venerdì, luglio 14, 2006

STASERA LE SENTENZE DI I GRADO

IL MONDO ALLA ROVESCIA
Chi vince i Mondiali gioca in C, e chi combatte il terrorismo viene devastato e processato sulla pubblica piazza. Avanti così e tutta l’Italia retrocederà, ma qui non sono palle, signori, sono bombe.

Il mondo alla rovescia, ecco il problema. I campioni del mondo giocheranno in serie C, perché il processo moralistico al sistema e alla “responsabilità oggettiva” esige la ghigliottina. Per i Borrelli e i Rossi non basta punire comportamenti scorretti, eventualmente provati da seri processi, bisogna appunto rovesciare il mondo e dimostrare l’indimostrabile contro il principio di realtà: la palla è quadrata e i campioni del mondo hanno rubato gli scudetti, anche se sono formidabili rigoristi, e hanno il carattere che si è visto. Bene, ma questo è il calcio, è un gioco. Alla fine, pazienza. Se il cretino collettivo ci casca, se la stessa gente che sventola il tricolore e impazzisce per la finale di Berlino poi si piega alla sentenza politicamente corretta, e danna i propri eroi, si merita tutta la mediocrità morale e civile del caso. Ben gli sta, al tifoso che si fa cittadino integerrimo e non capisce la differenza tra radiare una mezza dozzina di Moggi beccati con le dita nel vaso della marmellata e sconvolgere con il solito giacobinismo dei poveri il gioco più bello del mondo, in cui siamo campioni del mondo. A noi piace Buffon, lo scommettitore. Punto.

E passiamo alle cose serie, a quel mondo alla rovescia nel campo della politica estera e di sicurezza il cui rovesciamento potrà avere conseguenze assai gravi sulla credibilità e sull’onore residuo di questo paese sciamannato, che ha trovato l’orgoglio nazionale ma sempre e solo nel pallone, nella palla benedetta e tonda. Nel febbraio del 2003, questa è la incontrovertibile verità che noi possiamo scrivere perché non siamo un organo della ragion di stato né un giornale in lotta tra i poteri e gli apparati che fiancheggia, a Milano è scattata un’operazione coperta dei servizi americani e italiani (Cia e Sismi). Nel segreto e contro la legalità ordinaria, dunque secondo la funzione propria dei servizi di sicurezza, uno strano tipo di imam della moschea di viale Jenner è stato preso di forza e spedito via Aviano e Ramstein in Egitto, in un carcere da cui poi stranamente, un anno dopo, si è fatto vivo per telefono, neanche fosse il Costa Rica.

Non sappiamo la ragione della deportazione forzata, e probabilmente non la sapremo mai: era un pericolo o era un uomo doppio, come alcuni dettagli della sua biografia personale farebbero pensare? Che cosa è andato storto? E’ stato spedito in un paese e in carceri da cui i terroristi islamisti abitualmente non tornano per estrargli segreti decisivi nella lotta ad al Qaida, quindici mesi dopo l’11 settembre, o per infiltrarlo nelle reti parallele del terrorismo internazionale, cucendogli addosso il crisma del leader islamista perseguitato dagli occidentali?

Ma non è questo che conta. Conta il fatto che quell’operazione, giusta o sbagliata, leggibile o obliqua, chiara o sfuggente a ogni interpretazione profana, era appunto una operazione coperta. I magistrati, che sospettavano dell’imam e lo avrebbero eventualmente indagato e processato con i metodi ordinari, che spesso portano al nulla in ragione dell’ordinario e benedetto sistema di garanzie, non dovevano sapere alcunché di questa operazione straordinaria. I giornali dovevano essere rigorosamente esclusi dal gioco o coinvolti nel gioco come si fa in America, dove si negozia per un anno la pubblicazione o meno di notizie riguardanti la sicurezza nazionale. I governi americano e italiano, oltre naturalmente ai capi dei servizi, dovevano essere informati ma dovevano anche essere pronti a negare pubblicamente di saperne alcunché. L’unica forma di controllo accettabile doveva esercitarla il Comitato parlamentare sui servizi, in un patto di ferrea riservatezza.

Circostanze sgradevoli? Sì, certo. E’ sgradevole violare la trasparenza e lo stato di diritto, ma è anche sgradevole perdere la battaglia contro un nemico ferocissimo che abbatte grattacieli, colpisce il cuore dell’occidente, fa saltare le metropolitane, le ambasciate, le navi e predica la logica del terrore divino, o guerra santa, in una comunità o umma di un miliardo e più di musulmani, una parte della quale ha evidentemente accettato o subito, per profonde ragioni storiche, la reviviscenza di una antica e mortale inimicizia verso di noi e verso il nostro famoso modo di vita fondato sulla libertà e le sue radici giudaiche e cristiane.

Ed eccoci al punto, al rovesciamento del mondo. L’operazione coperta è saltata. Nasce lo scandalo. Ma quale sarebbe lo scandalo? Il fatto che il terrorismo è stato combattuto con i metodi sempre invocati dell’intelligence, cioè al confine tra legalità e illegalità, e oltre il confine se necessario. Il fatto che un giornalista semionesto e semilibero, come tutti noi, abbia fatto pasticci inenarrabili, giustificati ora con un tono andreottiano che fa un po’ ridere e qualche elemento di orgoglio che consola, nel tentativo di sbarrare la strada ai prodi combattenti della libertà di stampare le notizie riservate di interesse nazionale. Pazzesco. Lo scandalo vero è un altro, come un bambino dotato di logica elementare dovrebbe capire di primo acchito. Lo scandalo è che la solita alleanza di magistrati democratici e giornalisti democratici, e spezzoni di servizi democraticamente deviati, e viltà varie, ha fatto saltare il gioco e il banco, ma questa non è la roulette, questa è la sovranità dello stato italiano, il privilegio dell’esecutivo, la ragione per cui esiste una politica che in tempi di guerra si attiva e si giustifica a difesa della sicurezza dei pendolari e della stabilità dei grattacieli, con tutto quello che questo significa.

Spiace per i cronisti di Repubblica che “fanno la spola” con il dottor Armando Spataro della procura di Milano e con le Cia parallele di mezza Europa e con qualche carrierista potente negli apparati o qualche codardo del Sismi, e che ora chiedono la rivolta alla redazione del Corriere della Sera perché il suo editorialista Pierluigi Battista non si è prontamente allineato alla scia del loro “fare verità” in nome del “contropotere giornalistico”, ma la favoletta edificante che raccontano fa sorridere. Se c’è uno scandalo non è che un Marco Mancini o un Pio Pompa o un generale Nicolò Pollari del controspionaggio abbiano avallato l’operazione coperta Abu Omar, collaborandovi e informando puntualmente il dottor Gianni Letta e il presidente del Consiglio e il ministro della Difesa, tenuti a negare per ragioni di istituto; lo scandalo, al contrario, è che i servizi si siano fatti intercettare dai magistrati, che nella cloaca delle rivelazioni a comando la diga della funzione civile e politica di istituzioni decisive per la vita dello stato abbia ceduto di schianto alle prime difficoltà, e che alla fine tutto si stia risolvendo nella solita faida & farsa all’italiana dei “non sapevo”, “non c’ero”, e “se c’ero, dormivo”.

La vergogna è che siamo un paese bucato, dove chi vince la coppa gioca in C, e chi combatte il terrorismo secondo il mandato speciale della legge istitutiva dei servizi e la logica della politica estera e di sicurezza viene devastato e processato sulla pubblica piazza, decomponendosi. Se il governo, per il quale il ministro Giuliano Amato ha detto parole di saggezza ricordando la differenza tra un rapimento aggravato e un’operazione di polizia internazionale, non saprà mettere un freno allo scandalo, e trovare i mezzi per proteggere il lavoro di chi si batte contro i jihadisti, impedendo che questa risibile, miserabile faida premi la retorica dei contropoteri democratici, tutta l’Italia giocherà in serie C, ma qui non sono palle, signori, sono bombe.

Giuliano Ferrara


Per la legge dei grandi numeri, è normale trovare un articolo decente e, soprattutto, onesto e in buona fede ogni 1000 fatti con i piedi (per non dire di peggio, molto di peggio).

Stasera escono le sentenze di primo grado, ci sarebbero molte cose da dire... Ad esempio:


Moggiopoli: stasera, dopo le 19, il presidente della Caf Ruperto farà conoscere i verdetti. Juve, Fiorentina e Lazio in B, Milan in A ma senza Champions

ROMA, 14 luglio 2006 - Juventus in serie B con fortissima penalizzazione, retrocessione anche per Lazio e Fiorentina, ma con un handicap inferiore (6-7 punti), Milan in A, privato però dell’Europa. Prima della campana dell’ultimo giro della lunga camera di consiglio della Commissione d’Appello federale, i giudici diretti dall’ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Ruperto hanno maturato quest’orientamento sanzionatorio, convinti della colpevolezza di tutti e quattro i club coinvolti nella prima puntata del processo di Moggiopoli, seppure con livelli di gravità differenti. Stasera dopo le 19 sapremo se le ultime ore hanno portato a significative correzioni di rotta o no.

NIENTE OLIMPICO - La giornata di ieri è stata riempita da un rincorrersi di voci sulle pene per le squadre e per i tesserati, ma anche su data, luogo e modalità di comunicazione al pubblico della sentenza. Nel giorno del Golden Gala di atletica, in programma stasera in diretta tv, si è pensato che la soluzione più saggia fosse smarcarsi dall’Olimpico anche per evitare situazioni imbarazzanti con cortei di telecamere a incrociare riscaldamenti di saltatori e quattrocentisti. E così, si è deciso di traslocare l’ultimo atto del processo di primo grado. Spostandosi all’hotel Parco dei Principi, davanti a Villa Borghese, lo stesso dove tra l’altro si svolgerà la seconda puntata a cura della Corte federale, ma anche l’albergo in cui Lippi e un bel po’ di azzurri hanno trascorso la notte dopo l’incredibile festa del Circo Massimo.

DUBBIO MILAN - I giudici di Ruperto - con il presidente emerito della Corte Costituzionale ci sono anche l’ex procuratore federale Carlo Porceddu, il professor Mario Zoppellari, gli ex giudici di Cassazione Michele Lo Piano e Giuseppe Marziale - si sono confrontati nelle ultime ore soprattutto con il dubbio Milan. Convinti che la società rossonera sia all’ultimo posto nella classifica della colpevolezza, si è ragionato intorno alla pena più consona ballando su un confine estremamente precario.

EUROPA VIETATA - Con una Juve in B, seppure con una penalizzazione da incubo (15 punti?), il Milan è in qualche modo "rimbalzato" in serie A per garantire la sintonia fra evidenze processuali, cioè differenti gradi di violazione disciplinare, e traduzione sanzionatoria. Il problema, su cui il lavoro era ancora in corso fino alla notte, è come distribuire la punizione per la società di Berlusconi. Si è ventilato anche l’ipotesi di una sanzione divisa per due: una parte che incida sulla stagione passata e impedisca a Gattuso e compagni di giocare la prossima Champions League; l’altra su quella futura, che costringerebbe i rossoneri a partire in ritardo. Ma è un’eventualità molto remota, per cui è da ritenere più probabile un’altra strada: il Milan viene punito con una penalizzazione che viene tutta scontata nella classifica dell’ultimo campionato per poi ripartire da zero nel prossimo. In pratica: la pena serve per sottrarre sia l’Europa più importante (Champions) sia quella meno (Uefa), alla squadra di Carlo Ancelotti.

SCUDETTI - La soluzione scelta dovrebbe essere quella della non assegnazione degli ultimi due scudetti. Ma il problema di una eventuale riassegnazione dei titoli non compete alla sentenza e al lavoro della Caf, perché rientra nelle prerogative del commissario Guido Rossi, che ovviamente si terrà un tempo congruo per prendere queste decisioni. Diverso è il discorso che riguarda i tesserati perché i giudici Caf sarebbero intenzionati a non sposare in toto le richieste del procuratore Palazzi: in particolare, per Carraro gli anni di inibizione sarebbero due o tre e non cinque come chiesto nella requisitoria del pm sportivo. A sorpresa, ci sarebbe anche l’assoluzione di alcuni degli arbitri sotto inchiesta (Rocchi e Tagliavento?).

NUOVA PARTITA - Superato lo scoglio delle sentenze di primo grado più o meno nei tempi previsti, i fascicoli del processo dovrebbero viaggiare verso la Corte Federale. Tempo di percorrenza: cinque giorni, comprese le controdeduzioni delle difese. Ciò vuol dire che il processo di secondo grado potrebbe cominciare giovedì 20 e chiudersi il 24, praticamente l’ultimo giorno utile per spedire alla Uefa la lista delle abili e arruolate per l’Europa della Champions League e della coppa Uefa. Nel caso si andasse oltre, con Nyon c’è già l’accordo di ritenere esecutive le sentenze di primo grado. Anche se è probabile che nella Federcalcio sempre più rinnovata, non ci si faccia troppe illusioni: quelle spinte verso la B trasferiranno la partita verso Tar e Consiglio di Stato.

Gazzetta.it

Allora, c'è subito da dire che se la Gazzetta fosse a conoscenza della sentenza, questa sarebbe da considerare nulla, in quanto nessuno può sapere in anticipo le decisioni dei giudici, figuriamoci poi se questo accade ad un giornaletto sportivo....

Però, dato che i diritti delle persone sono stati calpestati durante questo processo, mi aspetto ancora di tutto.

A quando la fucilazione?

Secondo punto: per quale arcano motivo il Milan in A e le altre in B? Mah, forse merito delle dichiarazioni sui diritti TV (ma Moggi non aveva detto questo quand'era stato interrogato e nessuno gli aveva creduto)?

Ultima cosa: da quanto ho appreso i tifosi di Lazio e Juve si stanno organizzando, qualora le sentenze definitive fossero quelle preannunciate. Credo che a queste 2 squadre si aggiungerà anche la Fiorentina. La protesta che intendono mettere in atto è sia sulla pesanti penalizzazioni, ma soprattutto per il diverso trattamento ricevuto dal Milan, da tutti ritenuto il vero centro di potere, la squadra da cui tutto è partito e i cui dirigenti sono stati abilissimi a mascherare tutto, grazie anche ai media (tutti o quasi in mano loro).

Il comitato di tifosi di Lazio e Juventus annunciano battaglie e pesanti manifestazioni. Avevo annunciato già tempo fa che se ci fossero state sentenze molto diverse (Milan in A, altre in B) ci sarebbero stati casini nelle piazze e (temo) pure dei morti.

Se dovessero esserci delle vittime, mi piacerebbe che CERTA GENTE si fermasse a riflettere, prima che scaricare la colpa sui beceri tifosi. La colpa non sarebbe degli ultras, ma di altri (dei quali non pronucierò il nome in questa sede).

LA RESA DEI CONTI STA ARRIVANDO. PENSAVATE DI FARLA LISCIA? CI DOVRA RIMETTERE LA FEDERAZIONE, I GIORNALISTI (O GIORNALAI) E SKY/MEDIASET, OVVERO COLORO CHE DANNO SOLDI A QUESTA SCHIFEZZA CHE ALCUNI HANNO ANCORA IL CORAGGIO DI CHIAMARLO CALCIO!
W L'ITALIA DELLE GAZZETTE DELLO SPORT

ODE AL CAPITANO

Alessandro Del Piero, il capitano, la bandiera, il campione del mondo che non abbandonerà la barca mentre affonda.

Alex, sei già entrato nella storia ultracentenaria della Juve, grazie ai tuoi gaol ed alla tua classe, sia in campo che fuori, ma se dovessi scendere in serie B con la Juve avresti la gratitudine di 15 milioni di persone.

Diverresti un Dio in terra, oltre che essere già stato un Dio sul campo di calcio.

Grazie a nome di tutto il popolo bianconero....

ZIDANE-MATERAZZI.... DI CHI LA COLPA?

Non so cosa abbia detto Materazzi a Zidane, ma conoscendo l'interista non posso che giustificare la reazione del francese. Sarebbe il caso di dare qualche annetto di squalifica al caro Materazzi.....

giovedì, luglio 13, 2006

BELUSCONI: "ILCAMPIONATO PARTA COSI' COM'E'!!!"

Non parlo solo del Milan che, in più è stato vittima del sistema, ma di tutti i tifosi della Juventus, della Fiorentina, del Lazio che mi scrivono. Noi tutti non accetteremmo sanzioni ai tifosi, alle squadre, quando da punire sono i singoli che hanno sbagliato. Il campionato deve partire così com'è, poi si vedrà...."

Mi tocca dare ragione a Berlusconi per la 2° volta in poche ore. Ovviamente non ha ragione quando dice che il Milan era una vittima, ma sul resto è ineccepibile....

Bene.... Pugno di ferro!!!

MA DAI? FORSE L'ITALIA SI STA SVEGLIANDO!!!

Dal TG3 Edizione pomeridiana di Mercoledi 12 Luglio.

Dopo lo scandalo scoppiato con la pubblicazione su tutti i quotidiani nazionali delle intercettazioni telefoniche che hanno travolto il mondo del calcio, molti esponenti politici, soubrette e componenti della famiglia Savoia, il governo ed il Parlamento si apprestano a varare una riforma che stabilisca delle regole da rispettare in quella che è orami definita da tutti: "La giungla dell'informazione".

Il Ministro dell' Interno Giuliano Amato ed il Ministro della Giustizia Clemente Mastella hanno manifestato il loro disappunto sulla pubblicazione "disinvolta" di atti che oltre ad essere personali e quindi in netta violazione della legge sulla privacy, sono anche sottoposti a segreto istruttorio.

Dall'inchiesta aperta per accertare la "consueta" fuga di notizie è emerso che molti giornalisti hanno il libero accesso agli archivi informatici delle Procure essendo in possesso delle relative password di autenticazione.

Il Governo si appresta a varare in tempi brevi una riforma che risolva i problemi riscontrati ed imponga il rispetto delle regole promuovendo azioni penali e disciplinari presso gli organi competenti e multando adeguatamente chi pubblicherà intercettazioni, documenti segretati e quant'altro vietato dalla nuova normativa che entrerà presto in vigore.

Ecco il comunicato stampa del MINISTERO DELL'INTERNO:

- Il Ministro dell'Interno Amato condanna la diffusione indiscriminata delle intercettazioni sui giornali
-Trasmessa al Ministro della Giustizia Mastella la comunicazione del Prefetto di Potenza che denuncia collegamenti tra giornalisti e Procure

IL MINISTRO DELL’INTERNO, GIULIANO AMATO, HA TRASMESSO CON UNA SUA LETTERA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CLEMENTE MASTELLA, LA COMUNICAZIONE RICEVUTA DAL PREFETTO DI POTENZA CIRCA LA DIFFUSIONE TRA GIORNALISTI DELLA PASSWORD DI ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA PROCURA. SARANNO ORA GLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A IDENTIFICARE LA PROCURA COMPETENTE AD ESAMINARE LA COMUNICAZIONE.

Roma, 11.07.2006

http://www.interno.it/salastampa/comunicat...idarticolo=1109

Io attendo lo sviluppo..... E poi riderò.....

W L'ITALIA DELLE PASSWORD

ALCUNI BLOG CHE CONSIGLIO

Ecco 2 blog molto ben fatti:

http://amicidinessuno.splinder.com/

Il blog di Max, tifoso della Juve. Molto simile al mio, quindi molto bello :-)

e

http://polemicialtronia.blogspot.com/

Il blog di Albergoz, un ragazzo di Bologna che tratta argomenti a 360°


Entrambi i blog sono molto interessanti e ne consiglio una visione quotidiana

IL DECALOGO DELLA CAZZATE DEGLI INTERISTI!!!!

Oggi è giovedì 13 luglio 2006 e sono attese per domani sera le sentenze su Calciopoli. E' un'attesa strenuante, quasi più per gli antijuventini che per noi. Ma obiettivamente, posso capirlo.....

Mi metto nei panni di un interista, che dal 1989 non riesce a vincere la miseria di uno scudetto, che ha dovuto sventolare la bandiera coperta di polvere per festeggiare l'eroica conquista di 2 Coppe Italia, che prende batoste calcistiche da una vita.

Bene , questo è il suo momento: sconfiggere la Juve laddove la può battere, ovvero nei tribunali e non sul campo!

Ci hanno dato degli infami perchè vincevamo fuori dal terreno di gioco (a detta loro), ma se le sentenze fosse di condanna, no avremmo perso sul campo e gli infami diverrebbero altri.

Caro interista, ti faccio alcune domande, chissà se avranno mai risposta.....

1) A Villareal (50.000 abitanti) avete perso per colpa di Moggi? (Nota bene: il solo San Siro fa 85.000 spettatori, quasi il doppio dell'intera città nella quale siete stati inglosiosamente sconfitti in champions league.

2) Con l'Hensilborg, quando foste eliminati dai preeliminari di champions, c'era Moggi? L'errore dal dischetto di Recoba era stato comandato da Giraudo?

3) Quando perdeste il derby per 6 a 0, il Milan era tutelato da Moggi?

4) I giocatori che sono venuti da voi con la nomea di campioni e che per magia si sono trasformati in brocchi, hanno fallito per volere di Moggi? Mi chiedi chi? Ti rispondo che non ho voglia di scrivere per 3 ore tutti i giocatori che avete rovinato, mi limito a ricordarne alcuni: Bergkamp, Davids, Peruzzi, Frey, R.Carlos, Cannavaro, R.Baggio, Van Der Meyde, Vampeta, Keane, Kanu, Adriano, Recoba, Samuel. Non vado avanti per non deprimerti troppo....

5) Tu interista mi insegni che non avete vinto un emerito cazzo perchè noi rubavamo, allora spiegami perchè, dal 1989 in poi, non avete consegiuto un titolo anche quando noi non abbiamo vinto. Se prendi un semplice albo d'oro, capirai come nei 17 anni successivi al vostro storico trionfo, la Juve-Lupin ne vinse addirittura 7 (!!!!), ovvero l'incredibile percentuale del 41%. Nel restante 59%, ovvero nei 10 anni in cui la Juve non ha vinto, voi dove eravate? Volete forse farmi credere che Sampdoria, Napoli, Milan, Lazio e Roma hanno rubato, vi hanno defraudato di 10 meritatissimi scudetti?

6) Ma l'interista è furbo, ha la sicurezza che la Juve rubava perchè in Europa ha sempre fallito, 1 solo successo in 12 anni! Ma siete davvero sicuri? Analizziamo le stagioni europee della Juve dall'avvento del mostro Moggi (1994) ad oggi

1994-1995: La champions ammette sola la squadra vincitrice del campionato nazionale (il Milan), quindi ai bianconeri tocca la U.E.F.A. (ricordo che al tempo in U.E.F.A. andavano dalla 2° alla 5° dei campionati, quindi era una coppa molto più ambita e difficile che adesso). Bene, la Juve arriva in finale con il Parma e la perde con un 1 a 1 seguito da una sconfitta per 2 a 0.
1995-1996: E' l'anno della vittoria in Champions. Sono convinto anche io, come voi, che sia una vittoria casuale, ladrata. Lo sanno tutti che Moggi aveva rubato (solo per quell'anno, si capisce...) anche in Europa. Fatto sta che la Juve torna campione d'Europa. L'Inter da quanto non lo diventa? Sicuramente è colpa di Moggi, dato che nelle Coppe europee Inter e Juve si sono affrontate innumerevoli volte e, ovviamente ladrando, è sempre passata la Signora!
1996-1997: Una super Juve (6 a 1 in trasferta al Milan ed al Paris Saint Germain) perde la finale col Borussia Dortmund, nella partita più incredibile cha abbia mai visto: dominio totale dei bianconeri, 2 rigori negati, ma vittoria ai tedeschi negli unici tiri in porta. Vabbè, ci sta....
1997-1998: La Juve che ruba lo scudetto all'Inter (fallo ???? di Iuliano si Ronaldo, del quale ancora parlate!!!) va, caso strano, ancora in finale della coppa più prestigiosa d'Europa e viene ancora scippata. Il Real Madrid vince 1 a 0 con un gol palesemente irregolare di Mijatovic. Noi perdiamo la coppa, zitti e torniamo a casa. Faceste così anche voi una volta.....
1998-1999: La Juve inguardabile del campionato (7° posto finale, intertoto) finisce l'avventura in Champions alla semifinale per mano di un grandissmi Manchester United, poi campione. 1 a 1 in Inghilterra e vittoria dei Red Devils a Torino per 3 a 2 in rimonta. I bianconeri escono dall'Europa dopo 55 partite consecutive, record storico tuttora imbattuto. Ovviamente, il merito è di Moggi, ma non per le squadre allestite, ma per gli arbitri corrotti che hanno permesso alla Juve di giocare 4 finali consegutive in Europa (3 perse, purtroppo).
dal 2000 al 2002 non merita menzione. La Juve gioca male, prima in UEFA (semifinale), poi in champions.
2002-2003: La Juventus elimina ai quarti il Barcellona, espugnando eroicamente il Camp Nou ai supplementari con Zalayeta, pur essendo in 10 dal 2° tempo per espulsione di Davids. In semifinale, epica battaglia con il Real Madrid (2 a 1 per le merengues al Bernabeu e vittoria storica a Torino per 3 a 1). In finale, i bianconeri cedono al Milan ai rigori... in 8 anni è la 5 finale europea della Juve....
2003-2004: Pessima Juve eliminata agli ottavi dal Deportivo (che poi eliminerà anche il Milan)
2004-2005, 2005-2006: La juve viene eliminata ai quarti di finale prima dal Liverpool futuro campione e l'anno dopo da uno strepitoso Arsenal, poi finalista perdente.

Dunque, in 12 anni abbiamo conseguito:
1 vittoria in Coppa Campioni (1996)
1 vittoria in Intertoto (1999)
4 finali di coppa campioni (1996, 1997, 1998 e 2003)
1 finale di coppa U.E.F.A. (1995)

Inoltre, è bene non scordarlo, abbiamo trionfato in Coppa Intercontinentale (1996) e supercoppa Europea (stesso anno). A voi da quanto mancano queste coppe in bacheca?

Ultima cosa: è bene ricordarvi, qualora l'aveste scordato, che la Juventus è stata la prima squadra a vincere tutte e 5 le coppe europee (Champions, U.E.F.A., Coppa Coppe, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale) + la coppa Intertoto (che non vale nulla, ma abbiamo anche quella), inoltre ha la striscia di partite consecutive in Europa (55 tra il 1994-95 ed il 1997-98, il che significa che nessuno ci eliminava, se non in finale, in gara secca!) e che è la squadra che ha perso più finali di Coppa Campioni (ben 5 su 7 volte, contro Ajax, Amburgo, Borussia, Real Madrid e Milan, oltre a varie sconfitte nelle finali della altre Coppe).

7) La Juve è la squadra che ha dato più giocatori alla Nazionale Italiana

8) L'ossatura delle Nazionali campioni del mondo era Juventina in ognuno dei mondiali vinti (1934 e 38 la Juve del quinquennio), 2006 e, soprattutto, 1982

9) La Juventus è la squadra i cui giocatori hanno vinto più mondiali (22) e, notare, che non abbiamo quasi mai avuto brasiliani ed argentini, al contrario vostro che ne avete avuti una marea, ma tutti perdenti, come voi!

10) La Juve è conosciuta ovunque, è tifata da oltre 15 milioni di ifosi in Italia ed è la prima squadra come numero di tifosi nel mondo. In tutto questo Moggi e Giraudo non centrano nulla! I tifosi amano lo stile, i giocatori e l'incredibile, nonchè incancellabile storia bianconera.

Una storia che, a differenza della vostra, è leggenda!

Io andrò in B, verro magari anche defraudato ingiustamente di 2 scudetti, ma nella mia testa mi ricorderò solo queste immagini, le uniche vere e valide in eterno.......






W L'ITALIA DEI GIUSTIZIERI E GIUSTIZIALISTI DEL CAZZO!!!!!!

LETTERA DELL'AVVOCATO CESARE ZACCONE

Come tutti ben sanno, la società Juventus è difesa in giudizio dall'avvocato Cesare Zaccone. Una settimana fa costui si lasciò andare in un affermazione strana, interpretata dai media in questo modo: LA JUVE PATTEGGIA LA B.

Tutti i giornali l'hanno scritto a caratteri cubitali, senza curarsi di verificarne la veridicità, e soprattutto senza ragionarci...

Noi juventini ci abbiamo ragionato. Ma come è possibile che il nostro avvocato cheda la B con penalizzazione? Lo vediamo solo noi che non ci sono illeciti?

Bene, un tifoso di un forum gli ha scritto una lettera, in cui chiedeva al signor Zaccone chiarimenti sulla richiesta alla Corte pubblicata sui giornali.

Questa è stata la sua risposta:

Caro Stefano, lei ha perfettamente ragione quando scrive che la società non ha fatto nulla di illecito: purtroppo, come Lei sa, ci sono stati comportamenti sbagliati dei suoi dirigenti; e di questi comportamenti, per la legge sportiva, la società deve inesorabilmente rispondere.
Io ho detto chiaramente in ogni sede e quindi anche alla commissione che non possiamo essere trattati diversamente dalle altre squadre, perché i comportamenti dei nostri dirigenti sono stati identici a quelli di Lazio, Fiorentina e Milan. Anche la società è di questo avviso e quindi non accetteremo un trattamento diverso e peggiore, facendo ogni ricorso in ogni possibile sede.

Cordialmente, Zaccone .

Questa è la prova riprova della malafede dei Media. Come si fa a storpiare cos' la realtà? Ed è così dall'inizio di questa orrenda storia!
Il nostro avvocato non ha patteggiato la B, ma ha richiesto che venga usato lo stesso trattamento e quindi emessa la stessa sentenza per Juve, Milan, Fiorentina e Lazio perchè le colpe dei dirigenti sono le stesse: o tutti in A o tutti in B, poi si può discutere sulla penalizzazione...!
La realtà però è un altra: i media storpiano come al solito la realtà, quindi la Juve passa già per colpevole (per tutti: la Juve in B è ormai inevitabile, anche il suo avvocato l'ha chiesta per paura della C). Le altre società acquistano allegramente giocatori, mentre noi siamo già costretti a svendere i gioielli che hanno vinto tutto in questi 2 anni.

L'ho già detto che mi fate schifo?

Se davvero ci fosse giustizia, ora la Juve avrebbe già piazzato il colpo dell'anno, invece si parla di Buffon e Zambrotta al Milan, Cannavaro ed Emerson al Real e Ibrahimovic all'Inter.

Andate pure, andate a rovinarvi la carriera in quelle squadre! Sarebbe solo quello che vi meritereste per aver tradito la Juve!

Io ancora ci credo, se non alla A almeno al fatto che alcuni rimarranno alla Juve, se così non fosse: addio, e tante brutte cose per il futuro!

I giocatori e dirigenti passano, vincono e tradiscono, la Juve resta. Ed è quello l'importante: sia in A che in B che in C, mi basterà vedere 11 giocatori con la maglia bianconera addosso, fieri di portarla, ed io sarò contento.

FORZA JUVE SEMPRE, ORA PIU' CHE MAI!!!

W L'ITALIA DELL'INFORMAZIONE GIUSTA, ONESTA ED IMPARZIALE!!!

LA COSTITUZIONE ITALIANA: VALE PER TUTTI?


Facciamo un pò di diritto.....

Sappiamo tutti che la Costituzione è la legge suprema dello Stato, a cui tutti devono attenersi. Tutti o quasi, come vedremo.....

Prendiamo in esame alcuni articoli della Costituzione e poi riflettiamo

Articolo 111 : IL GIUSTO PROCESSO

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

Spieghiamo prevemente questo articolo, in modo che tutti possano capirene i contenuti:


1. Il processo " giusto ", regolato dalla legge.

La parola " processo " indica il " procedimento " che deve essere seguito perché si giunga ad una sentenza. Attraverso il processo si attua la giurisdizione, si riafferma la regola giuridica che è stata violata. Sono evidenti la difficoltà e delicatezza di questo procedimento, che deve essere regolare, equilibrato, in modo che esso giunga alla conclusione (cioè alla sentenza) dopo che le parti hanno potuto esporre le loro ragioni, e dopo che tutte le prove sono state regolarmente acquisite. In passato vi sono stati molti processi che non avevano le caratteristiche del " giusto processo " e che erano la maschera di vendette di carattere personale o politico. Il termine " giusto processo ", che è derivazione anglosassone, tende proprio a mettere in luce quegli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che sono attualmente previsti dall'articolo 111 della Costituzione, che afferma: " la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge ".

2. Il contraddittorio in condizioni di parita` , il diritto di difesa ed il processo di durata ragionevole.
Ogni processo ha tre soggetti.
Vi sono due " parti " ed il giudice.
Le due parti sono: innanzitutto la parte (cioè il soggetto) che inizia il processo, e che nel linguaggio giuridico è chiamata: " attore ", nel senso che " agisce " in giudizio; in secondo luogo, la parte (il soggetto) che è citata e convocata davanti al giudice, e che è chiamata: " convenuto ".
Il giudice è il " terzo " soggetto, davanti al quale si presentano le due " parti " litiganti per esporre le loro ragioni.La prima caratteristica che ogni processo deve avere è che le due " parti " del processo siano ascoltate dal giudice. " Sia ascoltata anche l'altra parte ", stabiliva un'antica regola del diritto romano. Ma attualmente si pretende qualcosa di più , e cioè che le due parti contendenti espongano le loro ragioni in contraddittorio fra di loro ed in condizioni di parità. Questa regola è particolarmente importante. Anche se una delle parti è costituita da un ente pubblico, o da un organo della pubblica amministrazione, deve esservi una posizione di parità: i due soggetti devono avere eguali possibilità di esporre le proprie ragioni davanti al giudice e di fornire le prove che ritengono più persuasive per sostenere le proprie tesi.Si tenga conto che questa regola, che è attualmente prevista nelle norme costituzionali (recentemente modificate con la legge costituzionale 2/1999), non è stata ancora compiutamente attuata, e la disciplina legislativa dei processi davanti al giudice amministrativo tende a privilegiare la pubblica amministrazione, che si trova in posizione di superiorità, e non di parità con la parte privata. Vi è poi da considerare che il processo è considerato giusto quando è rispettato il diritto di difesa, e il convenuto (o l'imputato, se si tratta di processo penale) può esporre le proprie ragioni, sottoponendole all'attenzione del giudice.In passato vi sono stati dei processi politici nei quali gli imputati non potevano parlare, e bastava soltanto la loro identificazione per mandarli alla ghigliottina o davanti al plotone di esecuzione. Vi sono stati anche dei processi nei quali gli imputati, minacciati nelle famiglie, confessavano dei reati che non avevano mai commesso (con la promessa - non mantenuta - di un trattamento mite). Tutto ciò ha violato, con il diritto alla difesa, il diritto ad un giusto processo. Oltre a ciò , il processo è considerato giusto quando è rapido. Nel procedimento giurisdizionale, il giudice, dopo avere ascoltato l'accusa e la difesa, emana la sentenza. Questo procedimento deve essere veloce, rapido, perché la lentezza della giustizia è una forma di negata giustizia. La lentezza dei processi nel nostro paese è un male antico, ed è stato denunciato da tempo, ma senza grandi risultati.
L'articolo 111 della Costituzione (" la legge assicura la ragionevole Durata del processo ") indica che questo problema dovrà essere risolto da una legge futura, che dovrà assicurare al processo una durata " ragionevole ". Allo stato attuale, quindi, il cammino della giustizia è ancora lento.

3. Il giusto processo penale.
Le regole per il " giusto processo penale " sono dettagliate, e riguardano vari aspetti di questo procedimento che più di ogni altro incide sulla libertà e sulla dignità della persona.

Il giusto processo penale ha la finalità di garantire che la persona, accusata ingiustamente o privata in via cautelativa della libertà personale, possa compiutamente difendersi.
Si deve anche tenere conto che nel vigente sistema giuridico è stabilita la presunzione di innocenza, e quindi la persona accusata di un reato, sino a quando non vi sarà una sentenza definitiva (e cioè non più appellabile), deve essere considerata innocente.Questa regola può sollevare delle perplessità in coloro che ritengono che in certi casi sia necessaria una giustizia molto rapida, senza troppi cavilli e formalismi, ma essa appare come una regola di civiltà giuridica, e comporta anche le seguenti conseguenze:

- la persona accusata di un reato deve essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente dell'accusa che è stata elevata a suo carico e dei motivi di essa;
- deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa;
- deve poter interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico;
- deve poter ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
- deve poter essere assistita da un interprete, nell'ipotesi che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo.


Oltre a ciò , è previsto che anche nella formazione della prova vi sia il contraddittorio. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni prodotte da chi non ha voluto rispondere alle domande da parte dell'imputato o del suo difensore. A quanto esposto si deve aggiungere che la legge 24 marzo 2001, n. 89 ha stabilito un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Si tratta di un'attuazione limitata di queste regole che si applicano soltanto per il processo penale (e non, quindi, per il processo civile e amministrativo); una compiuta tutela della persona comporterebbe che esse fossero rispettate in tutti i tipi di processi.

4. La motivazione della sentenza.
Un'altra garanzia processuale è quella della motivazione della sentenza.

In certi momenti storici, vi sono state delle sentenze dove la pena (talora di morte) era inflitta senza motivazione. Quelle non erano sentenze, ma semplici omicidi nascosti sotto la maschera di un falso processo. Infatti, la sentenza non può essere costituita soltanto dal dispositivo (cioè da quella parte della sentenza che decide, dispone: ad esempio, il Sig. Bianchi è condannato a 2 anni di carcere; oppure il Sig. Rossi è condannato a restituire al Sig. Neri la somma di 2000 euro, ecc.) Il dispositivo è la conseguenza di un ragionamento del giudice nel quale sono analizzati gli elementi di fatto, le prove, e questi elementi di fatto sono considerati in base alle norme di legge che il giudice deve fare rispettare.
Questo complesso ragionamento del giudice è la motivazione della sentenza, che deve essere resa pubblica, in modo che, ad esempio, sia l'imputato Sig. Bianchi, sia tutta la collettività, conoscano le ragioni per cui il Sig. Bianchi è stato condannato. Se le ragioni non saranno convincenti, il Sig. Bianchi potrà ricorrere in Appello, e poi (in un terzo grado per motivi di diritto) in Cassazione, affinché la sentenza sia modificata. Nella pratica quotidiana, specie penale, viene prima pronunciato pubblicamente il dispositivo (cioè quello che è stato disposto, deciso) e la motivazione scritta (che talora è complessa, e tiene conto dei vari argomenti proposti dalle due parti in giudizio) è resa pubblica successivamente, con il " deposito " della sentenza integrale nella cancelleria.

5. Il ricorso in Cassazione.
Un'altra forma di garanzia contro i provvedimenti sulla libertà personale è prevista nella Costituzione (articolo 111, comma 7) che stabilisce che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronun- ciati dai giudici ordinari e speciali, e viziati da violazione di legge, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Questa previsione (che stabilisce delle limitazioni per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti) deve essere inquadrata nel momento in cui è stata emanata la Costituzione, allorché la Corte di cassazione era l'unico organo giurisdizionale di " livello " superiore. Anche oggi la Corte di cassazione ha la posizione di suprema magistratura ordinaria, ma alcuni problemi relativi alla libertà personale sono stati demandati al " Tribunale della libertà " (che è il Tribunale del Capoluogo di provincia nel quale ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento: non si tratta quindi di un nuovo Tribunale, ma di un procedimento speciale per il riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale).


* estratto da Cos'è il diritto?, Milano, Giuffrè, 2003 Domanda --> Risposta -->Torna all'inizio del testo

Bibliografia Giuffrè:CARCANO D.-MANZIONE O, Il giusto processo, Milano, Giuffre`, 2001.GRAMAGLIA D., Guida al processo civile, Milano, Giuffre`, 2001.

Ora, io non sono un giurista, ma riesco benissimo a capire come molti principi fondamentali sono stati violati nel processo a calciopoli. In questo caso, è palese come gli imputati non hanno potuto difendersi, facendo diventare così assolutamente obbligatorio il ricordo al Tar...

Ma andiamo avanti con altri principi violati in questa vicenda....


ARTICOLO 27 comma 2 : LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

"L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"

PARTE I
di Sandro Cerini
Fabio Frattini


1. Innocenza e non colpevolezza
In via preliminare va sottolineato come il testo sottoposto dalla Commissione faccia perno sulla formula verbale della “presunzione di innocenza” e non già su quella, meno ampia, di cui all’art. 27 (1) Cost., secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
La dizione accolta nel Libro verde oltreché tradizionale è altresì recepita negli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani (cfr., in aggiunta agli artt. 6 (2) CEDU e 48 CDFUE citati nel testo, l’art. 11 (1) della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e l’art. 14 (2) del Patto internazionale sui diritti civili e politici).
E’ noto come nell’ambito della dottrina costituzionalistica italiana meno recente si sia generalmente esclusa l’equivalenza delle due formulazioni (dunque innocenza in contrapposizione a non colpevolezza) o, quantomeno, si sia tentato di utilizzare la formula meno ampia come paradigma dell’altra, giungendo di fatto ad una parificazione nel senso meno pregnante.
Ciò in considerazione del fatto che risultano “costituzionalizzati” limiti alla libertà personale che possono essere frutto dell’adozione di misure coercitive preventive (artt. 13 (5), 68 (2)).
Perciò si è sostanzialmente convenuto che la presunzione di “non colpevolezza” si risolve in una sostanziale attenuazione di quella di “innocenza”, ma opera altresì come fondamentale principio di salvaguardia, fissando il limite teleologico della carcerazione preventiva.
Più di recente, non sono mancati Autori che hanno sottolineato che la presunzione costituisce un principio che ha valenza riassuntiva dell’intero processo penale, implicando sia le garanzie difensive, sia il contraddittorio innanzi ad un Giudice terzo.
Inoltre, si è osservato che le due formule verbali possono essere considerate sostanzialmente equivalenti sotto il profilo semantico, dacchè non esiste un tertium genus tra innocenza e colpevolezza e dunque la “non colpevolezza”, di fatto, costituisce litote dell’ innocenza.
La Corte Costituzionale, in pronunce ormai “storiche” ha affermato che la presunzione di non colpevolezza “necessariamente comporta che la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza” (sentenza n. 64/70) e ciò proprio perché “la condizione di non colpevole non sembra identificarsi con quella di innocente: chi durante il processo, é non colpevole può essere giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole. Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni misura di carcerazione preventiva, che é, invece, ammessa dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost. ...” (sentenza n. 124/72 che richiama le precedenti decisioni 107/57 e 115/64).


2. Regola di trattamento e regola di giudizio
L’ulteriore opzione ricostruttiva adottata nel testo del Libro verde è quella di collegare, in via esclusiva, il tema della presunzione a quello della prova (“The Commission has included it under evidence–based safeguards”).
Invero è noto che nella dottrina processual-penalistica italiana non vi è concordia di vedute tra chi ritiene che la presunzione debba operare come regola di trattamento dell’imputato e chi invece la ritiene regola di giudizio, operante per l’acquisizione probatoria.
Anche la Corte Costituzionale, pure avendo dato mostra di risolvere la questione in direzione del secondo dei due significati sopra indicati, lo ha fatto non senza oscillazioni e, comunque, sottolineando talune eccezioni.
La mole di decisioni intervenute sul punto (o “attorno” ad esso) lascia intendere quanto possa essere gravida di implicazioni una scelta apparentemente asettica, in quanto “tecnica” o di nomenclatura.
In via estremamente sintetica si può sottolineare che la regola di trattamento delimita i rapporti tra individuo ed Autorità, fissando il divieto di assimilare l’imputato al colpevole e, conseguentemente, escludendo che la custodia cautelare possa essere irrogata con finalità sanzionatoria.
La regola di giudizio, per contro, è pragmaticamente orientata verso il tema della prova, cristallizzando il principio secondo cui l’onere della prova grava inizialmente sulla pubblica accusa e l’imputato, di conseguenza, non ha necessità di provare alcunché fino a quando la parte pubblica non abbia dimostrato la sua colpevolezza.
Sebbene entrambi le regole suddette possano e debbano coesistere in una contesa processuale che ambisca alla piena fairness, non si può semplicemente confidare nella forza auto-evidente di tali assunti.
La Commissione ha compiuto una scelta che orienta decisamente il discorso in una delle due possibili direzioni: sembra pertanto quantomeno opportuno che essa sia invitata a tenere adeguata considerazione di tali aspetti ulteriori.


3. L’onere della prova
Altra questione estremamente controversa è quella relativa all’ammissibilità di forme di responsabilità fondate soltanto sul nesso di causalità e sulla prova dell’actus reus (dunque “oggettive”) che si possono manifestare anche nelle forme larvate della “presunzione di colpevolezza” per i reati minori e per le ipotesi di confisca (lett. a), b) e c) del par. 2.3 del libro).
E’ noto che la Corte Costituzionale, che pure in una prima (e lunga) fase della sua pratica interpretativa e decisoria ha ritenuto che non potesse desumersi dall’art. 27 un divieto assoluto di responsabilità oggettiva - quanto piuttosto un radicale divieto di responsabilità “per fatto altrui” – ha alla fine inclinato verso l’identificazione tra responsabilità penale e responsabilità colpevole.
“Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la di chi, non essendo almeno (rispetto al fatto) non ha, certo, di essere . Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò é sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili … alla predetta colpa dell'agente, nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento” (Sentenza n. 364/1988).
Ciò evidentemente perché “… alla luce dell'intero sistema costituzionale, il parametro ora richiamato, ha sancito che dal medesimo risulta richiesto, quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato” (Sentenza n. 1085/1988).
Alla stregua di tali precisazioni, anche la dottrina si è volta allo sforzo di ricondurre le forme di responsabilità oggettiva rinvenibili nell’ordinamento all’ambito, costituzionalmente corretto, della responsabilità (almeno) colpevole.
Ciò attraverso un’attività interpretativa - e di intervento ad opera della Corte Costituzionale - che, laddove possibile, conduca alla sopravvivenza delle sole fattispecie “convertite”, tra le quali parrebbe non esservi spazio per ipotesi analoghe a quelle di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.31.
Anche di tali aspetti la Commissione dovrà tener conto.


4. Diritto al silenzio
Sebbene la presunzione di non colpevolezza riguardi l’”imputato” (almeno nel senso di escludere dalla sua applicazione la persona “condannata”), nel nostro ordinamento vigono varie disposizioni di salvaguardia del principio nemo tenetur se detegere, riferite alla “persona sottoposta alle indagini” (artt. 64, 350 c.p.p.), ma anche alla “persona non imputata ovvero … non sottoposta alle indagini” (art. 63 c.p.p.) come pure al “testimone” (art. 198 c.p.p.) e alle “persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”.
Per converso, non vi si rinviene alcun istituto che sia assimilabile ai cosiddetti “casi prima facie” e dunque deve ritenersi assolutamente incompatibile con il diritto al silenzio come disciplinato dall’ordinamento italiano qualsiasi processo induttivo che pretenda di avvalorare negativamente il silenzio dell’imputato.
Rimane il problema del giudizio abbreviato, (artt. 438 e ss. c.p.p.), laddove la circostanza che l’accordo tra le parti riguarda non la pena (come nel patteggiamento), bensì il quomodo del rito, comporta inevitabilmente un vulnus per il principio, in considerazione del fatto che lo standard della prova risulta inevitabilmente rivisto al ribasso, a causa dell’assunzione di una decisione “allo stato degli atti”.


5. Terrorismo
La legge di conversione del cosiddetto “pacchetto Pisanu” (L. n. 155 del 31.7.2005, conversione, con modifiche del D.L. n. 144 del 27.7.2005) non ha introdotto restrizioni alla presunzione di non colpevolezza.
Tuttavia non può non essere considerato che l’art. 14 (6) del decreto citato, modificando la disciplina già introdotta con la L. n. 431/2001, consente attualmente al Comitato di Sicurezza Finanziaria di formulare direttamente al Comitato per le Sanzioni istituito in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, proposte per il congelamento dei beni nei confronti di persone fisiche o giuridiche che siano sospettate di fornire supporto ad organizzazioni terroristiche internazionali.
In questo modo, anche il Comitato di Sicurezza Finanziaria viene a partecipare direttamente (o quantomeno può farlo, attivando il relativo procedimento) alle pratiche di blacklisting contro presunti terroristi che sino ad ora sono state appannaggio esclusivo delle decisioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (rese esecutive in ambito europeo mediante regolamenti ad hoc).
Tali provvedimenti di congelamento, sebbene ritenuti appartenenti al novero delle cosiddette smart sanctions (peraltro di natura non facilmente definibile, in quanto certamente non penali, ma altrettanto certamente coercitive e potenzialmente lesive di diritti garantiti dalla CEDU) sono oggetto di viva contestazione e dibattito in ambito dottrinario, anche (e soprattutto) in seguito alla recente sentenza del Tribunale europeo di primo grado del 21.9.2005 (procedimento T-306/01; ricorrenti Ahmed e Al Barakaat).
In tale sentenza è stato individuato nello jus cogens il limite di operatività delle sanzioni di congelamento, denegando tuttavia che nel caso condotto all’esame del Tribunale potesse ritenersi sussistente qualsiasi violazione e, conseguentemente, rigettando la richiesta di annullamento del relativo regolamento.
La natura estremamente controversa della motivazione della sentenza, il richiamo di una nozione discussa quale il complesso delle norme di jus cogens e, in massimo grado, la constatazione che i ricorrenti si sono trovati privi di ogni forma di tutela effettiva dei propri diritti, lasciano presumere che la Corte europea per i diritti dell’uomo sarà chiamata ad intervenire nuovamente su tale argomento.


6. Durata
Quanto al problema dell’estensione temporale della garanzia offerta dalla presunzione di innocenza, occorrerà tener presente che anche in questo caso non si è di fronte ad una semplice scelta “tecnica”, modulabile ad libitum.
Affermare che l’imputato non può essere considerato colpevole equivale a dire, è opportuno ribadirlo, che nei suoi confronti non può essere passata in esecuzione la condanna gravata o ancora impugnabile.
Così è nel sistema di tutela della nostra Costituzione (art. 111 (7): “Contro le sentenze …. è sempre ammesso ricorso per Cassazione …”), così è pure nel quadro del Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14 (5) “Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge”).


PARTE II
di Giuseppe Cristiano
Francesco Di Paola
Raffaele Garipoli


L’intento di inserire la presunzione di innocenza in una “proposta di Decisione Quadro sulle garanzie giurisdizionali basate sulla prova” deve ritenersi non sufficiente.
Invero, anche alla luce dell’inserimento, nell’ordinamento processuale italiano, della regola di giudizio dell’ ” al di là di ogni ragionevole dubbio”, il momento dell’ammissione e dell’assunzione delle prove deve essere considerato prodromico rispetto a quello della valutazione delle stesse, in relazione al quale devono essere individuate delle norme che, ovviamente nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice, siano espressione di canoni decisionali tendenzialmente attuativi della presunzione di innocenza.


Punto 1. 4 “Il mandato europeo di ricerca della prova ”.
In relazione alla bozza di Decisione Quadro sul mandato europeo di ricerca della prova, strumento inquadrabile nel progetto di realizzazione di uno spazio giudiziario comune, spazio connotato –non condivisibilmente- dalla prevalenza degli interessi della sicurezza e della repressione, non può ritenersi sufficiente il richiamo alle “alle minime garanzie comuni”.
E’ nota, sul punto, la posizione dell’ Unione delle Camere Penali Italiane.
In qualsivoglia area di un (potenziale) intervento della normativa comunitaria nella disciplina concernente il rito penale, e a maggior ragione –attesa la sua delicatezza- in tema di prova, il livello di garanzie da apprestare deve essere il massimo, anche avuto riguardo alla circostanza che il modello processuale italiano deve ritenersi, con riguardo all’oggetto, (tendenzialmente) soddisfacente.


Punto 2. “Cos’è la presunzione di innocenza”.
Al di là dell’aspetto definitorio della presunzione d’innocenza e tenuto conto del fatto che il comma 2 dell’art. 27 Cost. recita “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, appare indispensabile specificare, diversamente da quanto si legge nel corpo del punto in esame, e cioè “non può esserci nessuna pronuncia giudiziale della sua colpevolezza prima di un accertamento di colpevolezza da parte di un Tribunale”, che l’accertamento di responsabilità deve provenire dall’Autorità Giudiziaria di ultima istanza, esperiti, dunque, da parte del prevenuto, tutti i rimedi giurisdizionali allo stesso riconosciuti.


Punto 2. 1. “Pronuncia di colpevolezza prima del processo”.
A tutela dell’onore e dell’immagine del soggetto sottoposto alle indagini deve escludersi una informazione al pubblico non regolamentata (casi e limiti) e che addirittura possa “esprimere un sospetto di colpevolezza”.
Assolutamente non soddisfacente, invero, deve ritenersi il (presunto e vago) limite che “il sospetto non equivalga alla dichiarazione che l’accusato è colpevole e dimostri discrezione e circospezione”.


Punto 2. 2 “Detenzione cautelare”.
La detenzione di un sospetto (termine che andrebbe modificato in indiziato) non viola la presunzione di innocenza come si legge nel corpo del punto in esame.
Detto assunto può trovare un suo fondamento esclusivamente nel caso in cui, a carico del prevenuto, vi sia un quadro di elementi indiziari che siano assolutamente gravi e tali da impedire il ricorso ad altra forma restrittiva della libertà personale (il modello italiano deve ritenersi non eludibile).


Punto 2. 3 “L’onere della prova”.
a) L’onere probatorio in capo alla pubblica accusa non può prescindere dal fornire elementi che concernono il profilo psicologico del reato, e cioè la colpa o il dolo nelle loro varie configurazioni.
Devono essere bandite forme di responsabilità penale di natura oggettiva e non rileva affatto che alcuni Stati prevedono, nelle loro legislazioni, reati a responsabilità oggettiva.
b) Nessun onere probatorio, sotto il profilo di una dimostrazione “che c’è una spiegazione innocente per le sue azioni” va posto a carico dell’accusato, il quale, ovviamente, nell’esplicazione della sua linea difensiva potrà fornire ogni elemento utile per supportare la sua estraneità agli addebiti contestati.


Punto 2. 5 “Il diritto al silenzio”.
Il diritto al silenzio, come quello di mentire, devono ritenersi assoluti e inviolabili.
Non è, pertanto, condivisibile –proprio e anche perché costituisce un vulnus al diritto di difesa (del quale il diritto al silenzio e quello di mentire costituiscono un’estrinsecazione) l’assunto secondo il quale “dal rifiuto di testimoniare possono essere tratte conclusioni sfavorevoli all’accusato”.
La sopra detta circostanza non può e non deve trovare ingresso in un sistema giuridico che voglia connotarsi dei requisiti –imprescindibili- di civiltà e democrazia.
Ed ancora. Ipotizzare che l’accusato possa essere considerato colpevole sol perché la prova contro lo stesso “richiede” una spiegazione che (l’accusato) dovrebbe essere in grado di dare e si rifiuti di fornirla, equivale a una ingiustificabile pretesa di inversione dell’onere probatorio e costituisce, ancora una volta, una violazione del diritto al silenzio e una “intrusione” del tutto ingiustificata nella strategia difensiva.


Punto 2. 7 “Procedimenti in absentia”.
Si tratta di un tema di particolare importanza e delicatezza.
Condivisibile deve ritenersi l’indicazione a mente della quale la Commissione dedicherà un libro verde ai procedimenti in absentia.
Premesso che effettività della conoscenza della pendenza di un procedimento e assoluta, e certamente incoercibile, libertà (per il prevenuto) di scegliere se prendervi parte o meno, anche alla luce delle scelte difensive di natura strategica, costituiscono cardini inviolabili della materia in oggetto, giammai può o deve ipotizzarsi una sanzione, di qualsivoglia natura per l’imputato che, liberamente e per ragioni da ritenersi in ogni caso insindacabili, decida di non presenziare al processo a suo carico.


Punto 2. 8 “Durata ”.
Come già evidenziato sub 2) la durata della presunzione di innocenza non deve assolutamente essere disancorato da un dato al tempo stesso sostanziale e formale: la pronuncia di una sentenza non più soggetta a rimedi impugnativi –di merito e di legittimità- e, pertanto, da considerarsi connotata dal requisito della definitività.


PARTE III
di Gianluca Liut


Un’analisi compiuta della presunzione d’innocenza mi pare non possa prescindere da una valutazione del principio in una prospettiva costituzionale.

A ben leggere il paragrafo 1. del libro verde non è dato rinvenire alcun riferimento —quantomeno esplicito— al Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004, il quale —pure— all’art. II-108 prevede, al 1° comma, che «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata». L’omissione potrebbe ritenersi non casuale.

Preliminarmente, deve considerarsi come l’articolo in esame —complessivamente considerato (il 2° comma garantisce ad ogni imputato il rispetto dei diritti della difesa)— rappresenti l’unico articolo della Costituzione europea in tema di giustizia penale. Pare logico ritenere un tanto sol che si legga il titolo VI della parte II del Trattato: ci si ritrova di fronte unicamente a quattro articolati normativi ─dei 448 di cui si compone la Costituzione─ dedicati alla giustizia. Di questi l’art. II-107 sancisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale; l’art. II-108 —in esame— la presunzione di innocenza e i diritti della difesa; il II-109 i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene; il II-110 il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.

Dei quattro articoli, due ─il II-109 e il II-110─ assumono una rilevanza marginale nell’ottica della nostra prospettazione, che ha natura processuale, o, più in generale, procedimentale. Quindi, in ultima analisi, parrebbe fondato sostenere che gli articoli della Costituzione europea in tema di giustizia siano due, il II-107 e il II-108. A ben leggere il II-107 ─e raffrontandone il tenore letterale con quello dell’art. II-108, che tratta espressamente al 1° comma dell’«imputato» e al 2° comma dei «diritti della difesa» garantiti allo stesso─ sembrerebbe che il primo sia stato pensato e scritto in termini civilistici, più propriamente processualcivilistici. Una diversa lettura non pare possa darsi all’espressione «ricorso» per la tutela dei «diritti» e delle «libertà garantiti dal diritto dell’Unione» che l’individuo asserisca essere stati «violati». Neppure leggendo il n. 47 delle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, inserite tra le Dichiarazioni relative alle disposizioni della Costituzione -Adottate dalla Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a Bruxelles il 30 settembre 2003- allegate all’atto finale del trattato.

Ma se così è deve ritenersi fondato sostenere —come anticipato— che l’unico articolo della Costituzione europea in tema di giustizia penale sia il II-108, che, per quanto qui di rilievo, reca la previsione secondo cui «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata», e che, al 2° comma, sancisce il principio in forza del quale «Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
I due principi non possono non leggersi in combinato disposto. O meglio, il secondo in termini di indicazione delle modalità operative da attuare per il rispetto del primo.
«Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». Undici parole che, nell’intento dei padri costituenti dell’UE, riassumerebbero ─o dovrebbero riassumere─ il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento ─sancito dal 2° comma dell’art. 24 della nostra Carta Fondamentale, il diritto per i non abbienti ai mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione ─assicurato dal 3° comma dell’art. 24 della nostra Costituzione, il diritto all’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge ─nella formulazione del 1° comma dell’art. 111 della fonte normativa primaria del nostro ordinamento, il diritto a un processo svolto nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità ─così il 2° comma dell’art. 111 della nostra Costituzione, articolo che riconosce, tra gli altri, anche il diritto della persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa, la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, inoltre di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore, il diritto di essere assistiti da un interprete. E ancora, il diritto alla formazione della prova secondo le regole dal principio del contraddittorio, il principio che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore, il diritto alla motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, il diritto a ricorrere contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.


Diritti e principi che in Italia sono garantiti al livello più alto nel sistema delle fonti del diritto. E nell’Europa disegnata dal trattato istitutivo della Costituzione?
Nella Carta dei diritti fondamentali di Nizza, quindi nella parte II della Costituzione europea, risulta assente un’espressa previsione dei diritti giudiziari e dei principi del giusto processo. Anche i riferimenti che si possono ricondurre a un processo «equo», come si legge nell’art. II-107 -non «giusto», perciò- appaiono generici, indefiniti, privi -in definitiva- di un rilievo giuridico. Non può trattarsi, come in effetti non si tratta, di imperfezioni di tecnica legislativa o di stile: quanto è dato leggere nel testo del trattato è l’ovvio e naturale risultato del compromesso operato tra gli assetti dei diversi sistemi giudiziari degli Stati membri dell’Unione. Pensiamo solo all’incompatibilità strutturale ravvisabile nel raffronto tra il nostro modello accusatorio di processo e quello inquisitorio di matrice franco-napoleonica proprio di gran parte dell’Europa continentale.


Queste brevi osservazioni potrebbero spiegare (e, forse, giustificare) la bocciatura per via referendaria di francesi e olandesi della Costituzione europea.
Del resto, quanto è dato leggere nel paragrafo 2.1 del libro verde, sulla pronuncia di colpevolezza prima del processo, non può non destare viva preoccupazione. «[…] le Autorità possono informare il pubblico delle indagini ed esprimere un sospetto di colpevolezza, purché il sospetto non equivalga alla dichiarazione che l’accusato è colpevole e dimostri discrezione e circospezione» è formula che, per la propria —potrebbe dirsi, ricercata— genericità potrebbe legittimare le più diverse —ed estensive— interpretazioni, in pregiudizio dei diritti di difesa.
Il rischio non appare, poi, tanto remoto.


Come noto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo la presunzione di innocenza consacrata dal paragrafo 2 dell'articolo 6 figura tra gli elementi del processo penale equo richiesto dal paragrafo 1. Essa viene disconosciuta se una decisione giudiziaria concernente un imputato riflette la sensazione della sua colpevolezza senza averla preventivamente stabilita legalmente. In assenza di una constatazione formale, è sufficiente anche una motivazione che lasci pensare che il giudice considera l'interessato colpevole. A tal proposito, la Corte sottolinea l'importanza della scelta delle parole da parte degli agenti dello Stato nelle dichiarazioni che essi formulano prima che una persona sia stata giudicata e riconosciuta colpevole di un reato (v. la sentenza Daktaras c. Lituania, n° 42095/98, § 41, CEDH 2000-X). Peraltro, una lesione al principio della presunzione di innocenza può provenire non soltanto da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche (ibidem, § 42).

Ma una «distinzione», secondo la Corte dei diritti, «deve essere fatta» tra decisioni che riflettono la «sensazione di colpevolezza» della persona interessata e provvedimenti che si limitano a descrivere uno «stato di sospetto»: le prime violano la presunzione di innocenza mentre le seconde sono state più volte considerate conformi allo spirito dell'articolo 6 della Convenzione (v. le sentenze Leutscher c. Paesi Bassi del 26 marzo 1996, Recueil des arrets et décisions 1996-II, pag. 436, § 31 e Lutz c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pagg. 25-26, § 62, oltre che le sentenze Englert c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pag. 55, § 39, e Nolkenbockhoff c. Germania del 25 agosto 1987, serie A n° 123, pagg. 80-81, § 39). Non v’è chi non veda che le parole corrono —per così dire— sul filo del rasoio.

Basti pensare, nel concreto, alla causa M. c. Italia (n° 45313/99) del 28/11/2002 in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso che nel caso prospettato (il giudice delle indagini preliminari, disponendo l’archiviazione di una serie di procedimenti, aveva emesso un pronostico sul probabile risultato al quale sarebbe potuto giungere il procedimento se la causa fosse stata portata davanti al giudice avendo rilevato che, di fronte all'esistenza di ragioni plausibili per sospettare che l'interessato avesse commesso il reato contestato, altri elementi inducevano a credere che davanti ad un tribunale l'accusa avrebbe avuto poche possibilità di successo) fosse stata infranta la presunzione di innocenza. Peraltro, il g.i.p., nel caso di specie, non si era limitato a prendere in considerazione l'impatto che il processo avrebbe potuto avere sull’indagato, ma aveva anche stabilito il carattere inverosimile di certi dettagli forniti dallo stesso. In breve, egli aveva messo in evidenza che il carattere veritiero delle dichiarazioni dell’indagato poteva essere messo in dubbio.

Ebbene, la Corte ha escluso che ci fosse stata violazione del principio in quanto il procedimento si era comunque svolto avanti alle autorità giudiziarie nazionali, il ricorrente aveva beneficiato di un rito in contraddittorio e aveva avuto l'opportunità di presentare al giudice delle indagini preliminari gli argomenti a sostegno delle sue richieste tramite i suoi legali. Non gli era stato precluso, in conclusione, l’esercizio dei diritti della difesa. Quanto scritto dal g.i.p., in particolare, a detta della Corte costituiva «le motivazioni di una decisione motivata che doveva decidere se era il caso di ordinare un non luogo a procedere, come richiesto dalla procura, o se bisognava rinviare il ricorrente in giudizio. In questo contesto, la Corte nota che, pur arrivando alla stessa conclusione di archiviazione, il giudice delle indagini preliminari non ha condiviso l'analisi giuridica sottoposta dalla procura. In particolare, non ha condiviso la valutazione che la procura aveva fatto dell'audizione [dell’indagato, n.d.r.] e delle diverse dichiarazioni che [l’indagato, n.d.r.] aveva reso nel corso delle azioni giudiziarie penali in questione e dei procedimenti civili paralleli». In ultima analisi, la Corte ha ritenuto che la decisione descrivesse uno «stato di sospetto» e non racchiudesse una «constatazione di colpevolezza».

Per concludere, se nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione europea, la cooperazione giudiziaria rafforzata in materia penale e, in particolare, l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari (che il Consiglio di Tampere del 1999 ha riconosciuto come pietra angolare della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri) sono —oggi— ostacolati dalle differenze tra le normative statali in materia di tutela dei diritti delle persone indagate, imputate o condannate, l’introduzione di standards di tutela, condivisi da tutti gli Stati, potrebbe consentire il rafforzarsi —o, prima ancora, il formarsi— della fiducia reciproca tra i membri dell’Unione, agevolando così il riconoscimento e la esecuzione dei titoli giudiziari statali in ambito europeo.

In altri termini, un più elevato grado di armonizzazione nel settore delle garanzie individuali corrisponderebbe, nella pratica, ad un maggiore livello di fiducia reciproca tra gli ordinamenti statali e ad una migliore funzionalità degli strumenti di cooperazione penale. Per questo motivo, il ravvicinamento delle legislazioni statali, che il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha indicato nelle Conclusioni della Presidenza come uno degli obiettivi da perseguire nella costruzione del terzo pilastro, si pone in termini di necessità nella materia delle garanzie procedimentali e processuali.

A quale prezzo, però? L’errore in cui potrebbe cadersi è di sacrificare sull’altare dell’idea di una “Europa sempre, comunque e ad ogni costo” per la costruzione dello spazio giuridico europeo —in particolar modo se incentrato sulla sicurezza e sulla difesa comune— i valori —irrinunciabili— di diritto e di giustizia di una nazione, di un popolo, di uno Stato. Valori imprescindibili, anche in ambito europeo. A ricordarlo è la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nella recente sentenza del 27/04/2006 Sannino/Italia (ricorso n. 3096/03) (in Diritto Comunitario e Internazionale, 3/2006, pag. 86): «la Convenzione europea dei diritti dell’uomo —si legge nell’arrêt— si prefigge lo scopo di tutelare diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi».

In ultima analisi, mi pare di poter ritenere che ciò di cui i cittadini —e i pratici del diritto— dell’Europa “vivente” avvertono la necessità —e, forse, in questa chiave va letto il voto referendario di Francia e Paesi Bassi contrario al trattato costituzionale— non è una giustizia per l'Europa —come quella delineata dalla Costituzione europea— ma un’Europa della giustizia, in grado di garantire effettivamente i diritti fondamentali dell’uomo, e tra questi, in primis, l’inviolabile diritto di difesa che ha il suo cardine nel principio della presunzione d’innocenza.


Mah, a leggere queste interessantissime tesi si trae la conclusione che neanche la presunzione di non colpevolezza è stato rispettato, in primis dai media, cha hanno già emesso la loro sentenza. Tutti vogliono la Juve in B o meglio in C a furor di popolo, pena far scoppiare la guerra civile...
Ma anche dai personaggi preposti alla tutela della legge, perfino dei giuristi....

Guido Rossi: "Non ci interessa se ci saranno code giudiziarie al processo a calciopoli in corso: anzi per l'Uefa vale il primo grado e quanti si appelleranno a tribunali extra sportivi rischiano di essere lasciati fuori dal calcio europeo. La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. Con l'Uefa siamo d'accordo così, anche se spero che la sentenza di secondo grado arrivi comunque in tempo utile. Ricorsi al tribunale civile? Che lo facciano, se non vogliono più partecipare al calcio...".

Ma il prof. Rossi fino a che punto vuole spingersi? Vuole infrangere tutti le leggi e negare ogni diritto agli imputati? Inoltre, chi è per dire questo: "Ricorsi al tribunale civile? Che lo facciano, se non vogliono più partecipare al calcio...". A me sembra si impazzire, non ho più parole per esprimere il mio disgusto....

Infine, una chicca per tutti: Berlusconi parla, e gli do ragione in quasi tutto!!!

Berlusconi: «Processo non serio, ingiusta la B per tifosi e giocatori»
«Paghino i veri responsabili».

Presidente, che cosa ne pensa della lettera di Della Valle alla Gazzetta in cui si dichiara contrario all'amnistia?
«Sull'amnistia non mi pronuncio, anche perché tra l'altro non mi sembra applicabile. Il discorso da fare, caso mai, è un altro. Questo è un processo senza le indispensabili caratteristiche di certezza, che invece dovrebbe avere qualsiasi processo, per almeno tre motivi. Primo: non sono state ascoltate tutte le telefonate da parte dei giudici. Secondo: non sono stati ascoltati tutti i testimoni. Terzo: la realtà del campo ha evidenziato situazioni diverse da quelle che dovevano verificarsi. Mi sembrano tutte ragioni sufficienti per affermare che non c'è alcuna garanzia di arrivare a conclusioni fondate sui fatti, da parte dei giudici. E poi c'è un'altra considerazione importante da fare. In tutta questa storia non c'è mai l'odore dei soldi, per cui non si può neppure parlare di corruzione nel senso più stretto del termine».

Allora lei assolve tutti?
«Non dico questo. Ma le eventuali sanzioni non devono colpire i giocatori, molti dei quali tra l'altro hanno appena dimostrato sul campo di essere i migliori del mondo, e non meritano di andare in B o in C. E poi non si devono penalizzare i tifosi che non hanno alcuna responsabilità».

Ma qualcuno dovrà pur pagare, o no?
«È giusto che paghino i veri responsabili dei reati sportivi, i dirigenti e gli arbitri, ma dopo un giusto processo, serio nei tempi e nei modi, e non dopo un processo sommario, senza tener conto di tutte le cose che sono state dette e senza ascoltare con calma tutti i testimoni».

L'avvocato della Juventus ha chiesto che non venga revocato l'ultimo scudetto: lei è sempre pronto a pretendere che venga assegnato al Milan?
«Io ricordo soltanto che il Milan è arrivato secondo in due campionati. Se chi è arrivato primo non viene riconosciuto vincitore, è giusto che sia premiato il secondo, altrimenti per noi al danno si aggiungerebbe la beffa». QUESTA E' L'UNICA FRASE NON CONDIVISIBILE!

Se per lei non devono pagare i giocatori e i tifosi, nessuna squadra deve essere retrocessa?
«Io sono contrario alle retrocessioni di tutti e non parlo come presidente del Milan. Sono contrario perché, retrocedendo una squadra come la Juventus, si lederebbero anche gli interessi dei terzi. Quante squadre senza alcuna colpa, infatti, sarebbero costrette a rinunciare agli incassi di una partita contro la Juventus? E poi bisogna pensare anche al danno che si crea agli sponsor e alle aziende televisive che avevano già firmato contratti onerosi».

Quindi è contrario anche alle esclusioni delle squadre dalle Coppe europee?
«Ovvio, per gli stessi motivi che ho elencato prima. E poi se permettete, e soltanto in questo caso parlo come presidente del Milan, perché si deve togliere dal palcoscenico europeo una squadra come la nostra che è sempre stata protagonista in questi anni, vincendo spesso e cercando sempre di onorare il bel gioco?».

Concludo dicendo di studiare la Costituzione italiana, è giusto sapere qualli diritti costituzionalmente riconosciuti un soggetto ha, ed è bello leggere dichiarazioni come quelle che ho messo ed assistere a processi farsa come calciopoli, in cui chiunque dovrebbe riconoscere che è un processo SOMMARIO, in cui si VUOLE PUNIRE una o più squadre con nessuna prova a carico degli imputati!

Si potrebbe parlare all'infinito di questo argomento, ma per ora mi fermo qui.... Ne riparleremo dopo la sentenza definitiva!

W L'ITALIA E W CHI RISPETTA LA COSTITUZIONE!!!

martedì, luglio 11, 2006

GRANDE MASTELLA!!!!

Mastella insiste: "Basta col finto moralismo, la Corte non ignori la vittoria"
(La Repubblica)
Il Guardasigilli: non ho chiesto il colpo di spugna, ma chi ci ha dato prestigio va valutato per questo.

Insomma, Mastella, vuole l'amnistia per i calciatori o no?
"Non l'ho chiesta per la semplice ragione che non sono così cretino come qualche cretino vuol far credere che sia. So bene che l'amnistia arriva solo a processo finito. Invece io ho parlato prima. E l'ha fatto anche chi è più esperto di me in diritto. Gente come Pisapia e Calvi".

Che voleva dire con quel "non è accettabile che Cannavaro, Del Piero o Buffon finiscano in serie C"? Alludeva all'amnistia?
"Sfido chiunque a dirmi dove e quando ho parlato di amnistia. La corte emetterà un giudizio sulle responsabilità del singolo, ma non vanno penalizzati i tifosi. In giro c'è troppo moralismo senza morale. Sono d'accordo con Gattuso, se non ci fosse stata questa spinta a Berlino non sarebbe successo quello che è successo. Mi riconosco nel suo buon senso meridionale".

Avremmo perso se non ci fosse stata la voglia di dimostrare cos'è il calcio italiano?
"Beh, con tutto l'affetto, il campionato non l'abbiamo vinto perché lì ci stava Guido Rossi o perché ha prevalso la morale o la voglia di fare piazza pulita. Questi discorsi sulla morale rischiano di farci perdere il prestigio ottenuto con la vittoria. Già li sento i commenti all'estero: ecco i soliti italiani, quelli della mafia. Ragionamenti che ci deprezzano. Rischiamo di sciupare risultato e vittoria".

Però lei passa per uno che vuole l'amnistia. Dice Bertinotti: "Amnistia? No, assolutamente no".
"Ancora? Parlano di una cosa che non ho detto. Ho solo chiesto un diverso modo di valutare. Sto alla mia esperienza, quella di tifoso che viene prima di quella di ministro. Quando il Napoli fu mandato in C ci restai male io come milioni di tifosi del Napoli. Si sbagliò allora e si vuole sbagliare di nuovo oggi. Ci sono tanti modi per punire, ma non bisogna penalizzare una città, i tifosi, la società quotata in borsa e pure i risparmiatori".

Fassino, da tifoso, preferisce "invocare la clemenza della corte".
"Per uno che si chiama Clemente, la clemenza... Lui sì che è ragionevole. Anch'io mi rivolgo alla corte. Valuti tenendo conto di un sistema che, pur con le sue purulenze e negatività, ha fatto vincere l'Italia. I calciatori sono figli di questo sistema, il nostro calcio è espressione di quello che c'era. Come la classe politica è espressione della società civile. Non possiamo prenderci solo il bene. Un mese fa volevano che Lippi se ne andasse. Ora tutti gridano "viva Lippi" e vogliono che resti. E allora io dico ad alta voce quello che alcuni non vogliono dire: i giudici valutino con serenità tenendo conto della vittoria. Facciamo come nell'antica Roma: chi ci ha dato prestigio e dignità va valutato con occhio diverso. Come uno che ha fatto cose esemplari. Mi sono rotto le scatole di un moralismo senza morale...".

Fonte: gaol.com

Beh, non tutta L'Italia è marcia e ottusa.... Beh, dai, è già qualcosa.

Mi raccomando, ora tutti addosso a lui, fatevi riconoscere come al solito!

W L'ITALIA DEI MORALISTI SENZA MORALE!!!

E ADESSO.... RESTITUIAMOLA!!!!!!!!!!!


E' finita..... L'Italia è campione del mondo per la 4° volta nella sua storia. E' stato molto emozionante, sia la partita che la festa seguente, ma anche molto molto volgare.

Quanti di quelli che domenica notte erano nelle piazze a festeggiare erano tra quelli che non volevano Lippi e gli juventini in Nazionale?

Io provo solo schifo ed imbarazzo a pensare a voi, mi sentirei volgare ed opportunista, ma quste non sono novità....

Ora riprende il processo di Moggiopoli (come è stato gloriosamente denominato da quello che fino a pochi mesi fa era il miglior giornale sportivo italiano, e tutti coloro che durante il mondiale applaudivano Cavvanavaro, Lippi, Zambrotta, Del Piero, Buffon e Camoranesi, torneranno ad insultarli, come prima facevano.

Il mio pensiero è questo: se è giusto che gli scudetti vinti dalla Juve vengano restituiti o revocati, allora è giusto anche restituire questa Coppa del Mondo!

Perchè? Per il semplice motivo che oltre mezza Italia non voleva questa Nazionale, ci tifava contro, per poi festeggiare la vittoria finale come se nulla fosse e sbandierare un improvviso orgoglio nazionale e un senso di appartenenza a questa squadra.

Noi juventini abbiamo sempre sostenuto la Nazionale e ora abbiamo avuto la nostra giusta soddisfazione. Noi avremo tutti i difetti del mondo, ma non siamo opportunisti, non ci vendiamo per qualche ora di euforia.

L'Italia continua a darmi le più grandi delusioni mai provare. E' giusto che continuiate a navigare nella merda da oi stessi creati, mentre io e tutto il popolo bianconero ci godiamo il meritato ed indiscutibile trionfo dell'italianità per bene, quella che ha fatto innamorare l'estero (generalmente crudele nei nostri confronti, e chissà come mai....)

Ancora una volta la Juve ha vinto e io gioisco con la Nazionale bianconera. Voi fareste meglio a vergognarvi.

VIVA L'ITALIA DEGLI OPPORTUNISTI DA 4 SOLDI!!!

venerdì, luglio 07, 2006

SALTA CON NOI CONIGLIO INTERISTA, SALTA CON NOI!!!!


Questo scritto l'ho preso da un forum di juventini e racconta una sacrosanta verità, che io già sapevo, ma è meglio smentire certe stronzate per le quali i perdenti si vantano

Alcuni pseudogiornalisti hanno pubblicato articoli che riguardavano una retrocessione della JUVE nel lontano 1913 evitata grazie ad un escamotage della dirigenza. Se la cosa fosse vera sarebbe giusto affermare che l'inter è l'unica squadra a non essere mai retrocessa, almeno sul campo...Purtroppo le cose non stanno esattamente così e vi spiego il perchè. Premetto che le mie affermazioni sono riscontrabili su documenti ufficiali ai quali tutti possono avere accesso. Campionato 1912/1913: la JUVE finisce effettivamente ultima nel girone piemontese a soli tre punti. Nel girone ligure lombardo in ultima posizione figura il racing libertas, in quello veneto emiliano il modena, nel girone toscano a pari demerito firenze e pisa, in quello laziale l'alba e per finire, in quello campano l'internazionale napoli. Ora andiamo al campionato successivo, quello 1913/1914: incredibilmente, tutte le ultime classificate sono regolarmente al loro posto nella massima serie e volete sapere il perchè? La serie B non esisteva e all'epoca chi finiva in fondo alla classifica, l'anno dopo si ripresentava ai nastri di partenza come nulla fosse accaduto. Potete controllare la veridicità delle mie affermazioni in qualunque momento. Nel 1922, invece, accadde una cosa molto strana che vale la pena ricordare alle tante menti distratte. Lega nord girone A: ultima classificata vicenza. Lega nord girone B: ultima classificata inter. Lega sud: ultima classificata tivoli. Campania: ultima classificata salernitana. Marche: ultima classificata folgore. Puglie: ultima classificata veloce. Sicilia: ultima classificata vigor. Anno dopo campionato 1923. Andiamo a vedere e troviamo il vicenza, il tivoli, la salernitana, la virtus, la folgore, la veloce e la vigor tutte nella serie B, perchè nel 1922 era stata già introdotta la serie cadetta. Non vi sembra che manchi qualcuno? Eh già, l'inter, retrocessa l'anno prima ma che ai nastri di partenza figura tra le partecipanti alla serie A. In termini tecnici non si chiama ripescaggio? Quindi smontiamo un falso storico creato ad arte per gettare fango sulla nostra storia! Nel 1913 la JUVE finì effettivamente ultima nel suo girone ma non si può parlare di retrocessione perchè la serie B non esisteva. Nel 1922, con la serie B esistente eccome, l'inter finì ultima ma l'anno dopo, al contrario degli altri fanalini di coda, rigiocò nella massima serie. Chiarisco subito una cosa: questo non è un topic ultras perchè a chi vive il calcio in un certo modo, i fatti di quasi cento anni fa interessano zero, ma è solo un modo per controbattere alle falsità di certa stampa. La storia voglio viverla in prima persona e se devo finire in serie B pretendo di godermela fino in fondo!

fonte: http://72.14.221.104/search?q=cache:f_SyfiTkQO4J:www.orgogliogobbo.com/blog_di_orgoglio_gobbo.php+%22inter+retrocessa%22&hl=it&gl=it&ct=clnk&cd=1

W L'ITALIA DEI "VOI UNA VOLTA SIETE RETROCESSE MENTRE NOI NO, COME SIAMOP BRAVI E BELLI!"

CHRISTIAN ROCCA: UN GRANDE GIORNALISTA!!!


Per fortuna c'è un giudice a Berlino, domenica ore 20
IL FOGLIO
6 luglio 2006

Calciopoli è il più farlocco degli scandali sportivi di tutti i tempi. Il più falso. Il più ridicolo. Il più becero. Degno di un paese insulso e piccino, impantanato da anni nella lettura di mattinali di questura stampati a nove colonne e nell’ascolto illegale di telefonate private al fine di sgominare banche, partiti, coop, famiglie reali, vallette, società di calcio e tutto ciò che fa spettacolo. Vittorio Feltri racconta che alla notizia della condanna di Enzo Tortora, i cronisti dei grandi giornali brindarono ebbri di gioia. Ora apprendiamo che i giornalisti – assiepati nella tribuna stampa di questo processo del lunedì in formato reality show – hanno sottolineato con frizzi e lazzi l’inutile tentativo di un accusato di difendersi in aula. Già, perché l’altra caratteristica di questa farsa chiamata calciopoli è che difende rsi è impossibile. Ieri Aldo Grasso, grande critico tv del Toro, sulla prima del Corriere ha sostenuto la bizzarra tesi che spetta agli imputati dimostrare di essere innocenti (le performance di Cannavaro e Pirlo non bastano?). Peccato che, per evitare sorprese, nel dibattimento della Caf si sia provveduto a impedire che si visionassero le partite sospette, che si ascoltassero le telefonate, che si convocassero i testimoni o che, perlomeno, non venisse consentito all’accusa di chiedere le condanne prima, e non dopo, le arringhe difensive. Bisogna fare in fretta, è il mantra. Ma se è così, decidete subito e oliate la ghigliottina, invece che far finta di organizzare un processo che rifiuterebbero perfino i detenuti di Guantanamo.
Si deve far presto, dicono, per rispettare le scadenze d’iscrizione alle coppe europee. E se per quella data la sentenza d’appello non ci sarà, il commissario della Federcalcio, Guido Rossi, ha già detto che deciderà in base alla sentenza di primo grado. Buona la prima, basta la parola. Rossi lo può fare, può fare tutto, è il plenipotenziario del nuovo calcio liberato dai poteri forti e dai conflitti di interesse (no kidding). E’ stato Rossi, per esempio, a nominare Gigi Agnolin quale gran capo degli arbitri puliti del dopo Moggi. E nessuno che abbia alzato la mano per dire: scusate, ma se volevamo liberare il calcio dai conflitti di interesse, proprio un ex dirigente dell’Inter (95-99) e un ex dirigente della Roma (95-2000) dovevamo scegliere? Inter e Roma, peraltro, sono le due squadre chiamate in correo in aula da Giraudo e Della Valle. Lo juventino ha ricordato che, a proposito di campionati truccati, un alto dirigente e un calciatore della squadra di Moratti un mese fa sono stati condannati in sede penale a sei mesi di reclusione per un passaporto falso (in sede sportiva l’Inter ha scientemente fatto giocare un calciatore che non sarebbe potuto scendere in campo). Giraudo ha ricordato la vicenda dei Rolex d’oro regalati dalla Roma agli arbitri, ma avrebbe potuto parlare a lungo di altri scandali – false fideiussioni, doping di bilancio, cambi in corsa dei regolamenti eccetera – che il sistema ha insabbiato con il consenso di quasi tutti. Il calcio è questo, più la torta dei diritti tv, ma con il rotolare della palla queste chiacchiere di palazzo e ora di questura c’entrano nulla. Anche perché questo è il primo scandalo sportivo al mondo che non vede coinvolto nemmeno un atleta (non so se avete presente: l’atleta è quello che corre, salta, segna).
Gli imbrogli di politica sportiva vanno puniti severamente per violazione dell’obbligo di lealtà sportiva, ma a patto che siano puniti tutti e che restino separati da ciò che è accaduto sul campo. Ma un conto è parlare di calciopoli, che non a caso vuol dire “città del calcio”, un altro è se questo scandalo, invece, sia “partitetruccatopoli”. Per l’illecito sportivo è necessario un elemento non di poco conto: devono esserci le prove che le partite sian o state accomodate, che la Juventus abbia dominato due campionati di fila grazie ai dribbling di Moggi e non a quelli degli otto finalisti ai mondiali della sua rosa, che Kakà, Sheva, Maldini, Pirlo, Gattuso, Gilardino e Inzaghi abbiano contato meno di un’interurbana del ristoratore Meani, che Toni abbia segnato a raffica grazie alle cene di Della Valle e così via. E a quel punto non si capisce perché le medesime cene dell’Inter non abbiano agevolato i gol di Adriano o Martins. Era un problema di menu? Prove, peraltro, che nei deferimenti innanzi al plotone d’esecuzione della Caf non ci sono. E non ci sono soprattutto nei confronti della Juventus. Il pm sportivo non ha indicato nemmeno una gara aggiustata dai campioni d’Italia. Nelle intercettazioni non c’è nemmeno una telefonata moggiana con richieste di favori per una partita. C’è, però, un teorema, la presunzione complottistica che le sette cene in un anno tra i dirigenti della Juve (più mogli) e i designatori arbitrali e le sched e sim estere e lo sconto a Pairetto per l’acquisto di una Fiat sottintendano un disegno criminale che poggia anche sull’arbitro De Santis (sul quale però non c’è nessun collegamento probatorio o telefonico o moviolistico con la Juve). Siccome non c’è prova di illecito su una singola gara, le responsabilità disciplinari della Juve riguardano “anche le ipotesi in cui le condotte accertate non incidono direttamente sullo svolgimento e sul risultato di una gara, ma sono dirette ad assicurare un vantaggio in classifica”. Cioè: non abbiamo le prove che la Juve abbia comprato le partite, quindi è chiaro che ha condizionato il campionato nella sua interezza. Un processo normale finirebbe 2 a 0 per la difesa, ma finirà altrimenti. La consolazione è che, questa volta, un giudice a Berlino c’è. Si presenterà domenica alle 20 sotto forma di una finale conquistata da un grande allenatore del sistema Moggi e da una dozzina di splendidi calciatori di serie B e C.

Christian Rocca

Non si può eccepire una virgola, applausi!!!

W L'ITALIA DEL "JUVENTINI PEGGIO DEGLI APPESTATI"!!!

giovedì, luglio 06, 2006

ORGOGLIOSO DI VOI!!!!!!!!!!!














L'Italia bianconera è in finale del campionato del mondo 2006. La semifinale con la Germania è un autentico inoo al calcio, celebrato anche dall'unica stampa che riconosco: quella estera!

Dicevo che la Juve giocherà la finale del mondiale. Infatti, vediamo sui 46 giocatori che parteciperanno alla finale, quanti giocano nella Juve:

Buffon
Zambrotta
Cannavaro (capitano Italia)
Camoranesi
Del Piero
Thuram
Vieira
Trezeguet

Ebbene, sono la bellezza di 8 su 46, ovvero il 17,39%. La Juve, la squadra che ha rubato gli ultimi 3 secoli di campionati, la squadra anticalcio, dei ladri, dopati, mafiosi, ecc... porta quasi il 20% dei giocatori in finale.

Ma ci sono altri giocatori che hanno giocato nella Juve negli ultimi anni e che ora si giocano la finale? Si, qualcuno si....

Zidane
Henry
Inzaghi F.
Perrotta
Peruzzi

E non dimentichiamo il tanto vituperato LIPPI.

In ogni caso, con questi ultimi 5 giocatori, il totale sale a 13 giocatori su 46, ovvero il 28,26%....

Ultimo appunto: martedì sera erano in piazza a festeggiare anche coloro che dicevano di tifare contro l'Italia, coloro che non volevano Lippi (l'unico tecnico che ha dato un gioco ed una mentalità offensiva alla squadra), Cannavaro (miglior giocatore del mondiale e DEGNO capitano), Zambrotta (tra i 5 migliori del mondiale) e Del Piero (solo perchè capitano della MITICA)?

Io mi vergognerei, provo tristezza e schifo a mettermi nei vostri panni. Domenica sera è meglio che ve ne stiate in casa a rosicare, mentre io esulterò tutta notte e griderò ai 7 venti il mio orgoglio italiano e, soprattutto, il mio orgoglio BIANCONERO!!!!

P.S.: domenica sera c'è la finale: la Juve azzurra affronterà la Juve blues...... In ogni caso a vincere, COME SEMPRE SUL CAMPO, sarà la JUVENTUS!!!!!!!!

Sono orgoglioso di voi....








HA VINTO LA JUVE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

martedì, luglio 04, 2006

MI RIDE IL CULO....


Italia-Ucraina, semifinale dei campionati del mondo 2006.

Anzi, Juventus batte Ucraina 3 a 0.

Zambrotta segna la prima rete, perge l'assist per il 3° gol a Toni, salva un gol fatto sulla linea e gioca in maniera incredibile per tutto il match
Buffon para anche le gocce di pioggia, due miracoli su tiri ravvicinati,sempre presente nelle uscite
Cannavaro è il Dio di questa squadra, vicino a lui fa bella figura Barzagli, ma anche Materazzi (!!!), guida l'intera difesa (1 solo gol subito da.... Zaccardo) e infonde un senso di tranquillità e sicurezza a tutta la squadra. Sicuramente il miglior giocatore di questo mondiale!
Camoranesi, anche se non è italiano, sta interpretando le partite con grande spirito di sacrificio e senza creare nessuna polemica. Le prestazioni sono positive, ma non certo al massimo delle sue possibilità...
Del Piero è nervoso.... Questa è l'ultima opportunità della sua carriera di calciatore e la sta passando in panchina, quindi il nervoso (peraltro già passato) è capibile.

Ora mi chiedo: quelle teste di cazzo che non volevano questi giocatori in Nazionale, ora cosa stanno dicendo? Spero vivamente che abbiano protratto il loro disgusto verso il calcio e che quindi venerdì sera non siano scesi in piazza a manifestare felicità per una squadra in cui non credevano ed in cui non devono credere.

Stasera c'è Juventus-Germania, chissà che le mie mani non vadano ancora sulle orecchie per sentire meglio i latrati vi voi pezzenti antijuventini!

DOMENICA 9 LUGLIO IO POTREI ESSERE IN PIAZZA A FESTEGGIARE COME UN PAZZO, VOI CON CHE FACCIA E CON CHE CORAGGIO VERRESTE?

Aspettiamo l'ardua sentenza......

Dedicatio a voi.....






juve

juve/


NON UN EURO ALLA GAZZETTA!!!

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