giovedì, gennaio 15, 2009

L'ARTICOLO 39

Non è un nuovo gruppo musicale, ma una norma del Codice di Giustizia Sportiva che in molti ignorano. Vediamo di che si tratta.


Art. 39 - Revocazione e revisione

2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.


Ma è così difficile per certa gente documentarsi?

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juve

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