare un risultato sportivo, e dunque costituisce frode sportiva.
Cosa che nella sua requisitoria ha in sostanza detto: mi ricordo a memoria che ebbe a dire una frase tipo "noi non capivamo perchè dopo nove anni la Juventus era tornata a vincere, con questa indagine l’abbiamo capito": insomma la vittoria come frutto di uso di farmaci, ed allora mi chiedo perchè non si sia, Guariniello, insospettito di quel Milan che aveva vinto per tre anni di fila, prima della "dopata" Juventus!.
Teoria rimasta isolata, tanto che la legge sul doping fu emanata nel 2000, e proprio perchè si ritenne che in effetti c’era un vuoto legislativo sul punto, che andava colmato con una legge ad hoc, molto più rigorosa, dato che la fattispecie è a dolo generico (è sufficiente solo l’assunzione di farmaci illegali per commettere reato), mentre la frode sportiva è a dolo specifico (l’atto deve essere finalizzato alla alterazione del risultato, altrimenti non è fraudolento).
Tornando alla sentenza della Cassazione, il pericolo di quel principio che ho evidenziato all’inizio, sta proprio nel fatto che, non potendosi applicare retroattivamente una legge, quella del 2000, che peraltro dichiarò illeciti certi farmaci leciti fino a quel momento, tende a fare rientrare dalla finestra ciò che dalla porta principale non può entrare, ossia il ragionamento che l’uso o abuso di farmaci possa essere finalizzato all’alterazione del risultato sportivo, e dunque rientrante nella previsione della legge 401/89.
La cosa produce una pericolosissima estensione della fattispecie, dato che se l’atto fraudolento può essere commesso non da più persone, in concertazione fra di loro, bensì da sole persone appartenenti ad una sola squadra (come nel caso che ci occupa), d’ora in avanti qualsiasi atto che abbia come esito l’alterazione del risultato sportivo, può essere ritenuto fraudolento e dunque frode sportiva.
Come dire, si sta trasformando l’art. 1, nell’inciso che ho evidenziato, in una specie di norma penale in bianco, in violazione del principio di legalità, dato che la qualificazione dell’atto come fraudolento diventa un giudizio discrezionale e non più vincolato a parametri ben precisi.
Il tutto per far dire ai media che la Juventus in fondo era colpevole ma si è salvata per prescrizione, insomma per accontentare l’antijuventinismo dilagante, e per appagare la sete di sangue di ********** mediatici come Travaglio e zilianipaolo.
Insomma, qui non si parla più di calcio da bar sport, ma di diritti inviolabili, di principi costituzionali calpestati, di certezza del diritto mandata a p.... : sta qui il pericolo di pronunce come quella di cui discutiamo.
In sostanza: SI SONO LETTERALMENTE INVENTATI UNA IPOTESI DI REATO, PUR DI FAR DIRE CHE LA JUVE SI DOPAVA.
Chiaro?
Postilla:
Tardelli si è dimesso.
Verrebbe voglia di dire FINALMENTE!
Invero in questo anno sono state più le sue sortite fuori luogo, che quelle a tutela della Juventus, anche del nuovo corso, per cui la sua diperdita non credo sia un grande male.
Semmai fanno male le sue spiegazioni, decisamente fuori luogo.
La sua polemica con Bettega è davvero becera, perché parte da una considerazione aberrante: siccome Bettega apparteneva alla vecchia dirigenza, per questo solo fatto deve essere cacciato.
Che poi contro di lui nulla sia emerso, a lui nulla sia stato addebitato, verso di lui nessuna accusa sia emersa, a prescindere dalla fondatezza, a quanto pare per il nostro ex allenatore dell’Inter, appare dettaglio di scarso conto.
Come dire, una persona deve essere cacciata solo perché ha avuto certi rapporti di amicizia e professionali; come dire bisogna sempre pagare solo per essere stati in contatto con altri.
Questa è la logica di Tardelli, che peraltro ci saluta (senza rimpianto alcuno da parte nostra, ed i forum lo dimostrano) non lasciando alcun rimpianto.
Ha pure detto che non c’è volontà di fare pulizia, di attenersi a quei valori etici a cui il nostro eroe crede, offendendo non solo chi lo volle, sbagliando, nel C.d’A., ma anche chi, prima ancora di tentare una difesa l’estate scorsa, preferì ripartire da zero, accettando la cancellazione di quattro campionati, due passati e due futuri, sulla base di conversazioni da libri di barzellette!
Ok, caro ex allenatore dell’Inter del famoso 0 – 6 in un derby contro un Milan rimaneggiato, d’ora in avanti non apparterrai più alla grande famiglia bianconera, non ci mancherai.
Forse saremo noi a mancare a te, ma di personaggi come te ne possiamo fare a meno.
Gransissimo la Rosa, come sempre. Per aiutare nella comprensione dellì'articolo, qui trovate le motivazioni della Corte d'Appello che hanno assolto completamente Agricola e Giraudo.
Nessun commento:
Posta un commento